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Dal mondo

Francia: spesa pubblica e fisco
al centro della finanziaria 2013 (2)

Diminuire il deficit entro la fine del prossimo anno è l’obiettivo del documento presentato dal governo

matignon_sede del governo
Riequilibrare il carico impositivo delle imprese a favore delle PMI è l’obiettivo del secondo blocco di misure che interviene limitando i vantaggi di cui beneficiano le grandi imprese, ad esempio, in materia di deducibilità degli interessi passivi e delle perdite, di determinazione delle plusvalenze mobiliari e di agevolazioni per la ricerca. 
 
Revisione del regime di deducibilità degli oneri finanziari
Il regime di determinazione del reddito di impresa attualmente consente l’integrale deducibilità degli interessi passivi con la conseguenza che le imprese privilegiano il ricorso all’indebitamento a scapito del finanziamento con capitale proprio. Tale meccanismo è la principale causa della differenza dell’aliquota implicita di tassazione delle grandi e delle piccole imprese. Il governo ha proposto la revisione di questo meccanismo introducendo un limite alla deducibilità degli oneri finanziari di importo superiore a 3 milioni di euro, pari all’85% per gli esercizi 2012 e 2013 e al 75% a decorrere dall’esercizio 2014. Per i gruppi societari il limite sarà applicato esclusivamente agli interessi passivi per operazioni realizzate con società non appartenenti al gruppo.
Le maggiori entrate derivanti dalla misura sono stimate in 4 miliardi di euro nel 2013, 2,7 miliardi di euro nel 2014, 4,1 miliardi di euro nel 2015 e 3,4 miliardi di euro dal 2016.
 
Revisione del regime delle plusvalenze da cessione di partecipazioni
In materia di plusvalenze da cessione di partecipazioni, le imprese assoggettate all’imposta sulle società (IS) attualmente beneficiano dell'esenzione dall’IS a condizione che i titoli rappresentino almeno il 5% del capitale e siano detenuti almeno da due anni. Tuttavia gli oneri relativi alle spese di acquisizione e gestione dei titoli sono scomputati dall’IS dovuta a condizione che il risultato di esercizio sia integrato mediante una variazione in aumento, teoricamente rappresentativa di detti oneri, pari al 10% dell’importo netto della plusvalenza a titolo di costi indeducibili (c.d. agevolazione Copé). Ne consegue che, in sede di determinazione del reddito dell’esercizio, eventuali minusvalenze relative a determinati titoli abbattono la quota parte teorica dei costi indeducibili mentre i costi di acquisizione e gestione continuano ad essere scomputati dall’imposta dovuta senza “contropartita”, dando luogo ad una vera e propria sovvenzione statale.  Il Governo propone quindi, a decorrere dall’esercizio 2013, che la quota parte teorica del 10% a titolo di costi indeducibili sia calcolata non più sull’importo netto ma sull’importo lordo della plusvalenza.
Sono previste maggiori entrate per 2 miliardi di euro nel 2013 e 1 miliardo di euro a partire dal 2014.
 
Estensione del credito di imposta per la ricerca alle PMI
Per favorire la crescita e la competitività delle PMI, il governo propone di estendere il credito di imposta per la ricerca alle spese di innovazione sostenute dalle PMI, riconducibili alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale, relative alla fase di ideazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota. In particolare, saranno considerati ammissibili gli ammortamenti delle immobilizzazioni, create o acquisite ex novo, destinate alla creazione di prototipi di nuovi prodotti, diversi dai prototipi della ricerca, il costo del lavoro del personale impiegato nell’attività di ideazione, i costi di funzionamento e i costi di acquisizione di brevetti, modelli e disegni. Il credito di imposta sarà pari al 20% dei costi ammissibili che non possono superare l’importo di 400mila euro per ciascun periodo di imposta. Inoltre, a fini di certezza giuridica e di stabilità della propria posizione fiscale, le PMI potranno presentare istanza di interpello per consultare l’Amministrazione finanziaria anche successivamente all’inizio del progetto di ricerca. La misura sarà finanziata in parte dall’abolizione della percentuale maggiorata di cui beneficiano le imprese nei primi due anni di accesso all’agevolazione (40% il primo anno e 35% il secondo anno). 
Il costo della misura è stimato in 152 milioni di euro nel 2014 e in 200 milioni di euro all’anno a partire dal 2018.   
 
Revisione del regime del riporto delle perdite 
Le imprese organizzate in forma societaria computano le perdite in diminuzione del reddito del periodo di imposta successivo nella misura massima di un milione di euro,  aumentato del 60% dell’ammontare di reddito imponibile che supera un milione di euro (report en avant). In caso di incapienza del reddito imponibile, l’eccedenza di perdita non dedotta è riportata all’anno successivo. In sostanza, le società con reddito imponibile superiore a un milione di euro sono tenute a versare in ogni caso l'imposta sul 40% del reddito. Su opzione e a determinate condizioni, le perdite possono essere portate in diminuzione del reddito esclusivamente del periodo d'imposta precedente nei limiti degli utili non distribuiti e comunque in misura non superiore a 1 milione di euro (report en arrière). L’eventuale eccedenza non deducibile è imputata in diminuzione del reddito degli anni successivi alle condizioni precedentemente descritte. Il governo propone, per gli esercizi chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2012, di diminuire la percentuale di deducibilità al 50% del reddito imponibile con la conseguenza che le società saranno tenute a versare l’IS sulla metà del proprio reddito.
La misura procurerà maggiori entrate per 1 miliardo di euro nel 2013 e 500 milioni di euro a partire dal 2014.
 
Modifica del regime degli acconti dell’imposta sulle società
Le imprese assoggettate, anche su opzione, all’IS sono tenute a versare l’acconto d’imposta in 5 tranches (anziché 4) se il proprio volume d’affari supera 500 milioni di euro. Il governo propone, per gli esercizi aperti alla data del 1° gennaio 2013, di abbassare la soglia del volume d’affari a 250 milioni e di modificare le modalità di calcolo del quinto acconto il quale, sommato ai precedenti quattro acconti, dovrà essere di importo tale da arrivare al versamento complessivo del 75% (in luogo dell’attuale 66%) dell’IS liquidata con metodo previsionale per le imprese con volume d’affari compreso tra 250 milioni e un miliardo di euro, all’85% (in luogo dell’80%) per le imprese con volume d’affari comprese tra 1 e 5 miliardi di euro e al 95% per le imprese con volume d’affari superiore a 5 miliardi di euro.
Il maggior gettito procurato dalla misura è stimato in 1 miliardo di euro nel 2013.
 
Tassa straordinaria sulle imprese di assicurazione 
Per fronteggiare il deprezzamento dei valori dell’attivo e la diminuzione del reddito, le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a creare una riserva di capitale che viene alimentata dalle plusvalenze non imponibili realizzate a seguito della cessione di obbligazioni. La riserva è in franchigia di imposta, tuttavia in caso di imputazione delle minusvalenze, sulle somme destinate alla reintegrazione della riserva viene applicata un’imposta del 10% (cd. exit tax) nel limite del 5% dei fondi propri dell’impresa, indeducibile dal reddito imponibile. Per risanare il bilancio statale viene chiesto un contributo straordinario del 7% su dette somme. Il contributo dovuto tuttavia non potrà superare il 5% dell’ammontare dei fondi propri dell’impresa, compresa la riserva di capitale, esistenti all’inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2013. La tassa straordinaria non è deducibile dal reddito imponibile.
La misura porterà un maggior gettito di 800 milioni di euro nel 2013.   
 
Il terzo blocco di misure
Nel contesto della mobilitazione del governo a favore della creazione di alloggi, i nuovi provvedimenti prevedono aumenti di talune imposte locali e interventi in materia di plusvalenze e investimenti immobiliari. 
 
Riforma del regime delle plusvalenze immobiliari
Il governo auspica la costruzione di 500mila alloggi ogni anno, di cui 150mila case popolari. Per raggiungere questo obiettivo, la fiscalità sarà mobilitata in modo da creare una maggiore offerta sul mercato immobiliare, in particolare mediante il riordino del regime di tassazione delle plusvalenze. Da una parte è prevista una riforma di carattere strutturale che riguarderà le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili: attualmente assoggettate a tassazione separata mediante l’applicazione di un’aliquota forfetaria del 19%, dal 2015 saranno sottoposte a tassazione progressiva e l’imposta del 19% versata al notaio all’atto della cessione costituirà un acconto di imposta da scomputare dall’IR dovuta per l’anno successivo. L’entrata in vigore differita dovrebbe favorire l’offerta sul mercato dei terreni edificabili e concorrere al raggiungimento dell’obiettivo fissato per la costruzione di alloggi. Inoltre, l’attuale regime di tassazione delle plusvalenze immobiliari prevede un abbattimento progressivo della base imponibile in funzione del periodo di detenzione del bene che porta all’esenzione totale della plusvalenza al trentesimo anno di detenzione. Poiché il meccanismo non favorisce la vendita dei beni immobili, è stata proposta la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2013. In via transitoria, l’abbattimento continuerà ad essere applicato alle plusvalenze da cessioni risultanti da un compromesso di vendita avente data certa anteriore al 1° gennaio 2013 a condizione che l’atto definitivo venga stipulato entro il 1° gennaio 2014. La riforma prevede anche una modifica temporanea del regime delle plusvalenze da cessione di beni immobili diversi dai terreni edificabili con l’introduzione, esclusivamente ai fini dell’IR, di un abbattimento del 20% delle plusvalenze nette imponibili dopo l’abbattimento previsto per il periodo di detenzione secondo il regime di diritto comune.
Il rendimento complessivo della riforma è stimato in 180 milioni di euro nel 2013, 450 milioni di euro nel 2014, 480 milioni di euro nel 2015 e 550 milioni di euro dal 2016. 
 
Aumento dell’imposizione sugli immobili a disposizione
Per favorire la locazione o la vendita di fabbricati ad uso abitativo non occupati soprattutto nelle zone ad alta densità in cui l’offerta di alloggi è scarsa, è previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, che la tassa sulle abitazioni vacanti (taxe sur le logements vacants – TLV) si possa applicare alle abitazioni tenute a disposizione da un anno (contro i due attuali) nella misura del 12,5% per il primo anno di imposizione e del 25% a partire dal secondo anno. Per non essere considerata a disposizione un’abitazione deve essere occupata almeno per 90 giorni consecutivi (attualmente 30 giorni).
Il maggior gettito della misura è stimato in 150 milioni di euro nel 2013 e 180 milioni di euro nel 2014.   
 
Aumento dell’imposizione sugli immobili a uso produttivo non utilizzati
I locali a uso produttivo che non sono più utilizzati almeno da 5 anni e non sono stati occupati durante questo periodo sono assoggettati alla “tassa sulle strutture produttive abbandonate” che varia dal 5% al 15% in funzione dell’anno di imposizione. Per favorire la liberazione dei locali, contenere il numero delle superfici commerciali abbandonate e restituire dinamicità alle zone urbane più concentrate, è previsto, a decorrere dal 2014, un inasprimento della tassa mediante la riduzione del periodo di inoccupazione a due anni e l’aumento 5 punti percentuali dell’aliquota per arrivare al 20% a partire dal terzo anno di imposizione.  
 
Agevolazioni a favore dell’investimento immobiliare 
Nell’ambito del piano per la costruzione di nuovi alloggi, è stata proposta l’introduzione di una misura agevolativa, sotto forma di riduzione di imposta, a favore dei contribuenti che acquistano o fanno costruire in determinate zone ad alta densità abitativa, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, un fabbricato nuovo a condizione che l’immobile sia dato in locazione non ammobiliato per uso di abitazione principale e per una durata minima di nove anni. Dà diritto al beneficio anche la sottoscrizione di partecipazioni nelle società immobiliari che effettuano l’investimento. La riduzione di imposta, pari al 18%, è fruita in nove anni ed è calcolata nel primo caso sul prezzo di acquisto dell’immobile nel limite di un plafond fissato per metro quadrato di superficie abitabile, nel secondo caso sul 95% dell’importo sottoscritto fino ad un massimo di 300.000 all’anno.  
La misura porterà minori entrate per 35 milioni di euro nel 2014 e 145 milioni di euro nel 2015.
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