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Grecia: l'Europa chiede un cambio
di rotta sulla tonnage tax

Gli interventi auspicati dalla Commissione riguardano la legge approvata nell’aprile del 1975 sul regime agevolativo

porto del pireo_scorcio
Escludere i pescherecci, i rimorchiatori portuali, così come gli yacht affittati ai turisti senza equipaggio dall’attuale regime agevolativo della tonnage tax. È, in estrema sintesi, quanto ha chiesto la Commissione europea alla Grecia. L’obiettivo è garantire che il sostegno pubblico al settore marittimo sia conforme alle norme comunitarie sugli aiuti di Stato.
 
Perché la Commissione europea è intervenuta
L’esecutivo Ue ritiene che il sistema di tonnage tax adottato dalla Grecia abbia finito per estendere i vantaggi del regime agevolativo anche agli azionisti di compagnie di navigazione e società diverse dalle compagnie di navigazione marittima, al di là di quanto consentito dalla disciplina comunitaria sugli orientamenti marittimi. Per questo motivo ha chiesto di rivedere l’attuale sistema di ammissione che coinvolge diverse tipologie di imbarcazioni. Tra queste figurano i pescherecci, i rimorchiatori portuali, così come gli yacht affittati ai turisti senza equipaggio che, in futuro, torneranno ad essere tassati secondo le ordinarie regole di imposizione.
Sempre secondo la Commissione europea, la rimozione del trattamento fiscale preferenziale deve essere estesa anche agli intermediari assicurativi, ai broker marittimi e agli azionisti di compagnie di navigazione che non svolgono autentiche attività di trasporto marittimo.
 
Il regime della tonnage tax in Grecia
La tonnage tax è un metodo forfetario di tassazione basato sul tonnellaggio. I modelli agevolativi, storicamente, prevedono, ai fini del calcolo, o la determinazione forfetaria dell’imposta o la determinazione forfetaria dell’imponibile. La Grecia è il primo Stato dell’Unione europea e dell’euro-zona ad aver adottato, con una legge approvata nel 1975, il modello che si basa sul meccanismo di forfetizzazione dell’imposta delle navi che battono bandiera greca. Le imbarcazioni ammesse a usufruire della tonnage tax sono poi divise in due diverse categorie a cui appartengono diverse tipologie di imbarcazioni.
 
Gli aiuti di Stato e le linee guida della Commissione
La normativa comunitaria sugli aiuti di Stato stabilisce regole precise per evitare che alcuni interventi attuati al di fuori dei criteri tassativamente indicati possano falsare indebitamente la concorrenza creando pericolose distorsioni nel mercato unico europeo. Gli orientamenti marittimi comunitari consentono poi agli Stati membri di tassare le compagnie di navigazione sulla base del tonnellaggio della flotta, cioè in base alle dimensioni, piuttosto che sulla base dei profitti reali della società di navigazione. L’obiettivo è promuovere, anche attraverso la leva fiscale, il trasporto marittimo delle imprese dei Paesi membri.
 
La tempistica di esecuzione delle richieste
La Grecia ora ha due mesi di tempo, che scadono alla fine di febbraio (la decisione è della metà di dicembre 2015 n.d.r), per comunicare alla Commissione europea se concorda con i rilievi formulati. In questo caso dovrà intervenire modificando la normativa nazionale, con effetto a partire dal primo gennaio 2019. E questo anche nel rispetto, precisa la Commissione, del memorandum d'intesa firmato con il governo ellenico nell’agosto dello scorso anno secondo cui i contributi speciali nei periodi di crisi da parte delle imprese marittime e dei loro azionisti saranno mantenuti fino alla fine del 2018. Intanto si registrano i primi malumori come quelli espressi dall'Associazione nazionale ellenica degli armatori che non concorda con le richieste della Commissione europea.

Nuovi rilievi a distanza di due anni
Già nel 2014 la Commissione europea aveva chiesto alla Grecia di modificare alcune norme fiscali discriminatorie per le navi battenti bandiera estera e attivato una procedura di infrazione. La normativa fiscale greca, esentava le navi con bandiera greca e alcune imbarcazioni gestite dalla Grecia dal pagamento dell'imposta sul reddito e le subordinava, invece, a un'imposta speciale sul tonnellaggio, semplificata e inferiore, per le attività marittime. Le imbarcazioni con bandiere estere, invece, erano soggette a un regime meno favorevole dell'imposta sul reddito. La normativa fiscale, inoltre, prevedeva poi l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul reddito per i dividendi di società che utilizzavano imbarcazioni con bandiera greca, ma non per i dividendi di società che utilizzavano imbarcazioni con insegne estere. 



 
 
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