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Ocse: pubblicata la bozza
di discussione sui “safe harbour”

Il lavoro del Working Party n. 6, dedicato all'argomento, si inquadra in un progetto sistematico di revisione

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Il Working Party No. 6 del comitato Affari fiscali dell’Ocse ha pubblicato un discussion draft sui cosiddetti safe harbour nell’ambito del progetto di revisione del capitolo IV, per la parte ad essi dedicata, delle Linee Guida sui prezzi di trasferimento. L’aggiornamento in programma è parte del più ampio progetto dell’Ocse finalizzato a migliorare diversi aspetti amministrativi nella gestione dei prezzi di trasferimento.
Il Working Party No. 6 è il medesimo gruppo di lavoro che si sta dedicando alla revisione dei capitoli VI (osservazioni specifiche relative ai beni immateriali) e VIII (cost contribution arrangements) delle linee guida sul transfer pricing (cfr articolo pubblicato su questa rivista il 7 giugno 2012). La bozza è un documento ad interim e pertanto non riflette necessariamente né il punto di vista definitivo dell’Ocse, né quello dei Paesi membri. Una volta ricevuti i commenti, probabilmente sarà aperta una consultazione pubblica.

Il safe harbour
Un safe harbour consiste in un regime fiscale semplificato la cui adesione ha come diretta conseguenza il fatto che i prezzi di trasferimento sono automaticamente accettati dalla Amministrazione finanziaria (cfr. linee guida Ocse sui prezzi di trasferimento 2010, par. 4.93 e ss.)
Si applica a una definita categoria di transazioni o contribuenti che sono esonerati parzialmente o totalmente dagli obblighi imposti dalla normativa generale domestica sui prezzi di trasferimento. Il safe harbour può consistere anche nella introduzione di un approccio semplificato per la determinazione dei  prezzi di trasferimento.
 
Il discussion draft
La bozza di discussione “Proposed Revision of the Section on Safe Harbours in Chapter IV of  the OECD Transfer Pricing Guidelines and Draft Sample Memoranda of Understanding for Competent Authorities to Establish Bilateral Safe Harbours” prende spunto dalla constatazione che l’approccio negativo delle linee guida Ocse nei confronti dei safe harbours non riflette esattamente la prassi di diversi Paesi membri dell’Ocse che ne hanno deciso l’introduzione. In particolar modo, le linee guida omettono di considerare la possibilità di adottare i safe harbour bilateralmente, evitando in tal modo il rischio di doppia imposizione economica insito nel loro utilizzo in via unilaterale. In tal senso, il discussion draft segnala che il ricorso a un safe harbour potrà essere tanto più proficuo quanto più diretto a contribuenti e/o operazioni che comportano bassi rischi di transfer pricing e adottato su base bilaterale o multilaterale, per cui esso in tal modo non vincola, né limita altre Amministrazioni fiscali al di là di quelle che lo hanno espressamente concordato.
Il safe harbour, inoltre, reca rilevanti benefici ai contribuenti, garantendo, da un lato,  semplificazione e risparmio di risorse da destinare all’assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai prezzi di trasferimento (cosiddetti costi di conformità) e garantendo, dall’altro, maggior certezza, in quanto il prezzo di trasferimento delle operazioni controllate sarà accettato dalla Amministrazione fiscale al semplice soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità e del rispetto delle disposizioni che lo regolano.
I vantaggi per le Amministrazioni fiscali
Il safe harbour garantisce anche dei vantaggi alle Amministrazioni fiscali, che possono trasferire tempo e risorse, prima dedicate a operazioni meno complesse e/o a basso rischio o a contribuenti “minori”,  per i quali può essere adoperato il regime semplificato, a operazioni o a contribuenti più complessi e a rischio più elevato per quel che concerne i prezzi di trasferimento.

I rischi connessi
Il discussion draft non nasconde tuttavia le preoccupazioni che persistono, sostanzialmente riconducibili al possibile mancato rispetto dell’arm’s length priciple e alla doppia imposizione o doppia non imposizione internazionale che il safe harbour può causare quando adottato unilateralmente. Inoltre, esistono perplessità in tema di equità, uniformità e opportunità di pianificazione fiscale che esso potrebbe offrire ai contribuenti.
In merito, per ridurre il rischio di doppia  imposizione o doppia non imposizione, la principale raccomandazione della bozza di discussione consiste, come anticipato, nella introduzione di safe harbour su base bilaterale o multilaterale e nel limitare il loro utilizzo a fattispecie meno complesse e a minor rischio. Le fattispecie più complesse e a rischio più elevato dovrebbero infatti continuare a essere affrontate applicando il principio di libera concorrenza case by case, secondo le indicazioni delle direttive Ocse sui prezzi di trasferimento.


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