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Dal mondo

Ue: rafforzata la lotta alle frodi Iva.
Nuove norme sulla cooperazione

Con il Regolamento 1541/2018 maggiore collaborazione anche tra Amministrazioni fiscali, Olaf ed Europol

cooperazione

Dopo circa un anno dalla prima proposta di revisione, la Commissione Europea ha approvato il 2 ottobre, con Regolamento 1541/2018, le attese modifiche al Regolamento 904/2010 che disciplina la cooperazione amministrativa tra i Paesi dell’Unione Europea in materia di lotta alle frodi Iva.  Le nuove misure mirano a consentire alle Autorità amministrative degli Stati membri di combattere le frodi Iva transfrontaliere in maniera più efficace e incisiva grazie a un rafforzamento dei preesistenti strumenti di cooperazione amministrativa introducendo anche nuove forme di collaborazione con altri organismi come l’Olaf (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode) e l’Europol (Ufficio Europeo di Polizia). La gran parte delle disposizioni si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2020.   
 

Joint Audit e obbligo di indagine amministrativa su richiesta di almeno due Stati Membri 
Tra le principali novità, il nuovo Regolamento prevede la possibilità che funzionari appartenenti a Stati diversi possano svolgere congiuntamente un’indagine amministrativa nel Paese in cui la stessa viene attivata, tecnicamente chiamata Joint Audit. il nuovo articolo 28 del Regolamento 1541/2018 permette ai funzionari di uno Stato che richiede ad un altro l’attivazione di un’indagine amministrativa di potervi prendere parte attivamente e con gli stessi poteri, formando un unico gruppo di lavoro con i funzionari del Paese in cui l’indagine viene svolta sotto la direzione di quest’ultimo.  In via generale, un’indagine amministrativa è spesso necessaria per accertare la corretta imposta dovuta; ciò avviene a maggior ragione quando il soggetto debitore d’imposta risiede in un altro Paese all’interno dell’Unione europea. Il Regolamento 904/2010 al Capo I e VII prevedeva già la possibilità che un’Autorità fiscale richiedesse ad un’altra di dare avvio a un’indagine amministrativa, consentendo ai funzionari dello Stato richiedente di essere presenti durante l’indagine, ma non permetteva loro di esercitare alcun potere di controllo.
Tale modifica si affianca a un altro sostanziale cambiamento: nella sua nuova formulazione, l’articolo 7 del Regolamento 904/2010 prevede, adesso, che lo Stato cui viene trasmessa una richiesta motivata di iniziare un’indagine amministrativa da parte di almeno due Paesi, non possa rifiutarsi di svolgerla, salvo il caso in cui disponga già delle informazioni richieste e nei casi generali previsti al Capo XV (ad esempio nel caso in cui la richiesta comporti un onere amministrativo eccessivo per lo Stato interpellato o la sua legislazione  non consenta di svolgerla). Questa nuova misura risulta di particolare utilità nella lotta alle frodi in settori attualmente in via di espansione, quali quello del commercio elettronico, in cui solitamente sono coinvolti diversi  Paesi.

 

Rafforzamento dei poteri di “Eurofisc”
I cambiamenti introdotti dal nuovo Regolamento sono tutti espressione della volontà della Commissione europea di agevolare i controlli coordinati tra gli Stati membri. In tale ottica vanno lette anche le ulteriori modifiche apportate al Capo X, in merito alla piattaforma europea di scambio di informazioni denominata “Eurofisc. Questa rete, istituita nel 2010, nasce con lo scopo di consentire alle Amministrazioni fiscali di scambiarsi informazioni mirate all’intercettazione tempestiva dei fenomeni fraudolenti. Con la riforma, la Commissione europea consolida il ruolo di Eurofisc, permettendo lo scambio rapido di informazioni, ma anche il trattamento e l’analisi delle stesse ed il coordinamento di eventuali azioni di follow-up. Tale innovazione è strettamente collegata all’attuale implementazione da parte della Commissione Europea di nuovi applicativi informatici quali il TNA (Transaction Network Analysis), software di analisi che gli Stati membri potranno utilizzare su base volontaria a partire dal 2019 e che, procedendo all’elaborazione congiunta dei dati e delle informazioni scambiate all’interno di Eurofisc, consentirà un’individuazione più rapida delle catene di frode.
 

Scambio di informazioni tra Eurofisc, Olaf ed Europol
Il rafforzamento dei poteri di Eurofisc si sostanzia anche nella possibilità introdotta all’articolo 36 di scambiare informazioni con altri organismi quali Olaf ed Europol impegnati, il primo, nel contrastare le frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione Europea e, il secondo, nella lotta alle forme gravi di criminalità internazionale e terrorismo. Tale cooperazione permetterà ai funzionari di Eurofisc il controllo incrociato di dati e notizie utili a identificare i veri autori delle frodi Iva, le loro reti e gli effettivi beneficiari. 


Le altre misure
Da menzionare, infine, anche le nuove misure introdotte al Capo V volte a contrastare le frodi derivanti dalla sospensione dell’imposta connessa ai regimi doganali 42 e 63 nonché dall’abuso di alcune deroghe al regime dell’Iva applicabile nel settore delle auto. Tali misure consentiranno allo Stato di importazione e di destinazione la condivisione delle informazioni contenute nelle dichiarazioni doganali e ai funzionari di Eurofisc l’accesso in via automatizzata ai dati di immatricolazione dei veicoli.

Hartwig Löger, Ministro delle finanze dell'Austria, Paese che attualmente esercita la presidenza del Consiglio ha dichiarato in merito al nuovo regolamento: “La riforma è strumentale nella lotta alla frode fiscale e migliorerà lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni nazionali, nonché la qualità e la comparabilità dei dati”.

 

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