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Uruguay, anche le zone franchesoggette al transfer pricing

Il 24 agosto è stato emanato un decreto presidenziale che modifica il precedente, operativo dal 26 gennaio

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La disciplina sul transfer pricing è stata introdotta in Uruguay con legge 18.083 del dicembre 2006, ma soltanto con il decreto del gennaio 2009 si è data concreta attuazione alla legge. Di particolare interesse risultava l’estensione della disciplina dei prezzi di trasferimento alle transazioni tra un soggetto residente e una entità costituita, domiciliata, residente o ubicata (costituidas, domiciliadas, residentes o ubicadas) in un cosiddetto Paese o territorio a fiscalità privilegiata o che beneficiasse comunque  di uno speciale regime a tassazione ridotta o addirittura nulla. Inoltre, con il precedente decreto veniva stabilito che la disciplina fosse applicabile alle transazioni intercorse con soggetti che operano in “enclavi doganali” (le cosiddette zone franche o porti franchi) incluse quelle esistenti nel territorio dello Stato dell’Uruguay che godessero di un regime di tassazione agevolato. Gli Stati o territori considerati a tassazione bassa o nulla (regimenes de baja o nula tributacion) venivano elencati dal decreto di gennaio in una apposita black list ma nulla veniva precisato in merito alle enclavi doganali. 
 
Le zone franche
In Uruguay sono state istituite 9 zone franche che godono di esenzione totale da ogni tipo di imposta: Colonia, Fray Bentos, Florida, Montevideo, Nueva Palmira, Rio Negro, Rivera e San Josè.  L’entrata di beni nella zona franca dal territorio nazionale viene considerata  esportazione, mentre l’uscita di beni dalla zona franca verso il territorio nazionale è considerata importazione ed è soggetta al pagamento delle tariffe doganali. Il personale di attività svolte all'interno della zona franca deve essere per il 75% di cittadinanza uruguayana.
Il decreto N.392/009 di recente emanazione identifica una enclave doganale come quel territorio in cui le disposizioni doganali non sono applicabili e fissa nel 40% dell’aliquota dell’imposta sui redditi societari in Uruguay (Irae, impuesto a las rentas de las actividades económicas) la soglia al di sotto della quale il livello di tassazione effettiva viene considerato “di favore”. Considerato che attualmente l’aliquota dell’Irae in Uruguay è pari al 25%, la tassazione effettiva dell’enclave doganale, ai fini dell’applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento, deve essere inferiore al 10%. 
Sono escluse dall’applicazione del regime le cessione di beni o le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti a favore di soggetti che operano all’interno di una “enclave doganale” ubicata entro il territorio nazionale, ma destinate ad essere utilizzate esclusivamente nella stessa zona franca.
 
Le importazioni e le esportazioni di merci nei mercati trasparenti 
Il nuovo decreto stabilisce che in un mercato trasparente (ci si riferisce in particolare alle quotazioni delle borse merci in relazione alle cosiddette commodities), per le operazioni di importazione ed esportazione realizzate direttamente tra parti correlate o per il tramite di intermediari controllati, il prezzo di libera concorrenza deve essere individuato: per le importazioni nel prezzo più alto riconosciuto dal mercato, quando il prezzo stabilito tra parti correlate è superiore; per le esportazioni nel prezzo più basso riconosciuto dal mercato quando il prezzo stabilito tra parti correlate è inferiore.
 
Il ruolo degli Apa 
Infine, vengono introdotti gli advance price arrangement (acuerdos anticipados de precios) la cui competenza viene assegnata alla direccion general impositiva. Gli Apa dovranno essere sottoscritti anteriormente alla realizzazione delle transazioni oggetto di accordo e non potranno eccedere la durata di tre esercizi fiscali.
 
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