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Dal mondo

Paesi Bassi: restyling in corso
per i ruling internazionali

Viene stabilito un termine massimo di 5 anni per quanto concerne la validità temporale degli accordi. In casi eccezionali, si può arrivare fino a 10 anni

Paesaggio di Amsterdam

Il 23 aprile scorso il segretario di Stato per le Finanze olandese ha presentato una bozza di decreto finalizzata a modificare l’attuale procedura dei ruling a carattere internazionale.
Le misure contenute nel decreto decorrono per i ruling sottoscritti a partire dal prossimo 1 luglio e riguardano la procedura di ruling, il contenuto degli stessi e la trasparenza delle decisioni prese dall’amministrazione fiscale dei Paesi Bassi. Il documento si compone, oltre che della bozza di decreto, anche di due allegati contenenti dodici esempi di sintesi di ruling.

La Procedura
Il decreto propone di istituire in seno all’amministrazione finanziaria olandese un nuovo team centralizzato, responsabile del coordinamento di tutti i ruling cross border, al fine di assicurare la corretta applicazione della legge e delle politiche procedurali, di migliorare la trasparenza, centralizzare il processo dei ruling e armonizzare il contenuto degli stessi. Per quanto concerne la validità temporale degli accordi, viene stabilito un termine massimo di 5 anni, sebbene, in casi eccezionali, si può arrivare fino a 10 anni.

Il contenuto dei ruling
Il decreto introduce requisiti più stringenti per la valutazione preliminare dei ruling che viene subordinata alla sussistenza di un sufficiente nesso economico con i Paesi Bassi. In aggiunta al nesso economico, il risparmio tributario non deve essere lo scopo principale delle transazioni ed, infine, il ruling non deve riferirsi a transazioni con entità residenti in paesi a bassa tassazione.

Nesso economico sufficiente
Il contribuente interessato a un’istanza di ruling deve far parte di un gruppo internazionale e deve svolgere attività operative in Olanda a nome e rischio proprio, con costi operativi e dipendenti adeguati, tenuto conto delle dimensioni complessive del gruppo.A titolo di esempio viene citato il caso di un'azienda distributiva olandese che svolge anche attività di gestione di interessi e royalties, senza tuttavia avere la sostanza operativa adeguata per svolgere quest’ultima attività. In questo caso verrà concessa l’istanza di ruling limitatamente all’ attività  distributiva, mentre verrà negata per le attività infragruppo in tema di royalties, non sussistendo un sufficiente  nesso economico con i Paesi Bassi in relazione a quest’ultima attività.

Risparmio fiscale
Il secondo requisito richiesto è che la motivazione prevalente delle transazioni oggetto di ruling non sia quella di ottenere un risparmio delle imposte nei Paesi Bassi o in altre giurisdizioni. Viene fatto l’esempio di una società olandese che riceve da una parte correlata estera un prestito esente da interessi. Sulla base della "informal capital contribution” olandese, la società debitrice potrebbe effettuare delle deduzioni senza di fatto pagare alcun interesse. Supponendo che la controparte non sottoponga ad imposizione i proventi derivanti dagli interessi attivi, il ruling verrebbe negato, in quanto il motivo prevalente consisterebbe nel solo risparmio fiscale.

Low jurisdiction
Il terzo requisito da soddisfare è relativo alle transazioni oggetto di ruling: queste non devono coinvolgere società localizzate nella lista Ue delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali e nell'elenco olandese delle “low jurisdiction”, quelle giurisdizioni che prevedono imposte sul reddito inferiori al 9%. Per questa fattispecie, viene fatto l’esempio di una sede centrale di un gruppo internazionale avente 100 dipendenti e localizzato in una “low jurisdiction”. La casa madre detiene una partecipazione diretta in una società operativa olandese con 25 dipendenti. Tuttavia la società olandese non potrà ottenere l’esenzione dell’applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti alla controllante, in quanto la stessa è localizzata in una “low jurisdiction”.  

Le informazioni da comunicare
Per quanto riguarda le informazioni da trasmettere per permettere all'amministrazione di valutare l’istanza, i soggetti interessati, oltre a presentare una chiara conclusione sulle conseguenze fiscali del ruling e a motivare l’assenza di elementi ostativi per la valutazione preliminare, dovranno fornire una descrizione dettagliata delle circostanze e delle transazioni pertinenti, l’elenco delle parti e degli Stati coinvolti e ulteriori informazioni relative alla struttura organizzativa del gruppo. Sul sito dell’amministrazione fiscale olandese è inoltre presente un modello da compilare destinato ai contribuenti che desiderano presentare un’istanza di ruling “cross border”, oggetto di scambio ai sensi del Report 5 del progetto Beps dell’OCSE e della Direttiva comunitaria 2015/2376.

Pubblicazione sintetica dei ruling
Un altro aspetto toccato dal decreto è quello relativo alla trasparenza. Infatti, al fine di aumentarne il livello, si prevede di rendere pubblicamente disponibili delle sintesi (anonime) dei ruling. Come si legge nella discussione alla proposta di decreto tenutasi lo scorso 4 giugno, l’efficacia della pubblicazione di questi abstract, in termini di trasparenza, verrà valutata entro due anni dall’entrata in vigore delle nuove misure. La versione dei ruling  disponibile agli utenti  generici dovrà contenere una sintesi dei fatti e delle circostanze, le principali risultanze emerse dalla documentazione presentata,  una breve analisi della legge applicabile e le conclusioni raggiunte. La pubblicazione è prevista anche per  i ruling non concessi. In questo caso verranno pubblicate le motivazioni del diniego.

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