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Italia: con Andorra il TIEA
prossimo alla ratifica finale

Dalla metà di gennaio iniziato al Senato l’iter parlamentare di approvazione dell’intesa sullo scambio informazioni

Lo scorso tredici gennaio è iniziato al Senato l’iter parlamentare per la ratifica dell’Accordo bilaterale tra l’Italia ed il Principato di Andorra per lo scambio d’informazioni in ambito fiscale (Atto del Senato n. 2193). Si tratta del tax information exchange agreement (TIEA), conforme al modello predisposto dall’OCSE, sottoscritto a Madrid il 22 settembre 2015.
 
Lo scambio su richiesta delle informazioni
Con riferimento al contenuto, regolando all’articolo 5 il cosiddetto scambio su richiesta, sono state escluse le altre due modalità di exchange of information previste dall’articolo 26 del modello Ocse di Convenzione: lo scambio spontaneo e lo scambio automatico.
L’articolo 6 prevede la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero, in base alla quale funzionari dell’Amministrazione di uno Stato possono partecipare ad attività istruttorie condotte dall’Autorità dell’altro Stato, nel proprio territorio.
 
Le modalità di richiesta delle informazioni
Disposizione centrale dell’Accordo è proprio l’articolo 5, nel quale sono stabilite le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due parti e fornite dall’altra. Nel regolamentare questa procedura, si prevede che possano essere oggetto di trasmissione anche le informazioni in possesso di:
  • istituzioni finanziarie, comportando di conseguenza il superamento del segreto bancario, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli standard dell’OCSE in materia;
  • tutti quei soggetti che agiscono in qualità di fiduciari professionali (società fiduciarie, avvocati, nominees, trustee e trust company).
Più precisamente, sarà possibile ottenere informazioni in merito alla proprietà formale ed effettiva di società, trust, fondazioni ed altri soggetti, anche nel caso in cui siano presenti catene di controllo. Per quanto riguarda i trust verranno trasmesse informazioni in merito ai disponenti, trustee e beneficiari; mentre per le fondazioni sarà possibile acquisire dati sui soci fondatori, sui componenti del consiglio di amministrazione e sui beneficiari.
 
Quando è possibile respingere la richiesta
Conformemente a quanto previsto dal modello OCSE, l’articolo 7 indica i casi in cui è ammesso il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio ove la divulgazione delle informazioni sia contraria all’ordine pubblico o possa consistere nella rivelazione di segreti commerciali, industriali o professionali
Il paragrafo 3 dell’articolo prevede un’ulteriore limitazione nel caso di informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente ed un procuratore legale o un avvocato, relative a consulenze legali o fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.
Per quanto riguarda la tempistica di risposta alle richieste, il paragrafo 6 dell’articolo 5 prevede che l’Autorità interpellata ha novanta giorni di tempo dalla data di ricezione della richiesta, per fornire una risposta. Qualora, tale scadenza non possa essere rispettata, l’Autorità interpellata deve tempestivamente informare la controparte, spiegando le ragioni della propria impossibilità a fornire una risposta, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto
 
La procedura amichevole per risolvere le controversie
Qualora sorgano controversie tra le parti riguardanti l’applicazione o l’interpretazione delle disposizioni contenute nell’accordo, l’articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della loro risoluzione.
All’articolo 12 sono stabilite le modalità di entrata in vigore dell’Accordo, che dispiegherà i suoi effetti a partire dalla data del completamento delle procedure richieste dagli ordinamenti interni per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso. In particolare, nel paragrafo 2, lettera b) si prevede che, ai fini amministrativi, l’Accordo avrà effetto in relazione ai periodi d’imposta che iniziano il, o successivamente, al, primo gennaio dell’anno immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del TIEA, oppure, in mancanza di un periodo d’imposta, per tutti gli oneri fiscali che sorgono in tale date, successiva ad essa.    
 
Un cerchio che si chiude
La sottoscrizione TIEA costituisce per Andorra il naturale proseguimento del percorso di trasparenza fiscale intrapreso con la  firma, avvenuta due anni fa, della Convenzione multilaterale, concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Ocse, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata dal protocollo emendativo fatto a Parigi il 27 maggio 2010. A ciò si aggiunge la recente firma dell’Accordo con l’Unione Europea per l’implementazione dello scambio automatico d’informazioni in materia finanziaria denominato Common Reporting Due Diligence Standard (CRS), sviluppato dall’OCSE.
 
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