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Commissione: niente aiuti alle imprese
collegate a Paesi della black list fiscale

In una raccomandazione l’invito agli Stati membri a utilizzare l’elenco Ue delle giurisdizioni non collaborative ai fini fiscali per evitare abusi nell'erogazione degli aiuti

commissione europea

Gli aiuti pubblici del post pandemia dovrebbero prevedere esclusioni per i soggetti appartenenti o connessi ai Paesi della lista Ue delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali. È l’indicazione che la Commissione europea ha suggerito oggi in una raccomandazione agli Stati membri, impegnati nell’elaborazione dei propri piani di sostegno economico agli operatori colpiti dalle conseguenze della pandemia del SARS-CoV-2. L'obiettivo del documento, spiega la Commissione, è fornire agli Stati membri orientamenti su come introdurre condizioni relative alla concessione di aiuti economici, in modo da impedire un uso improprio dei fondi pubblici e rafforzare le salvaguardie contro gli abusi fiscali in tutta l'Ue, in linea con le normative comunitarie. Coordinando le restrizioni relative alla concessione di aiuti finanziari, aggiunge la Commissione, gli Stati membri eviteranno inoltre che si verifichino squilibri e distorsioni nel mercato unico.

Quali le possibili restrizioni
Nella lista, che viene periodicamente aggiornata, figurano al momento 12 territori: Samoa Americane, Isole Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Isole Vergini Americane, Vanuatu, Isole Cayman, Palau, Seychelles, Panama. La Commissione suggerisce di escludere dall’accesso agli aiuti prima di tutto i soggetti che abbiano la residenza fiscale in una di queste giurisdizioni, ma anche quelli che presentino con esse altri tipi di collegamento, per esempio filiali o stabili organizzazioni o se siano controllate direttamente o indirettamente da soggetti lì residenti, o ancora se condividano con questi partecipazioni in altre entità. 
Tutto ciò in linea di principio. La raccomandazione, infatti, che non è vincolante, specifica che le restrizioni dovrebbero operare solo se possono essere garantiti da una parte la possibilità per i soggetti richiedenti di dimostrare di avere diritto comunque all’accesso ai fondi anche in presenza di tali legami, ad esempio per un presenza economica sostanziale nel Paese terzo, e dall’altra l’effettiva accuratezza delle informazioni da parte dello Stato erogatore, attraverso lo scambio di informazioni o di altri strumenti. 
Per evitare che le sovvenzioni pubbliche finiscano in paradisi fiscali o in attività illecite, infine, la Commissione aggiunge che le restrizioni dovrebbero comprendere anche le imprese condannate per gravi reati finanziari, ad esempio per frode finanziaria, corruzione ed elusione degli obblighi in materia fiscale e previdenziale.

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