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Scambio automatico di informazioni:
superato l’esame della Commissione Ue

L'esecutivo europeo espone le proprie valutazioni sulla cooperazione tra i Paesi membri

UE
Risposte positive ma anche qualche aspetto da migliorare. È ciò che emerge dal report della Commissione Ue che ha esaminato i flussi derivanti dallo scambio automatico di informazioni nel settore delle imposte dirette. Notevoli passi in avanti sono stati fatti dalla Direttiva 2011/16/UE (la Direttiva), con la quale sono state profondamente rinnovate le forme di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri che risalivano al 1977. In questi anni, infatti, la Direttiva ha subito diverse implementazioni attraverso direttive di modifica, che hanno portato a 6 il numero complessivo degli interventi (contraddistinti dalla sigla DAC e da un numero progressivo) con l’intento di rafforzare le forme di cooperazione. La maggior parte delle azioni intraprese fa riferimento allo scambio automatico, che si contraddistingue per la trasmissione delle informazioni a un altro Paese senza una specifica richiesta. Il documento della Commissione, che si sofferma sulle prime tre misure di scambio automatico istituite (identificabili con i codici DAC1, DAC2 e DAC3), risponde ad una specifica previsione contenuta nella Direttiva che richiedeva di formulare una valutazione entro il 1 gennaio 2019.
 
Lo scambio automatico relativo a 5 categorie di redditi e patrimonio (DAC1)
La prima Direttiva conteneva una previsione di scambio automatico nei confronti dello Stato membro di residenza del contribuente, relativamente a cinque categorie di reddito e di patrimonio. Si tratta di: redditi da lavoro dipendente, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni, nonché proprietà e redditi immobiliari. I primi scambi hanno avuto luogo nel giugno 2015 e riguardavano il periodo d'imposta 2014. Con un approccio per fasi progressive, gli Stati membri erano tenuti a inviare entro il 2017 informazioni per almeno tre categorie delle cinque individuate. Il periodo sottoposto ad osservazione da parte della Commissione ha preso in considerazione gli anni d’imposta 2015, 2016 e 2017 (solo primo semestre). In questo intervallo gli Stati membri hanno scambiato dati relativi a 16 milioni di contribuenti per un controvalore di 120 miliardi di euro. L’evoluzione dei dati mostra un aumento (nello specifico un raddoppio nel confronto da un anno all’altro) del volume delle informazioni scambiate, sia in termini di numero di contribuenti sia di valore. A livello di flussi, i Paesi di emigrazione si dimostrano come grandi destinatari di informazioni. Soddisfacente il profilo qualitativo degli scambi. Nel 2017 otto Stati membri disponevano di informazioni per tutte le 5 categorie previste dalla DAC1, mentre altri nove disponevano di informazioni per tutte le voci ad eccezione dei prodotti di assicurazione sulla vita. Da migliorare, invece, gli aspetti tecnici. Il primo è attinente alla presenza di elementi di identificazione all'interno dei dati inviati, fondamentale per gli Stati membri affinché possano associare le informazioni ricevute con le banche dati nazionali dei contribuenti. Nel complesso appena il 2% dei contribuenti per i quali ha avuto luogo uno scambio di informazioni è stato associato al relativo codice di identificazione fiscale emesso dal Paese destinatario. Pertanto, nella pratica, l'identificazione dei contribuenti si basa su informazioni relative alla data di nascita e al nome. Il secondo aspetto riguarda il divario temporale tra l’anno di riferimento e la data di invio delle informazioni. Il limite è fissato a 6 mesi dal termine dell’anno fiscale durante il quale le informazioni sono state rese disponibili. Benché esistano differenze significative tra gli Stati membri, le informazioni fiscali risultano inviate, in media, dodici mesi dopo la fine dell'anno fiscale di riferimento. La percentuale degli scambi effettuati entro sei mesi è aumentata dal 31 % per i dati relativi all'anno fiscale 2014 al 45 % per i dati relativi all'anno fiscale 2015. L’ultimo aspetto riguarda il trattamento e l’utilizzo delle informazioni ricevute. La fruibilità dei dati dipende dall’identificazione dei soggetti e dalla capacità di associarli alle banche dati interne. Si osservano differenze in base al tipo di informazione trasmessa. Elevate le percentuali di collegamento per le posizioni comunicate in relazione a redditi di lavoro dipendente e pensioni. Da migliorare invece quella relativa ai prodotti assicurativi sulla vita. Per quanto riguarda, infine, le modalità di utilizzo delle informazioni, le circostanze più frequenti sono la valutazione dei rischi e gli accertamenti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.
 
Lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (DAC2)
Conformemente alla disciplina DAC2 (Direttiva 2014/107/UE), gli Stati membri sono tenuti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari (saldo di fine anno dei conti, dividendi, interessi, introiti lordi e altri redditi di capitale versati sul conto durante l'anno). La DAC2 attua in ambito Ue lo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. I primi scambi hanno avuto luogo nel settembre 2017. Le informazioni analizzate dalla Commissione si riferiscono al semestre compreso tra metà settembre 2017 e marzo 2018. Nel periodo osservato gli Stati membri hanno scambiato informazioni relative a circa 8,7 milioni di conti. In termini di saldo di conto di fine anno corrisponde ad un valore complessivo di 2.919 miliardi di euro. Per quanto riguarda i flussi di informazioni finanziarie in uscita, il Lussemburgo svolge un ruolo predominante, attestandosi al 17 % per numero di conti e quasi all'80 % per valore degli importi. Dal punto di vista tecnico, nel caso della DAC2 l'inclusione del codice di identificazione fiscale è molto più frequente rispetto alla DAC1. Tale aspetto si ricollega alla responsabilità delle istituzioni finanziarie verso l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Anche in questo caso la valutazione dei rischi risulta essere la ragione di utilizzo più comune delle informazioni, seguita dagli accertamenti fiscali. Molti Stati membri hanno riferito di aver utilizzato le informazioni anche per campagne di sensibilizzazione.
 
La condivisione di informazioni su ruling ed accordi preventivi (DAC3)
La DAC3 (Direttiva 2015/2376/UE) prevede la condivisione di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nei confronti di una persona o di un gruppo di persone diverse dalle persone fisiche. La DAC3 ha prodotto un significativo aumento della trasparenza delle informazioni. Nel 2017 nel registro centrale sono stati inseriti quasi 18.000 ruling. In considerazione della recente implementazione, al momento non si hanno indicazioni in merito all’utilizzo delle informazioni.
 
Costi e benefici dello scambio automatico di informazioni
I costi sostenuti dagli Stati membri riguardano principalmente lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi informatici impiegati per il sistema di scambio automatico. In base ai dati a disposizione, i costi di attuazione complessivi delle disposizioni si aggirano intorno ai 112 milioni di EUR per il periodo 2012-2017. È stato possibile osservare differenze significative tra gli Stati membri e tra i vari anni. Queste risultano imputabili al livello di sofisticazione dei sistemi informatici utilizzati per lo scambio automatico delle informazioni e ai metodi di acquisizione. Il beneficio principale dello scambio automatico delle informazioni consiste nel fornire alle amministrazioni fiscali informazioni utili per contrastare i fenomeni di frode, evasione ed elusione fiscale transfrontaliera. Risulta difficile, invece, quantificare i benefici in termini di aumento del gettito fiscale. Le informazioni acquisite con lo scambio automatico, infatti, rappresentano nella maggior parte dei casi solo una parte di quelle utilizzate per la valutazione di maggiori imposte. Più concretamente, i dati ricevuti automaticamente dall'estero contribuiscono a delineare il profilo di contribuenti a rischio. Da non dimenticare, infine, un altro importante beneficio che risiede nell'effetto deterrente nei confronti dei contribuenti, legato all’incremento dell'utilizzo di informazioni oggetto di scambio.
 
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