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Dal mondo

In Lussemburgo la piazza finanziaria si fa bella

Dal 1° gennaio due provvedimenti prevedono l’abolizione dell’imposta sul patrimonio e la tassazione alla fonte dei redditi da risparmio

Carlo IV di Lussemburgo (1316-1378)Il disegno di legge, depositato a ottobre in Parlamento, è stato approvato il 23 dicembre 2005 a tempo di record. Con le nuove misure, dall’anno d’imposta 2006 e per gli esercizi successivi, sono state abrogate le norme in materia di imposta sul patrimonio delle persone fisiche mentre la ritenuta alla fonte sui redditi da risparmio si applica, nella misura del 10 per cento, agli interessi maturati a decorrere dal 1° luglio 2005 ma pagati dopo il 1° gennaio 2006.
Il disegno di legge e i beneficiari
Il governo lussemburghese, grazie a un iter parlamentare velocissimo, ha posto le basi per far diventare maggiormente appetibile la piazza finanziaria del Granducato non soltanto per i suoi residenti ma anche per i ricchi stranieri. Infatti, sono entrate in vigore, lo scorso 1° gennaio, le due nuove misure che erano contenute nel progetto di legge con cui è stata introdotta una ritenuta liberatoria alla fonte sui redditi da risparmio ed è stata eliminata l’imposta sul patrimonio delle persone fisiche. Il disegno di legge, che a ottobre era stato depositato alla Camera dei deputati dal ministro del Tesoro e del Bilancio, Luc Frieden, è stato approvato il 23 dicembre 2005.

La ritenuta alla fonte e l’aliquota
Con l’articolo 1 della legge s’introduce, a partire dal primo gennaio 2006, una ritenuta liberatoria alla fonte sui redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi fatti in Lussemburgo a favore di beneficiari effettivi, persone fisiche, residenti nel Granducato, senza essere fiscalmente residenti in un altro Stato. La ritenuta alla fonte, nella misura del 10 per cento, si applica agli interessi maturati a decorrere dal 1° luglio 2005 ma pagati dopo il 1° gennaio 2006. All’articolo 11 si dispone che, dall’anno d’imposta 2006 e per gli esercizi successivi, sono abrogate le norme relative all’imposizione delle persone fisiche in materia di imposta sul patrimonio.

Il campo di applicazione della ritenuta alla fonte
La legge riguarda unicamente i risparmiatori residenti in Lussemburgo, e sono sottomessi a ritenuta liberatoria alla fonte i redditi e i prodotti definiti all’articolo 6 della legge del 2005 che ha recepito nel diritto lussemburghese la direttiva 2003/48/CE del consiglio dell’Unione europea in materia di fiscalità dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento di interessi. La ritenuta alla fonte si applica quando questi redditi o prodotti sono pagati o attribuiti, a un beneficiario effettivo che è una persona fisica residente, da agenti pagatori (banche, operatori economici) che esercitano la loro attività nel Granducato.
Cosa rimane fuori dalla ritenuta alla fonte
Non sono soggetti a tassazione alla fonte con la ritenuta liberatoria del 10 per cento: gli interessi, i premi o altri vantaggi accordati su conti correnti e depositi a vista se la remunerazione dei conti non supera lo 0,75 per cento; gli interessi pagati su un deposito di risparmio presso una cassa di risparmio immobiliare; i rendimenti distribuiti dalle Sicav obbligatorie; i dividendi e i prodotti di assicurazione.
L’esenzione dalla tassazione
La legge prevede di esonerare dalla tassazione, fino a un tetto di 1.500 euro per anno e per persona, gli interessi corrisposti sul totale depositato su uno o più depositi di risparmio. L’imposta trattenuta sugli interessi corrisposti sui depositi di risparmio di persone fisiche residenti in Lussemburgo sarà restituita dietro semplice domanda che il contribuente, per la quota di reddito esentato e fino alla concorrenza di 1.500 euro, deve produrre, entro la fine dell’anno, perché gli agenti pagatori non sono attualmente in grado di applicare un’esenzione di ritenuta in occasione dei pagamenti degli interessi.
Le modalità del prelievo e il segreto bancario
La ritenuta liberatoria alla fonte vuole rendere l’imposizione dei redditi da interessi più semplice senza mettere in discussione il segreto bancario. L’agente pagatore trattiene la ritenuta alla fonte, sul montante lordo degli interessi pagati, per conto del beneficiario effettivo e la versa allo Stato senza indicarne le generalità. Il contribuente, per contro, non ha, su questi redditi, alcun obbligo di dichiarazione. L’imposta trattenuta dall’agente pagatore o dall’operatore economico deve essere versata all’Amministrazione fiscale entro il mese o al più tardi entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la ritenuta. L’agente pagatore, inoltre, ha l’obbligo di presentare, su apposito modello e sempre allo stesso ufficio delle Entrate dell’Amministrazione, la dichiarazione concernente la ritenuta d’imposta.
I controlli fiscali
Il controllo fiscale è limitato alla verifica dei sistemi informatici utilizzati dagli agenti pagatori e, non potrà comprendere l’accesso e il controllo dei dati individuali. Le informazioni relative ai redditi soggetti a ritenuta liberatoria non possono essere scambiate tra gli uffici delle imposte. E’, anche, escluso il loro utilizzo nelle indagini per frode fiscale o per l’accertamento a fini impositivi a carico di esercizi anteriori al 1° gennaio 2006. Queste restrizioni si applicano, però, esclusivamente al controllo fiscale sui redditi da interessi provenienti dal patrimonio privato del contribuente.
L'imposta sul patrimonio
L’articolo 11 della legge del 23 dicembre 2005 abolisce l’imposta sul patrimonio in capo alle persone fisiche residenti e non residenti per gli anni di imposta 2006 e successivi, abrogando gli effetti della legge del 16 ottobre 1934 concernente l’imposta sul patrimonio che si applicava ad un tasso annuale dello 0,5 per cento sul patrimonio netto.
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