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Australia: cambia il risk assessment
per i finanziamenti infragruppo

Le linee guida dell’Amministrazione fiscale di Camberra per un approccio “compliant”

Sidney
Le imprese che realizzano operazioni infragruppo di financing possono contare ora sulla Practical Compliance guide (PCG 2017/4), le linee guida emanate dall’Australian Taxation Office (ATO) per poter gestire in un ottica di compliance fiscale le transazioni con le società collegate residenti in Paesi extra Australia.
Il vademecum “ATO compliance approach to taxation issues associated with cross-border related party financing arrangements and related transactions” rappresenta uno strumento a disposizione dei contribuenti corporate per il risk assessment.

In particolare, il framework sviluppato dall’Amministrazione finanziaria australiana consente alle imprese di identificare e valutare il rischio connesso ai finanziamenti intercompany e, conseguentemente, di comprendere l’approccio di compliance associato al livello di rischio attribuibile ai finanziamenti esistenti all’interno del gruppo. Nel documento trovano spazio, inoltre, le indicazioni per instaurare una collaborazione con l’Amministrazione fiscale al fine di mitigare il rischio connesso al transfer pricing e per comprendere la tipologia di analisi e di documentazione richiesta dall’ATO a fronte della valutazione del rischio connesso ai finanziamenti.

La PCG si applica alle transazioni di financing, sia outbound sia inbound, realizzate con entità appartenenti al medesimo gruppo, residenti in Paesi diversi dall’Australia. Le linee guida sono in vigore dal 1 luglio 2017 e si applicano sia ai finanziamenti già esistenti che a quelli di nuova sottoscrizione, ma l’Amministrazione finanziaria di Camberra ci ha tenuto a precisare che non si tratta  di un “safe harbour” e in nessun modo viene sostituita la normativa vigente.

Sono, invece, esclusi dal campo di applicazione della Practical Compliance guide:
  • i contratti stipulati da un’entità di un gruppo che al suo interno includa un soggetto qualificabile ai sensi della normativa interna australiana;
  • i contratti stipulati da un’entità di un gruppo che al suo interno includa una società veicolo per la cartolarizzazione o un’entità cui si applicabile la disciplina delle esenzioni per le “special purpose entities;
  • i contratti stipulati da una entità di un gruppo che è (o che includa al suo interno) un soggetto d’imposta residente che ha applicato la disciplina semplificata in tema di documentazione dei finanziamenti con riferimento alle norme relative al transfer pricing;
  • le forme di finanza islamica.
 
 
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