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Irlanda e Georgia, firmato accordo sulle doppie imposizioni

L'intesa è stata sottoscritta a Tiblisi il 20 novembre scorso. L'inizio dei negoziati tra i due Paesi risale al maggio dello scorso anno

stretta di mano

Il ministro degli affari Esteri, Micheal Martin e l'omologa georgiana, Eka Tkeshelashvili, hanno firmato a Tiblisi, il 20 novembre 2008 scorso, l'accordo per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il trattato sottoscritto tra i due Paesi, redatto in doppio esemplare, lingua inglese e georgiana, segue fedelmente il modello di Convenzione Ocse in termini di caratteristiche, contenuto e portata generale. Benchè tutte e due le lingue siano considerate ufficiali, l'inglese è la versione che prevale in caso di divergenze nell'interpretazione.

Le modalità di funzionamento
Imposte sul reddito delle persone fisiche e delle società, sono le protagoniste dell'accordo. La convenzione si applica, infatti, alle imposte che attualmente caratterizzano il sistema fiscale georgiano e irlandese. Per la Georgia l'imposta sulle società e sul reddito delle persone fisiche. Per l'Irlanda l'imposta sulle società, sul reddito delle persone fisiche e sui guadagni da capitale. Il meccanismo di funzionamento prevede che se il reddito o guadagno risulta imponibile in entrambi gli Stati contraenti, spetta al Paese di residenza del contribuente eliminare la doppia imposizione, consentendo un credito per l'imposta pagata nell'altro. Con riferimento al criterio per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 22), la Convenzione prevede per entrambi i Paesi, Irlanda e Georgia, l'imputazione ordinaria, con deduzione del credito d'imposta per le imposte assolte nell'altro Paese contraente. Il tasso zero di ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi e canoni e le aliquote ridotte della ritenuta alla fonte sui dividendi hanno la funzione di agevolare le attività commerciali e i flussi di investimenti tra i due Paesi.

Le caratteristiche dell'accordo
Sono 28 gli articoli che disciplinano l'accordo tra i due Paesi, strutturato sul modello elaborato dall'Ocse. Dai destinatari dell'accordo all'entrata in vigore passando per le disposizioni che disciplinano lo scambio delle informazioni in materia fiscale. Come per altri accordi sottoscritti in materia fiscale, la sua entrata in vigore è condizionata allo scambio degli strumenti di ratifica. In particolare in Georgia le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui l'accordo entra in vigore. In Irlanda, per le imposte sul reddito e sulle plusvalenze, dal 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore del trattato in vigore mentre per le imposte sulle società per ogni esercizio finanziario al 1° gennaio dell'anno solare successivo all'entrata in vigore.

La non discriminazione
Il comma 1° dell'articolo 23 dispone che i nazionali di uno Stato contraente, che risiedono o meno in uno o in entrambi gli Stati contraenti, non possono essere assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione o obbligo formale a essa relativi, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. Analogo discorso dicasi per le imprese dato che il comma 5 impone agli Stati di applicare un livello di imposizione non meno favorevole di quello delle imprese residenti.

Lo scambio di informazioni
L'articolo 25 della Convenzione disciplina lo scambio di informazioni tra i due Paesi caratterizzato dall'obbligo della segretezza. Questa caratteristica si estende anche alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di ogni Stato contraente e la comunicazione è limitata soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e organi amministrativi) cui spetta l'esercizio dell'azione penale in materia. Di particolare interesse anche la disposizione contenuta nel paragrafo 3 secondo cui gli Stati contraenti non possono rifiutarsi di fornire informazioni soltanto perché detenute da una banca o da altri istituti finanziari. Non possono essere imposte misure amministrative in contrasto con le leggi e la prassi amministrativa dell'altro Stato contraente cosi come non possono essere trasmesse informazioni che contengono un segreto commerciale, industriale o professionale o informazioni la cui comunicazione risulti contraria all'ordine pubblico.
 

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