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Dal mondo

Irlanda: indagine della Commissione
sulla tassa del trasporto aereo

Al centro dell’intervento torna la Air Travel Tax e l’esenzione dal pagamento per i passeggeri in transito e trasferimento

aeroporto irlandese
Rappresenta un vantaggio selettivo non applicare la tassa sul trasporto aereo ai passeggeri in transito e in trasferimento? È l’interrogativo a cui dovrà rispondere l’Irlanda nella nuova indagine che è stata avviata nei giorni scorsi dalla Commissione europea. Nel 2011, era stato il Tribunale dell’Unione europea ad annullare parzialmente una decisione della Commissione europea adottata sulla questione e che era stata al centro di un contenzioso comunitario.
 
La normativa irlandese sul trasporto aereo
Secondo quanto previsto dalla normativa irlandese, in vigore dal 30 marzo 2009, le aerolinee sono tenute al pagamento di una tassa sul trasporto aereo, in acronimo TTA (Air Travel Tax), che trova applicazione a ogni passeggero in partenza da un aeromobile situato in Irlanda. La legge di stabilità prevede poi che dalla definizione del termine passeggero siano esclusi quelli in trasferimento o in transito che, secondo la normativa nazionale, sono dispensati dal pagamento della tassa.
 
La distinzione tra passeggero in trasferimento e in transito
La normativa irlandese sul trasporto aereo distingue, infatti, tra il passeggero in trasferimento e quello in transito. Appartiene alla prima categoria il passeggero che arriva su un volo a destinazione di un aeroporto e che riparte da tale aeroporto su un volo a destinazione diversa dall’aeroporto dove è iniziato il suo viaggio, ed entrambi i voli originano da una unica prenotazione e la durata tra l’orario di arrivo previsto del volo a destinazione dell’aeroporto e l’orario di partenza previsto del volo da tale aeroporto non supera le sei ore. Rientra, invece, nella seconda categoria, il passeggero che si trova a bordo di un aeromobile che atterra in un aeroporto durante il viaggio e che prosegue tale viaggio su quello stesso aeromobile.
 
Le motivazioni alla base della nuova indagine
L’indagine fa seguito a una sentenza del Tribunale dell’Unione europea che, nel 2011, aveva deciso di annullare la decisione dell’esecutivo comunitario, nella parte in cui si sosteneva che non applicare la tassa sul trasporto aereo ai passeggeri in transito e in trasferimento non costituiva un aiuto di Stato. Secondo il tribunale, infatti, la Commissione avrebbe dovuto avviare un procedimento di indagine formale per raccogliere qualsiasi informazione utile a verificare se l'atto impugnato era selettivo e consentire ai terzi interessati di presentare le osservazioni ritenute più pertinenti per dirimere la controversia.

La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato
In base a quanto previsto dall’articolo 107, paragrafo 1, del trattato “sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
 
L’indagine della Commissione
Alla Commissione europea spetterà ora il compito di verificare il carattere selettivo della misura in violazione della normativa comunitaria. In particolare l’esecutivo dell’Unione dovrà stabilire se la misura sia in grado di favorire “talune imprese o talune produzioni” rispetto ad altre che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga in relazione alla finalità perseguita dal provvedimento che è al centro delle osservazioni.
 
Nel 2015 annullata nuova decisione della Commissione
Nel febbraio di quest’anno, tra l’altro, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato, sia pur parzialmente, una decisione della Commissione europea che coinvolgeva ancora una volta la tassa sul trasporto aereo. In base a questa decisione, la Commissione ha chiesto all’Irlanda di recuperare, presso le compagnie aeree beneficiarie, il differenziale tra il valore ridotto della TTA (due euro) e il valore normale di dieci euro riscosso per ogni passeggero, ovvero otto euro. Prima dell’intervento della Commissione, che ha comunque indotto le autorità irlandesi a intervenire e ad applicare un valore unico di tre euro applicabile a tutte le partenze, la normativa nazionale irlandese prevedeva una differenza di tassa connessa alla distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo. Due euro erano applicati nel caso in cui la partenza fosse per una destinazione nel raggio di 300 chilometri dall’aeroporto di Dublino e dieci euro negli altri casi.


Fonti (per alcune informazioni)
  • sito Commissione europea
  • sito della Corte di giustizia (CuriaEuropa)
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