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Francia, varato il progettodi legge finanziaria per il 2010

Il disegno di legge caratterizzato da un piano di rilancio per fronteggiare la crisi economica e finanziaria

cartina geografica della francia

Lo scorso 30 settembre il Consiglio dei Ministri transalpino ha presentato il progetto di legge finanziaria per il 2010 che sarà portato all'esame del Parlamento. Il disegno di legge nel suo complesso è caratterizzato da un piano di rilancio volto a fronteggiare la crisi economica e finanziaria che ha marcato fortemente l'anno in corso. Vediamo quali sono le principali misure attuative.

Soppressione della taxe professionnelle
Situazione attuale
La taxe professionnelle (TP) costituisce la principale imposta diretta locale gravante sulle imprese e sui lavoratori autonomi e quindi una risorsa essenziale per le collettività territoriali, gli enti pubblici intercomunali e le camere di commercio (che beneficiano di un'addizionale della TP). L'imposta è determinata annualmente applicando alla base imponibile - costituita dal valore locativo delle immobilizzazioni materiali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale dei due anni precedenti - l'aliquota stabilita dal comune in cui il soggetto passivo dispone di terreni e fabbricati strumentali.
La TP influenza negativamente gli investimenti in quanto la tassazione di mobili e attrezzature aumenta il costo dei fattori della produzione e contribuisce a rendere insufficienti gli investimenti produttivi. In sostanza, più un'impresa investe in Francia più è penalizzata dalle elevate imposte locali, anche quando i propri investimenti non sono redditizi. Per attenuare questi effetti negativi già in passato sono state adottate delle misure di riforma (agevolazioni per nuovi investimenti, agevolazioni a favore di taluni settori economici) che tuttavia non hanno modificato la natura di questo prelievo. 

Situazione futura
La soppressione della TP a decorrere dal 1° gennaio 2010 risponde innanzi tutto ad un imperativo di tipo economico: ripristinare la capacità delle imprese ad investire, ad assumere personale e a conquistare nuovi mercati. Inoltre, la riforma deve tradursi nella destinazione agli enti locali di risorse fiscali dinamiche e durature.
Il primo obiettivo viene perseguito mediante l'esclusione dalla base imponibile delle immobilizzazioni costituite da mobili e attrezzature. Le altre voci che concorrono alla formazione della base imponibile della TP saranno assoggettate a tassazione sotto forma di contribuzione economica territoriale (CET).
La CET sarà formata dalla contribuzione locale di attività (CLA) la cui base imponibile è costituita dal valore fondiario delle imprese e da una contribuzione complementare (CC) la cui base imponibile è data dall'80% del volume d'affari prodotto.
L'aliquota della CC verrà fissata a livello nazionale e non dagli enti locali (da 0% per le imprese con volume d'affari annuo inferiore a 500.000 euro a 1,5% per le imprese il cui volume d'affari supera i 50 milioni di euro all'anno). Per evitare di penalizzare le PMI verrà applicato un abbattimento di base pari a 1.000 euro per le PMI con volume d'affari annuo non superiore a 2 milioni di euro.
I lavoratori autonomi che hanno meno di cinque dipendenti non saranno assoggettati alla CET mentre il valore fondiario degli stabilimenti industriali sarà ridotto del 15%. E' prevista, infine, una sorta di clausola di salvaguardia: nel 2010 le imprese non potranno subire un aumento della contribuzione superiore a 500 euro o al 10%.
Di converso, le grandi imprese distribuzione - telecomunicazioni, energia, ferrovia - che beneficeranno della riforma anche se non sono facilmente delocalizzabili saranno assoggettate ad una imposta forfetaria ad hoc (imposition forfetarie sur les entreprises de réseaux - IFER).
Il mancato gettito derivante dalla soppressione della TP sarà compensato con l'attribuzione agli enti locali di alcune entrate erariali, quali la tassa sui contratti di assicurazione (TSCA), la tassa sulle aree commerciali (TaSCom) e l'IFER, che di fatto diventeranno imposte locali. Detto finanziamento sarà attuato solo a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel 2010 lo Stato farà da stanza di compensazione per garantire la stabilità e la distribuzione delle risorse ai mancati percettori in base al bilancio del 2010.

Proroga del "rimborso immediato" del credito d'imposta per ricerca
Situazione attuale
La legge finanziaria per il 2008 ha istituito a favore delle imprese in regime di contabilità ordinaria un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese di ricerca sostenute nel corso dell'anno fino ad un importo di 100 milioni di euro (5% per gli importi eccedenti tale soglia). La misura è aumentata al 50% e al 40%, rispettivamente, per il primo e il secondo anno successivi ad un periodo quinquennale in cui l'impresa non ha fruito dell'agevolazione. Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta superi l'imposta dovuta, l'eccedenza costituisce un credito verso l'Erario utilizzabile per il pagamento delle imposte dovute nei tre anni successivi a quello in cui il credito si è formato e solo al termine del triennio l'eventuale importo non utilizzato viene rimborsato.
Per far fronte alla crisi e favorire le imprese, la legge finanziaria rettificativa per il 2008 ha introdotto un meccanismo temporaneo di rimborso anticipato dell'eccedenza di credito d'imposta ancora non utilizzato relativo alle spese di ricerca sostenute nei periodi d'imposta 2005-2008 e di rimborso accelerato, senza attendere la liquidazione delle imposte dovute, nei già nei primi mesi del 2009 dell'eccedenza di credito d'imposta stimata per le spese sostenute nel 2008. 

Situazione futura
Al fine di rilanciare l'economia e sostenere le imprese indebolite dalla crisi, viene prorogata la possibilità di ottenere il rimborso immediato dell'eccedenza di credito d'imposta relativo alle spese di ricerca. In sostanza, le imprese potranno ottenere il rimborso dell'eccedenza di credito d'imposta non utilizzato per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009 a decorrere dalla liquidazione delle imposte dovute (al più tardi il 15 aprile 2010) ovvero ottenere un rimborso anticipato nei primi mesi del 2010 della stima dell'eccedenza di credito sull'imposta dovuta per il 2009.

Modifiche dell'agevolazione per investimenti in alloggi a basso consumo energetico
Situazione attuale

La legge finanziaria rettificativa per il 2008 ha introdotto una riduzione dell'imposta sui redditi (IR) a favore dei contribuenti domiciliati in Francia che acquistano o fanno costruire tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2012, alloggi nuovi destinati ad essere locati a canone condizionato a persone che vi stabiliscono la propria residenza. L'abbattimento è pari al 25% per gli investimenti realizzati nel 2009 e 2010 e al 20% per quelli realizzati nel 2011 e 2012, a condizione che siano rispettate le caratteristiche termiche previste dalla legislazione vigente.   

Situazione futura
Al fine di incentivare la costruzione di alloggi edificati nel rispetto della normativa sul "basso consumo energetico" (bâtiments baisse consommation - BBC) che diventerà obbligatoria dal 2013 e contribuire così alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'agevolazione attuale sarà mantenuta riducendo progressivamente nel contempo le percentuali di abbattimento dell'imposta per quegli alloggi che pur costruiti nel rispetto della legislazione vigente non raggiungono il livello di performance energetica previsto dagli standard sul basso consumo energetico (20% per gli alloggi costruiti o acquistati nel 2010 e 15% per quelli costruiti o acquistati a decorre dal 2011).

Modifiche dell'agevolazione per l'acquisto dell'abitazione principale
Situazione attuale
Per agevolare l'acquisto dell'abitazione principale, la legge 21 agosto 2007, n. 1223, a favore del lavoro, dell'impiego e del potere d'acquisto (cd. legge Tepa) ha istituito un credito d'imposta per gli interessi sui mutui contratti  presso gli istituti di credito per l'acquisto o la costruzione di un fabbricato da adibire ad abitazione principale.
Il credito d'imposta è pari al 40% della somma degli interessi passivi pagati nel primo anno e pari al 20% nei quattro anni successivi. L'importo massimo degli interessi passivi su cui calcolare il credito d'imposta è pari a 3.750 euro per i celibi e 7.500 euro per i coniugati e i conviventi, aumentato di 500 euro per ogni familiare a carico.
La legge finanziaria per il 2009 ha esteso la durata del credito d'imposta a 7 anni e fissato la misura del credito al 40% per tutte le annualità interessate se l'acquisto, effettuato a decorrere dal 1° gennaio 2009, riguarda un fabbricato a basso consumo (BBC) con caratteristiche energetiche superiori a quelle imposte dalla normativa vigente ovvero, a decorrere dal 2013, un fabbricato c.d. "a energia positiva" (BPOS) e a condizione che i contribuenti interessati siano in possesso dell'attestato di certificazione o qualificazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

Situazione futura
Per incentivare la costruzione di fabbricati energetici e sviluppare quella dei fabbricati BBC, nel periodo 2010-2012 viene ridotta gradualmente la misura del credito d'imposta relativo ai fabbricati nuovi non rispondenti alle caratteristiche richieste dalla legislazione BBC o BPOS. Pertanto dal 40% per il primo anno e dal 20% per i quattro anni successivi, la misura passerà, rispettivamente, al 30% e al 15% per i fabbricati acquistati o costruiti nel 2010, al 25% e al 10% per quelli acquistati o costruiti nel 2011, al 15% e al 5% per quelli acquistati o costruiti nel 2012. A decorrere dal 2013 e a legislazione invariata, per i nuovi fabbricati costruiti nel rispetto delle norme BBC il credito d'imposta spetterà nella misura del 40% per il primo anno e del 20% per i quattro anni successivi, mentre i fabbricati BPOS beneficeranno del credito d'imposta nella misura del 40% per sette anni. 

Proroga dei prestiti rimborsabili a tasso zero
Situazione attuale
La legge finanziaria 2005 ha istituito nel periodo 1° gennaio 2005-31 dicembre 2009 un credito d'imposta a favore degli istituti di credito per prestiti concessi fino ad un determinato importo (inizialmente 37.550, successivamente 65.100 euro per quelli emessi tra il 15 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009) e a tasso zero per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale a contribuenti che prestano determinate garanzie. 

Situazione futura
L'agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2012. Inoltre, l'importo massimo previsto (65.100) è agevolabile per i prestiti concessi fino al 30 giugno 2010, mentre per quelli emessi fino al 31 dicembre 2010 l'importo massimo agevolabile sarà pari a 48.750 euro.

Proroga del credito d'imposta per spese di modifica dell'abitazione principale a favore di persone anziane e diversamente abili
Situazione attuale
Sono agevolabili le spese sostenute tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2009 per un importo massimo complessivo, riguardante anche annualità non consecutive, di 5.000 euro per i celibi e 10.500 euro per i coniugati e i conviventi, aumentato di 400 euro per ogni familiare a carico. La misura del credito d'imposta è diversa in funzione del tipo di intervento:
- 25% per le spese di installazione o sostituzione di attrezzature speciali per persone anziane e diversamente abili;
- 15% per le spese relative all'acquisto di ascensori con trazione elettrica a frequenza variabile;
- 15% per le spese relative alla prevenzione di rischi tecnologici.

Situazione futura
L'agevolazione viene prorogata fino al 31 dicembre 2010 ma l'importo massimo delle spese agevolabili viene considerato su cinque anni consecutivi.

Soppressione dell'esenzione parziale delle indennità di pensionamento volontario
Situazione attuale
Le indennità percepite in occasione del pensionamento sono generalmente imponibili. Tuttavia, le indennità relative al pensionamento su iniziativa del datore di lavoro sono parzialmente esenti dall'imposta sui redditi, le indennità relative al pensionamento volontario nell'ambito di un "piano di salvaguardia dell'impiego" (PSE, misure adottate dal datore di lavoro per evitare il licenziamento collettivo) sono totalmente esenti, mentre quelle percepite al di fuori di un "piano di salvaguardia dell'impiego" sono esenti fino a 3.050 euro e l'importo che eccede quello esente viene tassato in quattro anni in modo da attenuare la progressività dell'imposizione.    

Situazione futura
Le indennità di pensionamento volontario non rientranti in un piano di salvaguardia dell'impiego percepite a decorrere dal 1° gennaio 2010 saranno assoggettate interamente a tassazione.

Esenzione delle successioni dei militari deceduti nel corso di operazioni estere
Situazione attuale
A legislazione vigente solo le successioni dei militari deceduti in tempo o per fatti di guerra sono esenti da imposta.

Situazione futura
L'agevolazione viene estesa anche alle successioni di militari deceduti nel corso di operazioni esterne (OPEX) indipendentemente dal tipo di missione (operazioni militari, operazioni di pace, missioni umanitarie) quando il decesso è intervenuto durante l'operazione alla quale il militare partecipava o nei tre anni successivi.
In particolare, per consentire l'applicazione del beneficio alle successioni dei militari deceduti in Afghanistsan nel corso del 2008 e del 2009, l'agevolazione si applicherà alle successioni aperte a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Revisione degli scaglioni di reddito
Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell'imposta sul reddito (IR) sono aggiornati in considerazione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo (escluso il tabacco) secondo la seguente tabella.


 

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