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Dal mondo

Sulla stabile organizzazione la Cina si allinea all’Ocse

Nuovi orientamenti in materia sono stati introdotti con la circolare n. 35 del Sat e con il ruling n. 694 diramato il 19 luglio

Gli elementi essenziali devono essere valutati rispondendo a tre interrogativi. La base fissa fornisce servizi soltanto alla casa madre o anche ad altri soggetti? L’attività della base fissa è la stessa della casa madre o è diversa? I servizi forniti dalla base fissa sono parte integrante di quelli della casa madre? In questi ultimi tempi l’interesse degli imprenditori italiani verso la Cina è andato sempre più crescendo. La Cina è vista come una realtà con forti agevolazioni fiscali, con un costo della manodopera contenuto e che rappresenta un potenziale mercato di sbocco. Recenti modifiche sono state, tuttavia, introdotte in materia di stabile organizzazione che devono essere attentamente valutate dagli operatori nazionali per evitare possibili spiacevoli inconvenienti.

Il problema dei servizi preparatori e ausiliari
Tradizionalmente la normativa interna cinese, pur avendo una definizione di stabile organizzazione, non ha mai previsto quale causa di esclusione dalla sussistenza della stabile, lo svolgimento delle attività preparatorie e ausiliarie. Ciò ha fatto sì che anche gli uffici di rappresentanza fossero tassati con l’aliquota ordinaria del 33 per cento. In realtà il problema era agevolmente superabile applicando i trattati contro le doppie imposizioni stipulati dalla Cina che, tendenzialmente, si ispirano al Modello elaborato dall’Ocse. Del resto anche la normativa italiana fino al 2003 non contemplava una definizione di stabile organizzazione, senza che ciò determinasse particolari problemi operativi. Spesso, tuttavia, le indicazioni contenute nei trattati non appaiono puntuali e precise. Il problema che in passato era presente in Cina atteneva alla mancanza di una precisa interpretazione del concetto di "attività preparatoria e ausiliaria" che, generalmente, esclude la sussistenza della stabile organizzazione. L’Amministrazione fiscale cinese, che ha al vertice il ministero delle Finanze e la Sat (State Administration of Taxation), che elabora le direttive destinate a tutti gli uffici locali delle imposte si era in passato espressa nel senso di ritenere applicabili le indicazioni contenute nel Commentario Ocse.

Le nuove indicazioni fornite dalla circolare 35/2006
Con la circolare n. 35 del 2006 il Sat ha fornito indicazioni ancora più puntuali. I tre elementi essenziali che secondo l’Amministrazione finanziaria cinese devono essere valutati sono: la base fissa fornisce servizi solo alla casa madre o anche ad altri soggetti? L’attività della base fissa è la stessa della madre o è diversa? I servizi forniti dalla base fissa sono una parte integrante dei servizi forniti dalla casa madre? La base fissa non svolge attività preparatoria od ausiliaria se i servizi sono resi non solo alla casa madre ma anche a soggetti terzi. Inoltre non svolge attività ausiliaria se le attività sono simili a quelle della casa madre o costituiscono una parte integrante dell’attività svolta da quest’ultima. Queste indicazioni appaiono pienamente in linea con il Commentario al modello di Convenzione Ocse. La circolare 35 ha previsto che gli operatori stranieri che ritengono di avere in Cina un ufficio di rappresentanza e non una stabile organizzazione devono chiedere la disapplicazione della tassazione ordinaria alle autorità fiscali fornendo adeguata documentazione di supporto.

Le indicazioni del ruling 694/2006
Ulteriori indicazioni in materia di stabile organizzazione sono state fornite dalla Sat cinese con il ruling n. 694, diramato in data 19 luglio 2006. Il ruling chiarisce la disposizione presente nei Trattati secondo cui i servizi forniti da una impresa residente di uno Stato attraverso dipendenti operanti nell’altro Stato dà luogo a una stabile organizzazione soltato se forniti in relazione allo stesso progetto per un periodo di tempo complessivo che supera i sei mesi su un periodo di dodici. Il ruling 694 conferma che il soggetto non residente avrà una stabile organizzazione se il periodo di permanenza dei dipendenti supera i sei mesi su dodici, tuttavia affronta anche il caso in cui il progetto abbia una durata di parecchi anni e i dipendenti siano stati dislocati in Cina sia per periodi inferiori che superiori ai sei mesi. In queste fattispecie vi è la sussistenza della stabile organizzazione in Cina e a questa saranno attribuiti i redditi connessi a tutti i progetti e non soltanto a quelli realizzati in particolari scaglioni di tempo. In sostanza il periodo di riferimento rimane sempre quello di 183 giorni. Di conseguenza se il dipendente soggiorna per tre intervalli di tre mesi con cadenza annua ma in relazione allo stesso progetto, si configura la sussistenza della stabile organizzazione.

Un argomento di scottante attualità
Si tratta di una tematica particolarmente calda in quanto, nel corso degli ultimi anni, il numero delle imprese straniere che forniscono servizi in Cina, tra cui servizi di consulenza e di management, sono cresciuti in maniera rilevante. La lettera h) del paragrafo 2 dell’articolo 5 della Convenzione Italia Cina stabilisce che costituisce stabile organizzazione "le prestazioni di servizi, compresi i servizi di consulenza, effettuati da un'impresa di uno Stato contraente per mezzo di impiegati o di altro personale nell'altro Stato contraente, purché tali attività si protraggano per lo stesso progetto o per un progetto collegato per un periodo o per periodi che oltrepassano in totale i sei mesi nell'arco di dodici mesi". Come si vede il problema dei progetti di durata pluriennale non è chiaramente disciplinato a livello convenzionale.
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