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Dal mondo

Vaticano-Israele: prosegue
il confronto sull’accordo fiscale

I rapporti diplomatici tra la Santa Sede e Israele finalizzati a raggiungere una intesa stabile anche sul fisco

due mondi a confronto
Si intensificano i colloqui diplomatici tra la Città del Vaticano (Status Civitatis Vaticanae) e lo Stato di Israele (מדינת ישראל) - formalmente inaugurati l’11 marzo 1999 - per l’applicazione dell’Accordo fondamentale (“Fundamental Agreement”) tra la Santa Sede e lo Stato ebraico del 30 dicembre 1993.
 
Lo Stato d'Israele
Come noto, lo Stato d’Israele è nato il 14 maggio 1948, alla scadenza del mandato britannico della Palestina. Prima di quella data, al Vaticano erano riconosciuti nella Terra Santa alcuni privilegi economici e fiscali denominati “esistenti”.
Sul punto, la Risoluzione n. 181 del 29 novembre 1947, emanata dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che autorizzava la nascita dello Stato ebraico e la spartizione della Palestina, stabiliva che lo Stato di Israeele non potesse imporre agli enti ecclesiastici tributi per gli istituti cattolici da cui erano esenti. Questi diritti (definiti giuridicamente come “esistenti”) non sono stati ancora riconosciuti da Israele.
 
L’accordo fiscale
Il Trattato (divenuto effettivo il 10 maggio 1994) prevede l’obbligo di un patto sulle materie tributarie ed economiche (oltre che talune disposizioni speciali sulla presenza della Chiesa cattolica e delle sue istituzioni in Terra santa) e, in assenza, nessuna nuova imposizione fiscale può essere dovuta.
In particolare, l’articolo 10 dell’Accordo Fondamentale sancisce, al primo comma, che la Santa Sede e lo Stato d’Israele congiuntamente ribadiscono il diritto della Chiesa cattolica alla proprietà. Senza pregiudicare i diritti consolidati delle parti, il secondo comma, stabilisce che la Santa Sede e lo Stato d’Israele devono negoziare in buona fede un accordo complessivo, che contempli soluzioni accettabili da ambo le parti su punti non chiari, non fissati o discussi a proposito della proprietà e di questioni economiche e fiscali che riguardano in generale la Chiesa cattolica o specifiche comunità o istituzioni cattoliche. In vista dei negoziati, la Commissione bilaterale permanente di lavoro si avvale di una o più sottocommissioni bilaterali di esperti per studiare tali punti e formulare proposte. 
Circa la tempistica, le parti si prefiggono di iniziare i negoziati entro mesi 3 dall’entrata in vigore del citato Accordo e raggiungere un’ intesa definitiva entro 2 anni dall’inizio dei negoziati evitando, nella fase di transizione, ogni azione incompatibile con questi impegni.
 
L’obiettivo dei negoziati
I negoziati, quindi, si propongono l’obiettivo di raggiungere il riconoscimento tributario da parte di Israele dei diritti “esistenti” posseduti dalla Chiesa cattolica al momento della creazione del predetto Stato. Il Governo Vaticano, inoltre, gradirebbe che Israele sostenesse fiscalmente la Chiesa cattolica per i servizi caritatevoli resi dalle proprie strutture ubicate nello Stato ebraico. 
In questa fase, comunque, lo Stato Vaticano continua a godere delle esenzioni fiscali che, non perfezionatosi il “compromesso” negoziale (previsto nell’Accordo Fondamentale del 1993), erano (e restano fino ad ora) in vigore. Pertanto, nella sostanza, gli avvisi di pagamento recapitati alle istituzioni cattoliche sono rispediti al mittente con una nota della nunziatura apostolica.
 
Questioni non fiscali
Per completezza di trattazione, occorre rammentare, che accanto alle materie fiscali (che necessitano di un patto negoziale) l’Accordo Fondamentale riguarda anche questioni relative ai beni ecclesiastici (che esigono una loro ratifica). La Chiesa cattolica, in dettaglio, quale elemento essenziale della normalizzazione dei rapporti tra i due Stati, rivendicherebbe la restituzione di alcuni luoghi sacri confiscati (come la chiesa santuario di Cesarea marittima e il convento di San Antonio). La finalità dei negoziati è, poi, finalizzata a riconoscere alla Chiesa la garanzia universale di “difendere” (al pari di qualunque proprietario) i suoi beni davanti ai tribunali di Israele (tenuto conto che la legge israeliana, invece, riserva la giurisdizione su tutte le questioni che interessano edifici o luoghi religiosi al potere politico dell’esecutivo).
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