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Ue: sui disallineamenti da ibridi
sì ad accordo per i Paesi terzi

La proposta di direttiva, su cui è stata raggiunta ieri l’intesa, modifica e integra la precedente in materia

consiglio dell'unione europea
Il 21 febbraio 2017, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la proposta di direttiva recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i Paesi terzi.
 
L’obiettivo è prevenire l'evasione delle multinazionali
Si tratta dell'ultima di una serie di misure volte a prevenire l'evasione delle multinazionali impedendo loro di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali per determinare una sostanziale erosione delle basi imponibili.
La proposta ha lo scopo di regolamentare i disallineamenti da ibridi limitatamente ai Paesi terzi, dato che le forme più diffuse di disallineamento da ibridi intra-Ue sono state coperte dalla direttiva dell’Unione europea contro le pratiche di elusione fiscale 2016/1164 (la c.d. Anti Tax Avoidance Directive o Atad I) del Consiglio dell’Unione europea recante norme contro le pratiche di elusione approvata a luglio 2016.
 
Gli ibridi nella ATAD approvata a luglio 2016
Nella ATAD I si legge che i disallineamenti da ibridi sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità a seguito della interazione di due o più giurisdizioni fiscali.
L'effetto di tali disallineamenti è spesso una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile dell'altro Stato (deduzione non inclusione).
 
La neutralizzazione degli effetti da ibridi
L’articolo 9 della direttiva regola due fattispecie da disallineamento da ibridi e cioè la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione.
Una doppia deduzione significa che lo stesso pagamento è deducibile dalla base imponibile in più di una giurisdizione. Nel caso in cui la doppia deduzione derivante da disallineamenti da ibridi si verifichi tra due Stati membri la direttiva stabilisce che “nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una doppia deduzione, la deduzione si applica unicamente nello Stato membro in cui detto pagamento ha origine” (punto 1). Il punto 2 invece disciplina la deduzione senza inclusione stabilendo che “nella misura in cui un disallineamento da ibridi determini una deduzione senza inclusione, lo Stato membro del contribuente nega la deduzione di detto pagamento” (punto 2).
 
Le modifiche effettuate nell’ATAD II
Tenuto conto che la direttiva 2016/1164 disciplina solo le regolazioni ibride da disallineamento fiscale derivate dall’interazione dei regimi di imposizione in ambito UE, e considerato che i contribuenti UE impegnati in strutture transfrontaliere possono beneficiare di disallineamenti da ibridi, il consiglio Ecofin aveva chiesto in data 12 luglio 2016 alla Commissione  “di avanzare una proposta sui disallineamenti ibridi che coinvolgono i paesi terzi al fine di avanzare entro ottobre 2016 una proposta sui disallineamenti da ibridi che coinvolgono paesi terzi per prevedere norme coerenti e non meno efficaci delle norme raccomandate dalla relazione dell'OCSE sulla BEPS relativa all'azione 2, al fine di giungere a un accordo entro la fine del 2016”.
Il 25 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva recante la modifica richiesta (ATAD II) secondo la quale gli Stati membri Ue non possono concedere una deduzione ogni qualvolta un pagamento che coinvolge uno Stato terzo dia luogo ad una doppia deduzione o ad una deduzione senza una corrispondente inclusione. La decorrenza era stata proposta dal primo gennaio 2019.
In tale proposta, coerentemente con i lavori svolti in ambito Ocse, inoltre, è stata ribadita la necessità di regolamentare quanto più possibile la gamma dei fenomeni di doppia deduzione quali disallineamenti da ibridi in termini di entità, strumenti finanziari, trasferimenti, stabili organizzazioni, doppia residenza.
Tuttavia i ministri delle finanze dell'Unione europea, nonostante lo sforzo profuso nel pervenire a una soluzione condivisa, non sono stati in grado di raggiungere un accordo entro il 2016 principalmente per ciò che ha riguardato le esclusioni dall’ambito di applicazione della direttiva  e la data di attuazione della stessa.
 
Il raggiungimento dell’accordo
I negoziati sono proseguiti sotto la presidenza maltese fino al raggiungimento dell’accordo il 21 febbraio 2017. In tale proposta, si raccomanda ai Paesi Membri di avvalersi delle spiegazioni e degli esempi applicabili presenti nel report “Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements, Action 2 -2015 Final Report” nella misura in cui essi siano coerenti con le disposizioni della direttiva.
Con la nuova proposta di direttiva l’articolo 9 è stato modificato ed integrato per tenere conto dei Paesi terzi relativamente a strumenti finanziari ed entità ibride. La norma prevede che in caso di doppia deduzione con un Paese terzo, lo Stato membro neghi la deduzione salvo che il Paese terzo vi abbia già provveduto (coerentemente con la recommendation n° 6 del Final Report Action 2 Beps). In caso di deduzione senza inclusione con un Paese terzo, la disciplina varia in funzione dell’origine del pagamento; nello specifico se il pagamento ha origine in un paese membro, quest’ultimo nega la deduzione mentre se il pagamento ha origine in un Paese terzo, lo Stato membro interessato deve esigere dal contribuente l’inclusione del pagamento nella sua base imponibile a meno che il paese terzo abbia negato la deduzione o abbia chiesto l’inclusione del pagamento.
 
I disallineamenti da Reverse Hybrid mismatches
Di particolare interesse è l’aggiunta dell’articolo 9a Reverse hybrid mismatches  (coerentemente con la recommendation 5.2 action 2 limiting the tax transparency for non- resident investors) in cui si stabilisce che se una o più entità associate non residenti che detengono  il controllo effettivo, in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o diritto a ricevere i profitti pari almeno al 50%, in un’entità ibrida situata in uno Stato membro, e siano localizzate in paesi che vedono l’entità soggetto passivo d’imposta, tale entità deve essere considerata residente di detto Stato membro e soggetta all'imposta sul reddito nella misura in cui tale reddito  non è  tassato secondo le leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione.
La norma non si applica agli organismi di investimento collettivo intendendo come fondo di investimento o un organismo con ampia diffusione, che detiene un portafoglio diversificato di titoli ed è soggetto alle norme sulla protezione degli investitori nel Paese in cui è stabilito.
 
I compromessi raggiunti:
Il consiglio ha raggiunto i compromessi sulle seguenti questioni:
  • strumenti ibridi del patrimonio di vigilanza degli istituti creditizi, un carve-out dalle regole è stabilito per il settore bancario in relazione ai gruppi consolidati che emettono strumenti finanziari allo scopo di soddisfare i requisiti, in tema di vigilanza del capitale, di assorbimento delle perdite. Il carve-out sarà limitato nel tempo, e la Commissione dovrà presentare una relazione che possa valutarne le conseguenze;
  • operatori finanziari, è stato concordato un approccio coerente con quello adottato in sede Ocse; in particolare un pagamento che rappresenta il rendimento di uno strumento finanziario effettuato da un operatore finanziario non darà luogo ad un disallineamento da ibrido atteso che la giurisdizione del pagatore imponga all’operatore finanziario di includere nel suo reddito tutti gli importi ricevuti in relazione allo strumento finanziario trasferito.
 
Gli effetti dell’ATAD 2
Per quanto riguarda l'attuazione, è prevista una data posticipata rispetto a quella fissata per la direttiva del luglio 2016. La decorrenza per l’ATAD 2 è infatti stata fissata al 1 gennaio 2020 (un anno dopo), e al primo gennaio 2022 per quanto riguarda i reverse hybrid mismatches (articolo 9a). La direttiva verrà adottata soltanto in seguito alla pronuncia del Parlamento europeo.
 
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