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Dal mondo

Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (3)

Frenare il deficit e rilanciare l'attività economica. A questi due obiettivi si ispira l'impegno del governo

il parlamento francese

Modifica delle misure introdotte con la soppressione della taxe professionnelle

Situazione attuale
A seguito della soppressione dal 1° gennaio 2010 della taxe professionnelle (Tp) è stata introdotta la contribuzione economica territoriale (Cet), formata dalla contribuzione fondiaria a carico delle imprese (Cfe) determinata sul valore locativo fondiario delle imprese e dalla contribuzione sul valore aggiunto delle imprese (Cvae) calcolata in funzione del volume d'affari prodotto dalle imprese. E' stata introdotta, inoltre, una imposta forfetaria (imposition forfetarie sur les entreprises de réseaux - Ifer) a carico delle grandi imprese di distribuzione nel settore dell'energia, del trasporto ferroviario e delle telecomunicazioni.
Il mancato gettito derivante dalla soppressione della Tp è compensato dall'attribuzione,  a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle collettività territoriali di alcune entrate erariali come la tassa sui contratti di assicurazione (Tsca), la tassa sulle aree commerciali (TaSCom) e l'Ifer, che di fatto diventeranno imposte locali. Nel 2010 lo Stato ha avuto il ruolo di stanza di compensazione al fine per garantire la stabilità e la distribuzione delle risorse ai mancati percettori in base al bilancio del 2010.
Una relazione governativa presentata al Parlamento sull'impatto della riforma a carico degli enti locali e delle imprese ha evidenziato le opportune modifiche da adottare ai fini della sua definitiva attuazione.

Situazione futura  
Le modifiche riguarderanno in prima battuta:
-  la definizione del volume d'affari per il calcolo della Cvae;
- le modalità di determinazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili a destinazione non abitativa;
- le regole per la determinazione di un "volume d'affari del gruppo", delle riduzioni e delle esenzioni ai fini della Cfe e della Cvae e tutte le correzioni necessarie conseguenti alle censure sollevate dalla Corte Costituzionale sull'imposizione a livello locale.
Per quanto riguarda l'Ifer è previsto l'aumento (da 2,913 euro a 5 euro per ogni kw) della tariffa applicata alle attrezzature eoliche e idro-eoliche e la riduzione (da 12 euro a 2,4 euro per ogni linea che compone il ripetitore principale) della tariffa applicata nelle telecomunicazioni. In via transitoria, le delibere di esenzione dalla tassa professionale e di riduzione della tassa di abitazione adottate per il 2009 dalle collettività territoriali saranno applicate alla Cvae e alla Cfe previste nel 2010.
I ritocchi riguarderanno anche la ripartizione tra le collettività territoriali delle entrate relative alla Cvae, effettuata sulla base di un pro-rata relativo ai lavoratori impiegati oltre che di un indicatore della superficie occupata. 
A fini perequativi sarà istituito, infine, un fondo unico per ciascun livello di collettività territoriale (regionale e dipartimentale) alimentato per il 50% dal maggior gettito della Cvae riscossa dopo il 2011 dalle collettività il cui potenziale fiscale per abitante è superiore alla media nazionale. Per quanto riguarda i comuni, è prevista la creazione di un fondo perequativo delle risorse comunali e dipartimentali che dal 1° gennaio 2012 sostituirà i fondi dipartimentali di perequazione della tassa professionale. 

Proroga e revisione del credito d'imposta per l'agricoltura biologica

Situazione attuale
Per ciascun anno compreso nel periodo 2005-2010, le imprese agricole beneficiano di un credito d'imposta a condizione che almeno il 40% dei loro proventi derivi dall'esercizio di attività biologicamente certificate. Il credito d'imposta attualmente è pari a 2.400 euro, maggiorato di 400 euro per ogni ettaro di terreno coltivato biologicamente, nel limite massimo di 1.600 euro. Questi benefici coesistono con altre tre agevolazioni non fiscali di fonte comunitaria.

Situazione futura
Al fine di aumentare l'offerta francese in materia di prodotti biologici è necessario aumentare i terreni consacrati all'agricoltura biologica. Così, a fronte dei benefici ambientali legati a questo modo di produzione, degli effetti positivi in termini di creazione di attività e di impiego, e di una sorta di "infatuazione" dei consumatori per i prodotti biologici, viene proposta la proroga dell'agevolazione fino al 2012. Tuttavia, nel contesto di generale razionalizzazione della spesa pubblica, la misura del credito d'imposta viene ridotta a 2.000 euro. E' prevista, altresì, per ciascuno degli anni 2011 e 2012 l'introduzione di un tetto massimo - pari a 4.000 euro - al cumulo tra gli aiuti non fiscali  concessi in attuazione dei regolamenti comunitari e il credito d'imposta in questione.
Inoltre, la misura sarebbe applicata nei limiti degli aiuti "de minimis" al settore della produzione agricola, di cui al regolamento (CE) n. 1535/2007.

Revisione delle esenzioni fiscali nelle zone di rivitalizzazione rurale e di aiuto a finalità regionale (Afr)

Situazione attuale
Il regime agevolativo previsto dall'articolo 44-sexies del Cgi, prevede l'esenzione totale o parziale dall'imposta sui redditi in favore delle imprese che si costituiscono entro il 31 dicembre 2010 nelle zone di ridinamizzazione urbana (Zru), nelle zone di aiuti a finalità regionale (Afr) e nelle zone di rivitalizzazione rurale (Zrr).
In quest'ultimo caso, l'esenzione dura 14 anni ed è totale per i primi 5 anni, digressiva per i successivi 9 anni. Inoltre, le imprese di nuova costituzione possono beneficiare per un periodo minimo di due anni e fino ad un massimo di cinque anni:
- su delibera degli enti locali dotati di autonomia impositiva, dell'esenzione dai contributi fondiari versati dalle imprese, dai contributi sul valore aggiunto delle imprese, dall'imposta fondiaria sulle proprietà edificate;
- su delibera degli organismi preposti, dell'esenzione dai diritti di registrazione dovuti agli organismi corrispondenti alle nostre camere di commercio industria e artigianato.
Questo regime agevolativo non si applica in caso di acquisizione di imprese già esistenti.

Situazione futura
Si propone di creare, a favore delle imprese costituite o acquisite tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013, una misura autonoma di esenzione dalle imposte sui redditi in favore della creazione di imprese situate nelle ZRR. La nuova misura si differenzierebbe da quella attuale per tre aspetti essenziali: il regime di esenzione sarebbe applicabile anche alle ipotesi di acquisizione di imprese già esistenti; il beneficio sarebbe limitato alle imprese con meno di 10 occupati; la durata del periodo di uscita digressiva dal regime di esenzione sarebbe ridotto da 9 a 3 anni.
Il nuovo regime di esenzione applicabile alle Zrr permetterebbe di favorire lo sviluppo di questi territori, di accompagnare nel tempo le imprese create, acquisite o trasmesse, consentendo loro di superare il periodo critico del loro sviluppo. Queste imprese potrebbero beneficiare sia dell'esenzione dall'imposta sui redditi per un periodo di 8 anni (5 anni di esenzione totale, più 3 anni di esenzione parziale digressiva), sia dell'esenzione dal pagamento delle imposte dei diritti camerali sopra descritti per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni su delibera degli organismi preposti.
Viene proposta, altresì, la proroga fino al 2013 dell'agevolazione prevista a favore delle imprese di nuova costituzione nelle zone Afr ad integrazione delle altre misure di favore già concesse alle imprese situate in queste zone la cui delimitazione è valida fino al 31 dicembre 2013.

Revisione della disciplina agevolativa di investimenti per produrre energia fotovoltaica

Situazione attuale
Il credito d'imposta per spese relative ad attrezzature a risparmio energetico e sviluppo sostenibile per l'abitazione principale si applica agli oneri sostenuti tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012, nel limite complessivo di 8mila euro per una persona sola e di 16mila euro per una coppia. La misura del credito varia dal 15% al 50% delle spese sostenute, a seconda della tipologia di apparecchiatura. Tra i costi ammissibili sono compresi anche in gli oneri relativi alla loro posa in opera (ad esempio, posa in opera di materiali isolanti delle pareti opache). L'aliquota massima del credito d'imposta si applica, in particolare, alle spese di acquisto di pannelli fotovoltaici.
Inoltre, per sostenere l'economia dei paesi d'oltremare, sono previste agevolazioni fiscali in favore di imprese agricole, industriali, commerciali o artigianali che operano in uno dei settori non espressamente esclusi, compreso quello delle energie rinnovabili, a fronte di nuovi investimenti produttivi realizzati nei relativi territori.
Infine, le persone fisiche che sottoscrivono il capitale di Pmi che producono energia fotovoltaica possono beneficiare di riduzioni ai fini dell'imposta sul reddito (Ir) e  dell'imposta di solidarietà sulla fortuna (Isf).

Situazione futura
Il governo propone:
- di ridurre dal 50% al 25% la percentuale del credito d'imposta sulle installazioni fotovoltaiche, in riferimento alle spese sostenute a partire dal 29 settembre 2010 e di escludere dai costi ammissibili al credito d'imposta per lo sviluppo sostenibile le spese di posa in opera di materiali isolanti delle pareti opache (risparmio stimato di 150 milioni di euro a partire dal 2011). La modifica non riguarderà i contribuenti che possono provare l'accettazione di un preventivo e il versamento di un acconto prima di tale data;
- di escludere dall'ambito di applicazione del regime fiscale agevolativo a favore dei territori d'oltremare, gli investimenti realizzati nel campo delle apparecchiature di produzione di energia elettrica fotovoltaica (risparmio stimato di 230 milioni di euro a partire dal 2012);
- di escludere dall'ambito di applicazione della misura di riduzione dell'Ir e dell'Isf a seguito della sottoscrizione al capitale delle Pmi, gli investimenti a favore del capitale di società che producono energia fotovoltaica (risparmio stimato di 7 milioni di euro nel 2011 con riferimento all'Isf; a partire dal 2012, il risparmio stimato è di 15 milioni di euro a titolo di Isf e di 5 milioni di euro a titolo di Ir).


Modifica del regime Iva applicabile alle offerte "triple play"

Situazione attuale
Dal 1986 gli abbonamenti ai servizi di televisione a pagamento beneficiano dell'aliquota Iva ridotta (5,5% ovvero 2,1% in Corsica e nei territori d'oltremare). Con l'avvento dell'Adsl, nei primi anni 2000 gli operatori del settore hanno iniziato a ventilare la base imponibile degli abbonamenti tra l'aliquota normale applicabile ai servizi elettronici e l'aliquota ridotta applicabile ai servizi di televisione distribuiti in maniera tradizionale.
A fini di semplificazione oltre che di sicurezza giuridica, dal 2007 è previsto che per la fornitura di servizi cd. triple play (telefonia fissa, internet e televisione digitale) l'aliquota Iva ridotta si applichi forfetariamente al 50% del corrispettivo indicato in fattura.
Gli editori e i distributori di servizi di televisione sono assoggettati, inoltre, alla tassa sui servizi di televisione (Tst) la cui base imponibile è costituita dai proventi derivanti dagli abbonamenti e dalle altre somme incassate a vario titolo, abbattuta del 10%. Nel caso di offerte triple play la base imponibile della Tst è costituita dalla parte di offerta relativa ai servizi di televisione determinata in maniera forfetaria, analogamente a quanto previsto ai fini Iva, nella misura del 50% del prezzo incassato.

Situazione futura
E' proposta l'applicazione dell'aliquota Iva ordinaria (19,60%) alle offerte in cui la fornitura del servizio televisivo è accessoria ed è compresa in un'offerta unica di accesso a una rete elettronica (internet, telefonia o rete di distribuzione via cavo). L'aliquota ridotta resta applicabile laddove il servizio di televisione costituisce l'unica prestazione resa al consumatore finale nell'ambito di un'offerta distinta che non comprende la fornitura di servizi elettronici. La modifica comporta anche la revisione delle modalità di determinazione della base imponibile della Tst dovuta dai distributori nel caso di offerte triple play. In sostanza la base imponibile costituita dagli abbonamenti e dalle altre somme incassate sarà determinata applicando un abbattimento pari al 55% (ottenuto applicando al 90% della base imponibile ridotta del 10% il forfait già previsto nella misura del 50%).
  
Introduzione di una tassa sulle banche
La crisi ha fatto emergere i limiti delle misure prudenziali finalizzate a tenere conto dei rischi del sistema bancario. In tale contesto, si propone di introdurre una nuova tassa applicata alle banche. Questa tassa si aggiunge agli altri contributi creati a carico delle banche nell'ambito del rafforzamento della sorveglianza degli istituti e della protezione dei consumatori, quali il contributo alle spese di controllo introdotto all'inizio del 2010 (125 milioni all'anno) che impegna le banche ad assumere le spese per la loro propria supervisione e il contributo eccezionale al fondo di garanzia dei depositi (270 milioni di euro ripartiti sui tre prossimi anni). In totale, l'ammontare complessivo dei prelievi sulle banche ammonterebbe nel 2011 a 719 milioni di euro fino ad arrivare a più di 1 miliardo di euro nel 2013. Con l'introduzione di questa imposta si intende perseguire un duplice obiettivo: stimolare gli istituti finanziari a vigilare sui rischi che assumono e compensare i costi della risoluzione delle crisi del sistema bancario che gravano sui contribuenti. Incidendo sui profitti a rischio, il prelievo della tassa aumenterà a seconda di come crescono le necessità di finanziamenti privati (private equities) previste dal Comitato di Basilea. Essa graverà sulle banche francesi, in riferimento alla loro attività internazionale, ma anche sulle banche straniere, per la loro attività in Francia. Il principio è chiaro: più una banca assumerà dei rischi, più sarà tassata.
Si stima che l'introduzione di tale tassa porterebbe circa 500 milioni di maggior gettito nel 2011, destinati ad aumentare  progressivamente fino ad arrivare a 810 milioni di euro nel 2013.

Revisione degli scaglioni di reddito
Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell'imposta sul reddito (Ir) sono aggiornati in considerazione dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (1,5% per il 2010) secondo la seguente tabella:

 

 
Scaglioni di reddito
Anno 2009
Aliquota
 
Scaglioni di reddito
Anno 2010
Aliquota
Da 0 a 5.875€
0%
Da 0 a 5.963€
0%
da 5.876€ a 11.720€
5,50%
da 5.964€ a 11.896€
5,50%
da 11.721€ a 26.030€
14%
da 11.897€ a 26.42€
14%
da 26.031€ a 69.793€
30%
da 26.421€ a 70.830€
30%
oltre 69.793€
40%
oltre 70.830€
40%


Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (2)
Francia: varato per il 2011 il progetto di legge finanziaria (1)

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