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Italia-Filippine: ok a protocollo
di modifica della Convenzione

Avviato dal Consiglio dei ministri l’iter parlamentare per la ratifica dell’accordo

bandiere italia e filippine
Il Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2015 ha approvato il disegno di legge di ratifica del protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Filippine, firmata a Roma il 5 dicembre 1980 e ratificata con la legge n. 312 del 28 agosto 1989 (Atto del Senato n. 2207).
Il protocollo di modifica, sottoscritto a Manila il 9 dicembre 2013, adegua la vigente Convenzione al più recente standard Ocse in materia di scambio d’informazioni.
 
L’articolo 1 del protocollo sostituisce la lettera b) del paragrafo 3 dell’articolo 2 della Convenzione inserendo, fra le imposte considerate per l’Italia, l’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 2 definisce per l’Italia la cd. autorità competente, rappresentata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
 
L’articolo 3 riscrive l’articolo 22 della Convenzione, sui metodi per l’eliminazione della doppia imposizione. In particolare, confermando il criterio generale del credito d’imposta, rivisita la disposizione relativa al metodo dell’imputazione ordinaria, in conformità alla più recente formulazione utilizzata dall’Italia nelle Convenzioni fiscali. Il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 22 risulta, pertanto, in linea con quanto previsto dall’articolo 165 del Tuir, in materia di credito per imposte pagate all’estero.
L’articolo 3 dispone l’eliminazione del paragrafo 4 dell’articolo 22, che prevedeva l’applicazione del cd. matching credit (credito d’imposta figurativo). Più precisamente, il paragrafo 4 stabiliva che anche qualora le ritenute alla fonte su dividendi, interessi o royalty provenienti da uno Stato contraente non fossero state effettivamente prelevate in tutto o in parte in base alla legislazione dello Stato della fonte, tali imposte non prelevate si consideravano comunque pagate per un ammontare non superiore: al 25% dell’ammontare lordo dei dividendi; al 15% dell’ammontare lordo degli interessi; al 15% o 25% dell’ammontare lordo delle royalty.
In altri termini, lo Stato di residenza del beneficiario del reddito riconosceva un credito d’imposta figurativo al percettore, anche qualora nel Paese di produzione del reddito non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione.

L’articolo 4 modifica l’esistente articolo 25 in materia di scambio d’informazioni, allineandolo al più recente standard in materia, previsto dall’articolo 26 del Modello OCSE contro le doppie imposizioni. Questa modifica costituisce l’aspetto del centrale del protocollo, i finalizzato a consentire forme più ampie di scambio bilaterale tra gli Stati contraenti. Il nuovo articolo 25 della Convenzione costituisce, pertanto, il fondamento giuridico per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio d’informazioni, per il perseguimento dell’obiettivo della lotta all’evasione transnazionale, riaffermato dagli Stati contraenti nelle sedi internazionali (G20 ed OCSE).
In particolare, con il nuovo articolo 25: lo scambio di informazioni non è limitato, a norma del paragrafo 4, dall’assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (superamento del cd. domestic tax interest); viene superata ogni forma di segreto bancario (paragrafo 5).
 
Secondo l’articolo 5, il protocollo entrerà in vigore con la conclusione dello scambio delle notifiche relative al completamento delle rispettive procedure di ratifica.
 
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