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Ocse: sul modello di Convenzione entro ottobre recepite le novità

Pubblicato il documento con alcune proposte di modifica apportate alla precedente versione che risale al 2008

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Il documento "Draft Contets of the 2010 Update to the Model Tax Convention", pubblicato a maggio, riguarda alcune proposte di modifica apportate alla versione 2008 del modello di Convenzione contro la doppia imposizione, che saranno, in linea di massima, recepite dall'Ocse nei prossimi mesi di settembre e ottobre. Il draft ha tiene conto dei risultati delle discussioni che nel triennio 2007-2009 hanno riguardato varie disposizioni convenzionali:
- "the granting of treaty benefits with respect to the income of Collective Investment Vehicles";
- "revised discussion draft of a new article 7 of the OECD Model Tax Convention";
- "application of tax treaties to State-owned entities, including Sovereign Wealth Funds;
- "tax treaty issues related to common telecommunication transactions";
- "revised changes to the Commentary on paragraph 2 of Article 15".
I cambiamenti più interessanti sono contenuti negli articoli 1 "Person Covered", 7 "Business Profits", 12 "Royalties" e 15 "Income from Employment" del modello di Convenzione.

Il problema degli organismi di investimento collettivo
Il primo documento proposto dal "Centre for Tax Policy and Administration" contiene una serie di raccomandazioni e linee guida il cui obiettivo è risolvere problemi di natura giuridica e politica relativi ai "collective investment Vehicle" (Civ). Le modifiche al commentario (articolo 1 del Modello di Convenzione) riguardano l'applicazione delle disposizioni convenzionali ai redditi prodotti e distribuiti dai collective investment vehicles. Sono state prese in considerazione alcune questioni di carattere meramente tecnico che consentono di stabilire come un collective investment vehicle possa essere definito e quindi considerato "persona", "residente" e soprattutto "beneficiario effettivo" del reddito secondo l'applicazione dei benefici convenzionali.

Benefici e disposizioni convenzionali
Sono state poi apportate ulteriori modifiche nel corso di una riunione da parte del "Centre for Tax Policy and Administration", nel corso della quale è stato puntualizzato che:
a) l'applicazione dei benefici convenzionali ai collective investment vehicle può essere garantita, con riguardo ai trattati bilaterali già in vigore, mediante semplice scambio di note, consentendo di evitare la loro rinegoziazione per poter includere disposizioni ad hoc;
b) gli Stati, nel corso delle negoziazioni bilaterali, hanno facoltà di organizzare e regolamentare diversamente l'applicazione delle disposizioni convenzionali dei suddetti enti (tenendo presente l'eventuale deroga al trattamento prevista dal commentario).
Per quanto concerne invece le modifiche introdotte all'articolo 7 del Modello di Convenzione si è stabilito di riscriverlo in parte rispetto alla precedente versione. Le più importanti novità riguardano:

  • il comma 2 nella nuova versione prevede che nella determinazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione è necessario tenere conto delle "functions performed, assets used and risks assumed by the enterprise through the permanet establishment and through the other parts of the enterprise";
  • il comma 3 vuole evitare fenomeni di doppia imposizione connessi al fatto che gli Stati contraenti possano interpretare differentemente la disposizione del medesimo articolo.

Invece le modifiche al documento "Application of tax treaties to State-owned entities, includine Sovereign Wealth Funds" riguardano principalmente l'applicazione del principio "Sovereign immunity" in materia tributaria, sui cui limiti non esiste alcuna uniformità di vedute a livello internazionale, preferendo far dipendere l'applicazione dei benefici convenzionali dai fatti e dalle circostanze del caso concreto.

Common telecommunication transactions: benefici convenzionali
Risultano particolarmente interessanti le novità introdotte in tema di disposizioni convenzionali relative alle "common telecommunication transactions" per le quali vengono introdotte due nuove definizioni, prima mancanti:

  • "transponder leasing": un operatore può consentire al cliente di utilizzare la capacità del satellite transponder per trasmettere in un'ampia area geografica;
  • "spectrum licence": è consentito trasmettere media content su specifici ranges di frequenze dello spettro elettromagnetico. In entrambi i casi i pagamenti relativi non costituiscono royalties.

Infine per quanto concerne il commentario al comma 2 dell'articolo 15, il Cta ha stabilito che, oltre alla possibilità di rifiutare l'applicazione del comma 2 sulla base delle definizione stessa di "employment" fornita dalla legislazione interna, a un Paese sia riconosciuta la possibilità di non concedere benefici convenzionali nelle ipotesi in cui sia ravvisabile un comportamento abusivo.
 

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