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Olaf, l'efficienza operativaguida la proposta di modifica (3)

Presentata il 17 marzo scorso dalla Commissione europea la bozza di trasformazione della task force per la lotta alle frodi

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Alla luce di quanto premesso potrebbe sembrare in contrasto con la molteplicità degli impegni legislativi presenti in sede comunitaria la proposta di modifica del regolamento istitutivo n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (Olaf) che abroga il regolamento (Euratom) n. 1074/1999, avanzata lo scorso 17 marzo dalla Commissione europea.
La proposta modificata riprende, approfondendola, l'impostazione de minimis della proposta del 2006, e la politica di tolleranza zero nei confronti delle frodi nell'attuare la politica de minimis, l'ufficio dovrebbe seguire orientamenti precisi, come proposto dal Consiglio nelle sue conclusioni del 6 dicembre 2010.

L'attività investigativa disegnata dalla proposta
La distinzione tra indagini interne ed esterne andrebbe fatta soltanto quando strettamente necessario sì da agevolare lo svolgimento delle indagini tenendo conto che possono iniziare come indagini esterne e comportare successivamente indagini interne o viceversa.
L'ufficio effettua i controlli e le verifiche in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo, negli Stati membri e, in conformità agli accordi di cooperazione vigenti, nei Paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali (sempre nei limiti conferiti  dal  regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri) .
L'ufficio può chiedere informazioni orali e scritte ai membri o ai membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi e svolgere controlli in loco presso operatori economici, direttamente o indirettamente interessati, per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.
Entro il predetto alveo normativo lo Stato membro interessato deve consentire al personale dell'ufficio l'accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto della normativa nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relativa alla questione oggetto di indagine.
Spetta poi alle istituzioni, organi e organismi interessati la predisposizione delle procedure adeguate e dei provvedimenti opportuni per garantire la riservatezza delle indagini.
Soltanto in casi eccezionali nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine, l'ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi d'informazione.

L'avvio dell'attività di indagine
La proposta riserva una particolare attenzione alla fase di avvio delle indagini precisando che l'Olaf può avviare una indagine in presenza di sufficienti sospetti che inducano a supporre che siano stati posti in essere atti di frode o corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. Possono essere tenute in considerazione anche informazioni anonime. L'avvio o meno a decisione (la cui competenza spetta al direttore generale, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un'istituzione, organo od organismo dell'Unione) di avviare o meno un'indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell'ufficio e del relativo piano di gestione annuale, della necessità di utilizzare in maniera efficiente le risorse dell'ufficio e della proporzionalità delle misure poste in essere. Il documento, senza limitare la responsabilità del direttore generale nell'avvio e nella conduzione delle indagini, ne suggerisce l'affiancamento con un organismo interno con funzioni consultive. Per rafforzare l'indipendenza del direttore generale, il suo mandato non dovrebbe essere rinnovabile.

Il ruolo delle indagini interne
Per quanto attiene alle indagini interne, dovrebbe essere attentamente valutato, caso per caso,  quale istituzione, organo od organismo sia più adeguato a svolgerle, in ragione della natura dei fatti, dell'incidenza finanziaria effettiva o potenziale del caso e della possibilità di un follow up giudiziario.
E ancora. Sarebbe opportuno che mentre è in corso un'indagine interna dell'ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviino un'indagine parallela sugli stessi fatti.
La decisione è comunicata senza indugio allo Stato membro, all'istituzione, all'organo o all'organismo che ha presentato la richiesta. La decisione di non avviare un'indagine è motivata.
Qualora decida di non avviare un'indagine interna, l'ufficio trasmette senza indugio gli elementi di cui dispone all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottati i provvedimenti del caso, in conformità alle norme applicabili in materia.
Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, comunicano e trasmettono senza indugio all'ufficio qualsiasi informazione su eventuali casi di frode o corruzione o ad ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

  • l'identità del membro del personale interessato e una sintesi dei fatti in questione;
  • tutte le informazioni che possano essere di utilità per l'istituzione, l'organo o l'organismo per decidere se sia opportuno adottare misure amministrative cautelari per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
  • le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza, soprattutto nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale oppure, nel caso di un'indagine esterna, di competenza di un'autorità nazionale, in conformità delle disposizioni nazionali applicabili alle indagini.

L'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può adottare in qualsiasi momento adeguate misure amministrative cautelari e comunica senza indugio all'ufficio la decisione di adottare queste misure.


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