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Il Lussemburgo attua
la direttiva antielusione della Ue

Il Paese dovrà allinearsi alle raccomandazioni Ocse ribadite nel documento dell'Unione europea

lussemburgo
Lo scorso 20 giugno il Lussemburgo ha pubblicato il progetto di legge che recepisce la direttiva dell’Unione europea contro l’elusione fiscale. La direttiva intende fornire un’attuazione uniforme di alcune raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) riguardanti l’erosione e il trasferimento degli utili (Beps). La bozza di legge introduce due ulteriori misure, con l’obiettivo di porre fine a determinate pratiche che, pur essendo conformi alla legislazione in vigore, non sono più considerate in linea con gli standard fiscali internazionali e più in particolare con le raccomandazioni di Beps. Queste misure riguardano il riconoscimento delle stabili organizzazioni straniere nell’ambito di un trattato fiscale e la conversione dei prestiti in azioni, che sarà abolita.  Ad eccezione della clausola generale antiabuso (che si applica a tutti i contribuenti) e della maggior parte delle disposizioni fiscali della tassazione in uscita (che si applica agli imprenditori in generale), le disposizioni della bozza di legge si applicano solo ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società. La direttiva deve essere attuata dagli Stati membri attraverso le legislazioni nazionali entro il 31 dicembre 2018 e le sue regole dovranno essere applicate a partire dal 1° gennaio 2019.

Le aree tematiche della direttiva
La direttiva stabilisce standard minimi rispetto a cinque aree: limiti alla deducibilità degli interessi, tassazione in uscita (comprese le disposizioni relative ai trasferimenti in entrata), una regola generale anti-abuso, regole sulle società controllate estere (Controlled Foreign Company ) e infine regole per contrastare i disallineamenti ibridi all'interno dell’UE. Per quanto riguarda i limiti alla deducibilità degli interessi passivi, l’articolo 4 della direttiva introduce la earning-stripping rule, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi ad un importo non superiore al 30% degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (margine operativo lordo, Ebitda).  L’obiettivo è quello di contrastare lo spostamento dei profitti attraverso operazioni di indebitamento all’interno delle società del gruppo. Il limite basato sull'Ebitda non si applica se il superamento dei costi di finanziamento non supera i 3 milioni di euro. Laddove le società lussemburghesi formino una fiscal unit, le regole di cui sopra si applicheranno su base indipendente e non alla fiscal unit.
Con riferimento alla tassazione in uscita (exit tax), per evitare che i gruppi spostino i propri asset (specialmente quelli immateriali, quali brevetti e proprietà intellettuali) verso Stati con tassazione più favorevole, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono dotarsi di una disciplina specifica della tassazione in uscita, che deve essere computata come la differenza tra valore di mercato degli asset al momento dell’uscita dallo Stato e il loro valore fiscale. In particolare, saranno introdotti diversi emendamenti alle attuali norme sulla tassazione in uscita in Lussemburgo. Nel caso di migrazione in entrata di residenza fiscale di un contribuente aziendale o del trasferimento dell’attività svolta da una stabile organizzazione da un altro paese al Lussemburgo, le attività devono essere valutate al valore determinato dallo Stato di uscita. Per l’area riguardante la clausola generale antiabuso, le attuali regole saranno riformulate e completate per riflettere meglio il contenuto della direttiva.

Le regole sulle controlled foreign companies e i disallineamenti da ibridi
Per le società controllate estere, la direttiva persegue lo scopo di evitare che i gruppi societari trasferiscano i propri utili verso società del gruppo aventi sede in Stati con un’imposizione più favorevole allo scopo di ridurre gli oneri fiscali complessivi. Il Paese introdurrà, quindi norme sulle controlled foreign companies, in base alle quali il reddito non distribuito delle aziende a bassa tassazione derivante da "accordi non genuini che sono stati posti in essere allo scopo essenziale di ottenere un vantaggio fiscale" deve essere incluso nella base imponibile del contribuente lussemburghese nell’anno in cui termina l’esercizio. Entità o stabili organizzazioni con utili contabili non superiori a 750mila euro o il 10% dei costi operativi per il periodo d’imposta non saranno considerati come società controllate estere. La bozza di legge del Paese, infine, contiene regole sui disallineamenti da ibridi derivanti da strumenti finanziari o gruppi tra imprese associate trattati diversamente in due o più Stati membri dell’Ue. Qualora un disallineamento ibrido comporti una doppia detrazione, il Lussemburgo non riconoscerà la detrazione delle spese se queste ultime sono anche deducibili nello Stato membro in cui il pagamento ha origine. La seconda direttiva antielusione fiscale è stata modificata il 29 maggio 2017 ampliando significativamente le disposizioni sui disallineamenti da ibridi. Le disposizioni dovranno essere attuate entro il 31 dicembre 2019 (e le sue disposizioni saranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2020).
 
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