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Dal mondo

L'Ocse fa il punto
sulle strutture "ibride"

Pubblicato il rapporto sul gap fiscale internazionale generato tramite l'utilizzo di strategie disarmoniche

ocse
L’Ocse ha appena pubblicato il rapporto “Hybrid Mismatch Arrangements: Tax Policy and Compliance Issues”, riguardante la pianificazione fiscale aggressiva basata sull’utilizzo dei cosiddetti “ibridi”.
Quello della pianificazione fiscale aggressiva attuata su scala internazionale è un problema che interessa in misura sempre crescente gli Stati, soprattutto quelli dell’area Ocse. Negli ultimi anni il livello di complessità delle transazioni transfrontaliere è cresciuto vertiginosamente, ponendo a carico delle amministrazioni fiscali e dei governi obiettivi di contrasto sempre più sfidanti.
In un contesto economico globalizzato è fondamentale conoscere le dinamiche di interazione dei sistemi fiscali di più Stati coinvolti nelle medesime transazioni internazionali, non solo per eliminare gli ostacoli al commercio e all’investimento, ma anche allo scopo di rimuovere le “falle” che consentano indesiderati salti d’imposta.
Il rapporto illustra le strutture che mirano a sfruttare le differenze di trattamento fiscale nelle diverse giurisdizioni coinvolte di strumenti finanziari o forme societarie, al fine di ottenere vantaggi fiscali indebiti.

Le “strutture ibride”
Gli accordi (o strutture) ibridi (ibride) possono essere ricondotti alle seguenti tipologie:
  • strumenti finanziari ibridi
  • entità ibride
  • trasferimenti finanziari ibridi
  • entità con doppia residenza.

Uno strumento finanziario ibrido è uno strumento finanziario che coinvolge due o più Stati esteri e che, nei singoli ordinamenti giuridici interessati, è fiscalmente trattato in modo diverso (a titolo di esempio, un medesimo strumento può essere qualificato come capitale di prestito in uno Stato e come capitale di rischio in un altro).
Gli strumenti finanziari ibridi contengono normalmente elementi di capitale di rischio (cointeressenza), di capitale di prestito (finanziamento) e/o derivati .
Nel 1994 l’Ocse ha definito i titoli ibridi come “qualunque titolo con caratteristiche tipiche tanto dei titoli partecipativi al capitale proprio quanto del capitale di prestito

Rientrano in questa categoria, ad esempio, strumenti che, nel contesto finanziario internazionale sono noti come “prestiti” subordinati a lungo termine che fruttano “remunerazioni” dipendenti dagli utili degli emittenti, “azioni privilegiate convertibili” (convertibili, su opzione del titolare, in denaro), obbligazioni convertibili e “quote partecipative convertibili” (questi ultimi strumenti non sono emessi da una società per azioni ma da una società di persone o da altra entità associativa tra persone fisiche).

Le entità ibride sono soggetti trattati fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici (tipicamente, come entità trasparenti in un ordinamento e come entità non trasparenti nell’altro).

I trasferimenti ibridi sono contratti che, ai fini fiscali, sono trattati in uno Stato come trasferimenti di proprietà di uno strumento finanziario laddove, in un altro Stato interessato dalle medesime transazioni, non vengono considerati come tali (comunemente, nel secondo Stato, sono fiscalmente trattati come prestiti assistiti da garanzia).

Le entità con doppia residenza sono soggetti che risultano residenti ai fini fiscali in due o più Stati.

Gli obiettivi perseguiti attraverso l’utilizzo degli ibridi
Attraverso le complesse transazioni facenti uso delle strutture ibride sopra ricordate si persegue una riduzione del carico fiscale complessivo attraverso i seguenti meccanismi:
  • ottenere la doppia deduzione in entrambi gli Stati coinvolti
  • ottenere la deduzione in uno Stato e la non tassazione nell’altro Stato
  • generare indebiti crediti d’imposta per imposte pagate all’estero.

I problemi connessi all’evasione fiscale internazionale attuata mediante l’utilizzo degli accordi ibridi
Il rapporto Ocse sottolinea come la pianificazione fiscale aggressiva realizzata mediante gli accordi ibridi ponga diversi problemi per gli ordinamenti, come ad esempio:
  • un’indebita riduzione del gettito di uno o più Stati interessati dalle transazioni
  • concorrenza sleale: grazie all’utilizzo di tali pratiche, alcune imprese sono in grado di beneficiare di vantaggi competitivi impropri a scapito di altre imprese (generalmente, piccole e medie imprese), che non sono in grado di sfruttare tali schemi
  • problemi di efficienza economica nell’allocazione delle risorse. Nelle ipotesi in cui si ricorre ad un accordo ibrido, nello Stato del soggetto investitore un investimento all’estero risulta spesso più remunerativo di un equivalente investimento domestico (in tal modo compromettendo la capital export neutrality), oltre ad essere più conveniente di un investimento domestico effettuato da parte di un soggetto residente nello Stato “di destinazione” dell’investimento (inficiando, in tal modo, la capital import neutrality)
  • equità: disparità di trattamento tra imprese multinazionali e piccole e medie imprese che non hanno accesso a tali strutture.

Raccomandazioni
Il Rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni, invitando gli Stati a prevedere norme specificamente finalizzate ad escludere i benefici derivanti da tali strutture e di introdurre obblighi dichiarativi per i soggetti che promuovono o utilizzano gli ibridi (cosiddette “disclosure rules”).
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