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Dal mondo

Germania, una tassa obbligatoriache vale una scomunica

Si chiama Kirchensteuer ed è un contributo (fino al 9 per 100 del reddito territoriale) destinato a confessioni protestanti e cattoliche

In ragione della forte ingerenza esistenza tra la Chiesa e lo Stato tedesco, i contributi fiscali destinati alla confessione religiosa vengono riscossi dall'anagrafe tributaria (che riceve un indennizzo per il servizio). Per verificare se un contribuente paga (o meno) la "tassa sulla religione" occorre controllare la cartella delle imposte sul reddito. Nel caso in cui sotto l'indicazione Kirchensteuerabzug sono indicate due lettere (EV per i protestanti, RK per i cattolici) si è ufficialmente membri della chiesa e occorre pagare la relativa imposta.

Tassa sulla religione
La legge tedesca cui fare riferimento è la "Artikel 140 des Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 137 der Weimarer Verfassung" sulla volontà e carità del cittadino cattolico. In particolare, la tassa, si chiama Kirchensteuer nel caso in cui il contributo (volontario) è destinato alle confessioni protestanti e a quelle cattoliche. Nell'ipotesi di sostentamento della religione ebraica, di recente, è stata introdotta una analoga imposta detta Kultussteuer (tassa di culto).

8 x 1000 e kirchensteuer
In Italia, la tassa per eccellenza in favore della Chiesa cattolica è rappresentata dall'8 x 1000 dell'Irpef. Il contributo di "solidarietà" (che è sottratto all'erario generale), di fatto, rappresenta una imposizione imprescindibile in quanto una non scelta dell'8 x 1000 in sede di dichiarazione dei redditi comporta, comunque, la ripartizione delle quote (comprese quelle non effettuate) in proporzione a quelle effettivamente espresse.
Tale meccanismo di funzionamento differisce integralmente dal sistema utilizzato in Germania, Austria e Svizzera dove il sostentamento del clero è basato sulla kirchensteuer (kirchenbeitrag), la tassa volontaria sulla religione che viene pagata solo in caso di scelta espressa le cui aliquote variano, a seconda dei casi, dal 3 fino all'8% di alcuni Lander del sud per arrivare al 9 x 100 in alcune regioni settentrionali. Ogni Land, peraltro, è libero di stabilire la quota territoriale dell'imposta la cui base imponibile coincide generalmente con quella del reddito delle persone (fisiche) e sui redditi subordinati. Con le dovute differenziazioni propria degli ordinamenti federali, tale imposta (parzialmente deducibile dal reddito nella misura del 2-4%) non è dovuta da alcuni soggetti come i pensionati o i disoccupati. Tuttavia, nel caso in cui non si intenda versare il contributo (addizionale), le conseguenze che derivano per il soggetto passivo d'imposta sono di tipo formale e sostanziale.

Gli stranieri e i lavoratori
L'imposizione religiosa Kirchensteuer vale sia per i cittadini che per i lavoratori stranieri che decidono di trasferirsi nei territori tedeschi, svizzeri e austriaci. A costoro, durante l'iscrizione nei registri anagrafici viene, infatti, chiesto, tra l'altro, di indicare l'appartenenza religiosa (Römisch Katholisch) senza, però, spiegare gli effetti che qualunque risposta che non sia "nessuna" (keine) comporterà l'immediato "obbligo" del pagamento della tassa. Un rapporto di lavoro, inoltre, passa anche attraverso la cosiddetta lohnsteuerkarte, una scheda tributaria per l'imposta sul reddito o salario, da consegnare al datore di lavoro prima di iniziare un'attività da lavoratore dipendente. In quel caso, il datore di lavoro funge da "intermediario" comunicando alla competente diocesi la dichiarazione del lavoratore/fedele di appartenere alla Confessione religiosa (RK ovvero EV) e alla "volontà" dello stesso di pagare il tributo.

Scopi della tassazione
Dalla lettura comparativa dei due istituti (quella italiana e quelle germanica) emergono alcune riflessioni.  Le finalità che si propone l'8 x 1000 possono individuarsi in ragione del soggetto destinatario del contributo. La Chiesa cattolica destina le quote per "esigenze di culto della popolazione", "sostentamento del clero", "interventi caritativi a favore della collettività nazionale o del terzo mondo"; le assemblee di Dio per "interventi caritativi e sociali anche a favore del terzo mondo"; la chiesa evangelica valdese per "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero"; la chiesa evangelica luterana per "sostentamento dei ministri del culto", "esigenze specifiche di culto e di evangelizzazione", "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero"; l'Unione chiese cristiane avventiste per "interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero"; l'Unione comunità ebraiche italiane per "finalità istituzionali dell'Ente", in particolare "attività culturali", "salvaguardia del patrimonio storico artistico culturale", "interventi sociali ed umanitari volti alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo".
Oltre alle confessioni religiose, l'8 x 1000 italiano può essere destinato direttamente allo Stato che utilizza i fondi per far fronte alle "calamità naturali", "fame nel mondo", "assistenza ai rifugiati", "Conservazione dei beni culturali".
Il gettito della Kirchensteuer germanica è finalizzato a mantenere i luoghi di preghiera quindi le chiese, le strutture e il clero e le sinagoghe per quanto riguarda la religione ebraica. Le moschee e gli altri luoghi religiosi delle altre Confessioni, invece, non ottengono meccanismi di sovvenzione fiscale dallo Stato.
L'imposta di culto fu un privilegio che venne concesso alle Chiese in virtù del loro riconoscimento come istituzioni di diritto pubblico.

Effetti sullo status
Particolarmente interessanti risultano gli effetti derivanti da un "rifiuto" all'obbligazione religiosa. In Italia, la possibilità di scegliere di destinare la quota di solidarietà allo Stato o alle altre confessioni religiose, come noto, non comporta, infatti, particolari effetti (se non quelli morali) sullo "status" di appartenente alla Chiesa cattolica. Ne consegue che la scelta di un soggetto destinatario diverso dalla Chiesa cattolica, come lo "Stato", non si traduce in una ammonizione/scomunica da parte del Vaticano.
In Germania, Austria e Svizzera, invece, (salvo l'ipotesi in cui la stessa sia stata già pagata in un altro Paese europeo come nel caso in cui si presta attività lavorativa presso un'altra nazione) la tassa religiosa è fiscalmente e moralmente obbligatoria in quanto chi intende sottrarsi alla stessa può farlo soltanto distaccandosi in modo definitivo dalla Chiesa. In caso di non adempimento, quindi, scatta un dispositivo per cui la scelta (di non pagare) viene comunicata ai competenti organi che provvedono ad annullare i sacramenti ricevuti (che in sostanza equivale ad un vero e proprio sbattezzo, nel senso che si viene cancellati dal registro dei battesimali). Chi intende uscire ufficialmente dall'organizzazione religiosa, tuttavia, deve aspettare il raggiungimento della maggiore età, che per quanto riguarda l'appartenenza religiosa è stabilita a 14 anni.
La procedura dello sbattezzo, peraltro, può risultare assai difficoltosa in quanto alcuni sacerdoti invitano (legittimamente) i "dubbiosi" a valutare la decisione di non adempiere fiscalmente e abbandonare (in modo netto) la Chiesa. Il meccanismo per sconfessarsi, poi, varia in ragione dei Lander federali. In Germania, ad esempio, occorre una semplice autocertificazione a Monaco, una dichiarazione e il pagamento di una penale a Berlino, di un certificato della diocesi di provenienza che provi l'uscita dalla confessione religiosa a Francoforte, di un fax a Wiesbaden o altre volte una decisione formale da parte del tribunale.
Essendo una imposta volontaria, questa non è dovuta nel caso in cui l'ente ecclesiastico vi rinunci.

Stato e Chiesa, una collaborazione burocratica
Nell'ambito del Cic, come è noto, sono regolati solo tre tributi (ordinario, straordinario e seminaristico) sebbene il canone 1263 prevede la possibilità di ulteriori imposizioni basate sul diritto particolare. In tal caso si è, quindi, voluto rispettare le tradizioni storiche tributarie di alcuni Paesi (come quello tedesco ed austriaco) che si ispirano ad un modello di partecipazione e sostegno alla Chiesa.
Tra lo Stato e la Chiesa tedesca vige, pertanto, un sistema di grande collaborazione burocratica. Legalmente l'8 per mille non ha carattere "obbligatorio" in Italia (sebbene lo Stato preleva, in ogni caso, il gettito direttamente dalle casse del tesoro) mentre in Germania in caso di omissione del tributo gli uffici competenti (Finanzamt) inviano una lettera/avviso di accertamento preliminare che sollecita l'adempimento del pagamento, allegando la relativa documentazione e attestazione dell'appartenenza alla confessione. Questo sistema di verifica, in effetti, è reso possibile grazie a un controllo incrociato tra i dati (Anmeldung/database del Vaticano). Risulta, altresì, singolare come la dichiarazione di appartenenza a una religione debba essere effettuata presso gli impiegati degli uffici anagrafici (einwohnermeldeamt) che trasferiscono le informazioni alla competente diocesi.

La dottrina cattolica
Infine, ma non per ultimo, occorre rappresentare la tesi (predominante) della dottrina cattolica sul concetto di atto formale di abbandono della Chiesa che deve essere, principalmente, un atto umano (cioè, volontario, libero e consapevole), e deve rispecchiare un'intenzionalità di distacco dalla stessa in quanto fedele (e non in quanto cittadino contribuente di uno Stato laico). In particolare, nel caso della Kirchenaustritt dei cattolici tedeschi che non desiderano pagare il Kirchensteur, pertanto, l'atto di abbandono non riguarderebbe la rinuncia della comunione ecclesiale, per cui, malgrado le reticenze dei vescovi tedeschi, tale abbandono non sembra possa farsi rientrare nella fattispecie del canone 1117 del Cic.
Sul punto, autorevoli autori ritengono, del resto, che la differenza tra queste ipotesi e l'abbandono della Chiesa, oltre al fatto che la Kirchenaustritt è una comunicazione rivolta all'autorità civile che non dovrebbe avere effetti nell'ambito canonico, risiede nella circostanza per cui l'abbandono preso in considerazione dal legislatore canonico deve rispondere non a motivi fiscali ma di libertà religiosa, intesa, almeno, in lato sensu.

Fonti:
http://www.kirchenaustritt.de
I quaderni del sovvenire - Sul sostegno economico alla Chiesa cattolica

 

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