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Notizie flash

Importazioni beni anti-Covid nella Ue
esenti da dazi e Iva fino a fine anno

Nonostante l’avvio della campagna vaccinale e l’adozione di misure idonee a prevenire i contagi, i rischi per la salute pubblica nella Comunità europea restano ancora elevati

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L’importazione nella Ue di beni necessari per combattere gli effetti dell’epidemia da Covid-19 sarà esente dai dazi doganali e dall’Iva fino al 31 dicembre 2021. Di conseguenza, gli Stati membri, che avrebbero dovuto comunicare specifiche informazioni in materia entro il 31 agosto di quest’anno, potranno farlo entro il 30 aprile 2022. Le proroghe sono stabilite nella decisione della Commissione Ue n. 2693/2021, siglata dal commissario all’economia, Paolo Gentiloni, lo scorso 19 aprile.

La scelta di far slittare quanto previsto con la precedente decisione (Ue) n. 2020/491 nasce dalle segnalazioni pervenute dagli stessi Paesi membri, dopo la consultazione avvenuta lo scorso 3 marzo. Questi hanno osservato che, nonostante l’avvio della campagna vaccinale e l’adozione di misure per prevenire i contagi, i rischi per la salute pubblica nell’Unione sono ancora alti. Anche se le statistiche sulle importazioni di medicinali, apparecchiature mediche e dispositivi di protezione individuale registrano una tendenza al ribasso, le stesse continuano a essere necessarie e significative. Pertanto, come si legge nel preambolo della decisione, poiché negli Stati membri sono ancora segnalate carenze di merci necessarie per combattere la pandemia Covid-19, è necessario estendere il periodo di applicazione della franchigia dai dazi all'importazione e dell'esenzione dall'Iva previsto dalla decisione (Ue) n. 2020/491.
 

Con la stessa decisione, come anticipato, la Commissione ha, in parallelo, prorogato anche il termine entro il quale gli Stati membri devono comunicare l’elenco delle organizzazioni autorizzate alle importazioni dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi Ue, le informazioni concernenti la natura e i quantitativi delle diverse merci ammesse all’esenzione da dazi e Iva e i provvedimenti adottati per individuarle, in tal modo garantendo l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (Ce) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/Ce.

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile 2022.

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