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Ue, 23 Paesi in nuova black list
anti riciclaggio e terrorismo

La Commissione adotta un nuovo elenco di Stati esterni all’Ue e allo spazio economico europeo con norme deboli in materia

UE

La lista nera europea antiriciclaggio supera la prima revisione. Da Bruxelles arriva, infatti, un nuovo elenco di Paesi, esterni all’Ue e allo spazio economico europeo, nei quali le misure previste contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo riportano lacune e carenze tali da richiedere  un’attenzione rafforzata da parte dell’Unione. Risulta aggiornata, quindi, la black list antiriciclaggio adottata dalle istituzioni europee nel luglio 2018. Nella nuova lista di Stati gravemente carenti rientrano adesso 23 giurisdizioni, sui 54 originariamente sottoposti ad analisi a partire dallo scorso novembre. L'obiettivo dell'elenco, in cui risultano compresi ad esempio Paesi come Panama, Siria, Afghanistan e Corea del nord, è proteggere il sistema finanziario dell'Unione evitando che si concretizzino i temuti eventi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
 
Il monitoraggio dà i primi risultati
Il nuovo elenco sostituisce quello entrato in vigore nel luglio 2018 e ha il fine di supportare e aiutare le banche e gli altri soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio dell'Ue a individuare i flussi sospetti di denaro. Inoltre, il documento di Bruxelles obbliga questi soggetti ad effettuare controlli rafforzati (le cosiddette operazioni di adeguata verifica) sulle operazioni finanziarie che coinvolgono clienti e istituti finanziari dei Paesi elencati nella lista antiriciclaggio. L’attuale black list è il risultato dell'analisi, svolta negli ultimi tre mesi dalla Commissione in consultazione con gli Stati membri dell’Unione, su 54 giurisdizioni (su 132 da valutare entro il 2025) considerate a maggior rischio o “con priorità 1”. In ogni caso, come ha sottolineato l’Ue, la presenza di una giurisdizione nell'elenco dei 132 indica solo che la stessa verrà sottoposta a valutazione, non che sia già considerata a rischio di favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.
 
La scrematura dell’elenco con “priorità 1”
Come detto, all'interno dell’elenco delle 132 giurisdizioni che sono rientrate nell'ambito della valutazione dell’Unione europea, 54 erano presenti in un più ridotto elenco “prioritario”. Erano i Paesi che in quel momento soddisfacevano almeno uno dei seguenti criteri: essere dotati di impatto sistemico sull'integrità del sistema finanziario dell'Ue; giudicati centri finanziari offshore dal Fondo monetario internazionale; aventi rilevanza economica e forti legami economici con l'Europa. Adesso, dopo un lavoro durato mesi, la Commissione è giunta alla conclusione che le carenze strategiche più gravi nei meccanismi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo sono presenti in 23 Paesi sui 54 originari. In particolare, 12 di questi erano stati individuati dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (Gafi) nel corso della sua attività di monitoraggio. Nel dettaglio, le 23 giurisdizioni contenute nell’ultima lista nera sono: Afghanistan, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Repubblica popolare democratica della Corea (Corea del nord), Etiopia, Ghana, Guam, Iran, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistan, Panama, Portorico, Samoa, Samoa americane, Sri Lanka, Siria, Trinidad e Tobago, Tunisia, Isole Vergini americane e Yemen. 
 
Vademecum per uscire dalla lista nera
Bruxelles ha adottato l'elenco pubblicato a metà febbraio sotto forma di regolamento. In ogni caso, il lavoro svolto della Commissione per dare alla luce la black list sarà utile anche ai Paesi terzi. Permetterà, infatti, alle autorità nazionali delle singole giurisdizioni di individuare i margini di miglioramento, di risolvere le carenze strategiche e di attuare le misure necessarie alla rimozione dall'elenco. Fino a quel momento, i funzionari dell’Ue si occuperanno di verificare i progressi compiuti dalle giurisdizioni incluse nella lista “prioritaria” e continueranno a monitorare quelle escluse, seguendo la metodologia aggiornata in base ai rigorosi criteri previsti dalla quinta direttiva antiriciclaggio. Il regolamento della Commissione sarà ora sottoposto all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Una volta approvato da tutti gli attori in campo, l’atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione.
 

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