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Il Portogallo dice sì allo scudo fiscale

Lo scorso 24 giugno il governo portoghese ha presentato al Parlamento una proposta per modificare alcuni punti della legge finanziaria per il 2005

Il ponte sul Tamega in PortogalloTra le novità di maggior interesse la regolarizzazione degli investimenti detenuti illegalmente all’estero e alcune limitazioni introdotte al riporto delle perdite fiscali in materia di tassazione societaria. Nel primo caso al centro dell’attenzione sono i depositi, i titoli e gli altri strumenti finanziari detenuti illegalmente all’estero alla data del 31 dicembre 2004. Nel secondo caso, invece, la misura è finalizzata a evitare il commercio delle "bare fiscali" cioè l’acquisizione di società strutturalmente in perdita.
Si tratta, in buona sostanza, di un provvedimento analogo allo scudo fiscale introdotto in Italia alcuni anni or sono con le medesime finalità. Similmente a quanto verificatosi nel nostro Paese, non è richiesto il materiale rimpatrio delle attività finanziarie, essendo sufficiente la semplice regolarizzazione delle stesse. Anche in Italia, infatti, non si è reso necessario trasferire i fondi, ben potendo gli stessi essere mantenuti in modo trasparente all’estero.
I punti chiave del provvedimento
La regolarizzazione e l’eventuale rimpatrio riguarda i depositi, i titoli e altri strumenti finanziari come le polizze vita, detenuti illegalmente all’estero alla data del 31 dicembre 2004. Il contribuente dovrà compilare una dichiarazione riservata che dovrà essere consegnata, unitamente alla documentazione che comprovi la proprietà dei fondi all’estero, entro il 16 dicembre di questo anno alla banca centrale o ad un’altra banca portoghese. Il costo dell’operazione è pari al 5 per cento del valore delle attività regolarizzate (in Italia era pari al 2,5 per cento). E’ prevista una riduzione al 2,5 per cento soltanto se i fondi vengono reinvestiti in titoli di stato portoghesi che il contribuente si impegna a non alienare entro 3 anni. Il contribuente che procede alla regolarizzazione beneficia di una franchigia pari all’importo indicato nella dichiarazione riservata a fronte delle possibili contestazioni di carattere fiscale. Ovviamente la procedura di contestazione delle violazioni non deve già essere attivata alla data del 31 dicembre 2004. Pur con le incertezze del caso, sembra che lo scudo non operi a fronte di violazioni penali non aventi carattere fiscale come ad esempio quelle connesse al riciclaggio di denaro sporco.
Altre novità in cantiere: la tassazione delle società
A livello di tassazione societaria nell’ambito delle misure presentate figura anche una serie di limitazioni al riporto delle perdite fiscali. In particolare le stesse non possono essere riportate agli esercizi successivi se il 50 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto sono trasferiti prima dell’esercizio in cui le perdite sono compensabili con gli utili fiscali. Si tratta di una misura chiaramente finalizzata a evitare il commercio delle bare fiscali cioé l'acquisizione di imprese strutturalmente in perdita. Potrebbe tuttavia accadere che la cessione delle partecipazioni non risponda a un intento elusivo. In questi casi la deduzione delle perdite è ammessa previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Le analogie con l’Italia
La misura proposta presenta chiare analogie con il regime in vigore nel nostro Paese. In Italia, infatti, la disciplina del riporto delle perdite è contenuta nell’articolo 84 del Tuir. In particolare la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto. Il riporto è tuttavia escluso se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite viene trasferita; viene modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate.
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