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Dal mondo

Francia: spesa pubblica e fisco
al centro della finanziaria 2013 (1)

Diminuire il deficit entro la fine del prossimo anno è il principale obiettivo del documento presentato dal governo

sede dell'assemblea nazionale
Il governo ha presentato a fine settembre una finanziaria da 36,9 miliardi di euro per il 2013: l’obiettivo è diminuire l’attuale deficit, stimato a 83,6 miliardi di euro (pari al 4,5% del PIL), a 61,6 miliardi di euro (3% del PIL) per la fine del prossimo anno.
Il risanamento del bilancio statale è affidato alla riduzione della spesa pubblica (10 miliardi di euro) e soprattutto alle misure fiscali (20 miliardi di euro) che saranno adottate in un’ottica di “giustizia fiscale” per favorire la crescita. Famiglie, imprese e immobili sono le tre aree di intervento in cui troverà applicazione il piano di rigore francese. 

 
Il primo blocco di misure
L’obiettivo è di ristabilire la progressività dell’imposizione delle persone fisiche. In questo contesto assumono rilievo una serie di provvedimenti riguardanti i redditi e i patrimoni alti. I primi saranno assoggettati a una nuova aliquota marginale, a un contributo di solidarietà straordinario, a meccanismi di limitazione dei vantaggi nella determinazione dell’imposta e del reddito imponibile. I secondi saranno assoggettati all’imposta di solidarietà sul patrimonio per scaglioni.     
 
Istituzione di un’ulteriore aliquota marginale
Per far concorrere le persone fisiche con redditi elevati al risanamento delle finanze pubbliche, il governo ha proposto di rafforzare la progressività dell’imposta sui redditi (IR) e di aumentare il suo rendimento mediante l’introduzione di un’aliquota del 45% sulla frazione di reddito che eccede i 150mila euro per ogni numero di parte di quoziente familiare. In base al meccanismo del quoziente familiare, il contribuente è assoggettabile all’IR per l’insieme dei redditi dei membri della famiglia fiscale (foyer fiscal). Per calcolare il quoziente familiare occorre determinare il numero delle quote (o parti, rappresentative dei carichi di famiglia) che spettano a ciascun tipo di contribuente (ad es. il celibe, lo sposato, il divorziato, il vedovo), di cui sono considerate le persone a carico. Il quoziente familiare è il risultato della divisione del reddito complessivo del foyer fiscal per il numero di parti che spettano; sul reddito pro-capite così ottenuto si calcola l’imposta lorda individuale applicando le aliquote progressive; tale ammontare deve essere poi moltiplicato per il numero delle quote allo scopo di ottenere l’imposta lorda complessiva della famiglia fiscale.
Ad esempio, un contribuente celibe senza persone a carico (cui corrisponde 1 parte) con un reddito imponibile di 200.000 euro e IR dovuta attualmente pari a 68.642 euro, dopo la modifica subirà un aumento di imposta di 2.000 euro.   
La nuova aliquota si applicherà ai redditi relativi al periodo di imposta 2012 per tradursi in maggiori entrate pari a 320 milioni di euro a partire dal 2013. 
 
Rivalutazione della décote
Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell’IR relativa al periodo di imposta 2012 non saranno indicizzati come annualmente avviene. Per evitare quindi l’imposizione di contribuenti il cui reddito, non imponibile nel periodo di imposta precedente in quanto pari o inferiore a 11.896 euro per parte, è aumentato nel 2012 in misura pari all’indice dei prezzi al consumo (2%). Il congelamento degli scaglioni verrà neutralizzato da un aumento della décote (abbattimento dell’imposta lorda) dagli attuali 878 euro a 960 euro (i contribuenti la cui imposta lorda è inferiore ad un importo fisso stabilito annualmente (per il 2012 pari a 960 euro) beneficiano di una riduzione d’imposta pari alla differenza tra la metà di detto ’importo fisso e la metà dell’imposta lorda). 
 
Esempio
imposta lorda 700 euro; décote: (960:2) – (700:2) = 130 euro; imposta lorda dopo la décote: 570 euro. E’ a partire da questo importo che devono essere scomputati detrazioni per oneri, ritenute e crediti di imposta per determinare l’imposta netta.
 
Parimenti, è aumentato del 2% il plafond da considerare ai fini delle esenzioni, dei limiti massimi e degli sgravi in materia di tassa sull’abitazione (TH) e dell’imposta fondiaria sulle proprietà edificate (TFPB) che saranno dovute nel 2013. Le minori entrate della misura sono stimate in 345 milioni di euro nel 2013 e in 510 milioni di euro a decorrere dal 2014.
 
Riduzione del limite massimo del vantaggio procurato dal quoziente familiare
Per evitare di favorire i redditi più alti, il legislatore ha limitato il vantaggio dell’applicazione del quoziente familiare, fissando un tetto (plafond). In base a tale meccanismo, determinati contribuenti, il cui reddito eccede un dato ammontare, possono avere un vantaggio di imposta che non può superare una certa cifra. Il vantaggio massimo è fissato per ogni mezza quota o quota che compone il foyer fiscal. Per rafforzare la progressività dell’imposizione è previsto l’abbassamento del vantaggio massimo da 2.336 euro a 2.000 euro per ogni mezza parte accordata al foyer fiscal per carichi di famiglia. Il plafond specifico previsto per particolari tipologie di contribuenti (celibi, vedovi, divorziati, invalidi e combattenti) non subirà modifiche.
La misura, applicabile all’IR dovuta sui redditi relativi al periodo d’imposta 2012, permetterà di economizzare ogni anno 490 milioni di euro. 
 
Interventi sui redditi di capitale
A decorrere dal periodo di imposta 2012 la tassazione dei dividendi e degli interessi derivanti da investimenti a reddito fisso sarà allineata a quella sui redditi di redditi di lavoro dipendente con applicazione, quindi, delle aliquote progressive. Attualmente dividendi e interessi sono assoggettati a imposizione progressiva, tuttavia, il contribuente può optare per la tassazione a titolo definitivo mediante ritenuta alla fonte nella misura, rispettivamente, del 21% e del 24. La possibilità di optare per la tassazione forfetaria definitiva, più favorevole per i contribuenti con redditi imponibili negli scaglioni superiori, sarà sostituita inoltre, a partire dal 2013, dall’introduzione di un acconto, prelevato alla fonte, pari al 21% per i dividendi e al 24% per gli interessi, che sarà scomputato dall’IR dovuta nel periodo di imposta in cui detti redditi sono percepiti. I contribuenti con un reddito fiscale di referenza (costituito dal reddito complessivo imponibile del foyer fiscal (quindi anche i redditi di capitale) al lordo di eventuali plusvalenze del periodo d’imposta precedente a quello di riferimento, aumentato di eventuali oneri deducibili, redditi esenti e/o assoggettati ad imposta a titolo definitivo) inferiore a 50.000 euro possono, dietro apposita domanda, essere esonerati dal versamento dell’acconto, mentre i contribuenti che percepiscono interessi per un importo inferiore a 2.000 euro possono domandare che su detti redditi sia applicata la ritenuta definitiva del 24%. L’abbattimento forfetario della base imponibile (pari a 1.525 euro per una persona sola e a 3.050 euro per una coppia) viene abolito dal 1° gennaio 2012, mentre la percentuale di deducibilità parziale della  Contribution sociale généralisée (CSG) passa dall’attuale 5,8% al 5,1%.
Le maggiori entrate derivanti dalla misura si attesteranno su 2 miliardi di euro nel 2013 per passare a 4 miliardi di euro a partire dal 2014.
 
Stock option e azioni gratuite
L’intervento sui redditi di capitale riguarderà anche le stock options e le azioni gratuite considerate produttive di redditi della stessa natura di quelli da lavoro dipendente. E’ prevista infatti l’abolizione dell’attuale meccanismo di tassazione forfetario (18% ovvero 30% oltre i 152.000 euro a condizione che i titoli siano detenuti per almeno due anni dal momento dell’acquisizione) e l’assoggettamento a tassazione progressiva. Tuttavia, considerato che per i lavoratori dipendenti detti redditi hanno carattere eccezionale, i titolari beneficeranno del meccanismo del quoziente familiare senza limitazioni per le azioni detenute almeno da 4 anni. È prevista inoltre la parziale deducibilità della contribuzione sociale generalizzata CSG. Le maggiori entrate sono stimate in 45 milioni di euro a decorrere dal 2013.
 
Interventi sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni azionarie
Per le cessioni di valori mobiliari e diritti societari, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2012, è previsto l’assoggettamento a tassazione progressiva in luogo dell’attuale tassazione proporzionale nella misura del 19%. A decorrere dal 28 settembre 2012 (data in cui è stato proposta la misura) l’imposta progressiva sarà applicata anche sulle plusvalenze da cessione di valori mobiliari e diritti societari rilevate al momento del trasferimento del domicilio fiscale fuori dalla Francia (exit tax). Per le plusvalenze realizzate dai dirigenti a riposo di PMI e dagli azionisti che reinvestono in un’impresa una parte notevole del capital gain restano in vigore le attuali esenzioni. 
Inoltre, per indirizzare le preferenze dei contribuenti verso un risparmio a lungo termine e attenuare in via transitoria la progressività dell’imposizione delle plusvalenze da cessione di valori e titoli detenuti da tempo, è previsto:
per i primi tre anni di applicazione del nuovo meccanismo impositivo (quindi per le cessioni intervenute nel 2012, 2013 e 2014), un sistema di quoziente familiare variabile in funzione del periodo di detenzione dei valori e dei titoli ceduti che tenga conto della carattere pluriennale della plusvalenza senza applicazione di un importo massimo imponibile;
un abbattimento proporzionale e progressivo in funzione del periodo di detenzione computata sui titoli detenuti a partire dal 1° gennaio 2013 che sarà pari al 5% per un periodo di detenzione compreso tra i 2 e i 4 anni, al 10% per un periodo di detenzione tra i 4 a i 7 anni, aumentato di 5 punti percentuali per ogni anno di detenzione superiore al sesto, per arrivare al 40% il dodicesimo anno.
La misura dovrebbe portare nelle casse statali 1 miliardo di euro a partire dal 2013.
 
Riduzione del limite massimo delle agevolazioni in materia di imposta sui redditi
Il limite massimo attualmente applicato alle “nicchie fiscali”, cioè delle numerose agevolazioni presenti sotto forma di credito di imposta o di detrazione a valere sull’IR, è stato introdotto per evitare che il cumulo delle agevolazioni portasse a una riduzione della progressività dell’imposta. Per i redditi relativi al periodo di imposta 2012, detto limite è pari a 18mila euro aumentato di un importo pari al 4% del reddito imponibile del foyer fiscal. La parte calcolata proporzionalmente al reddito imponibile consente alle famiglie con redditi più alti di ridurre in maniera considerevole l’imposta dovuta. Per garantire la progressività dell’imposizione, in un’ottica di equità fiscale tra famiglie, il governo ha proposto di abbassare il plafond delle “nicchie fiscali” mediante la riduzione a 10mila euro la parte forfetaria e la soppressione della parte proporzionale del 4%. Per ragioni di opportunità, il vecchio tetto massimo continuerà a essere applicato alle agevolazioni per gli investimenti effettuati nei territori d’oltremare, mentre non concorreranno alla determinazione del limite massimo le riduzioni di imposta concesse per spese di restauro totale di immobili (cd. legge Malraux), nonché quelle accordate per la sottoscrizione del capitale di SOFICA (società per il finanziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva). Il nuovo limite si applicherà a decorrere all’anno di imposta 2013 per i costi sostenuti e gli investimenti realizzati a partire dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, le agevolazioni spettanti nel 2013, che trovano fondamento in una decisione di investimento antecedente al 1° gennaio 2013, continueranno a soggiacere al plafond previgente.   
 
Contributo di solidarietà sui redditi da attività produttiva elevati
Per il risanamento delle casse statali il governo ha proposto di richiedere uno sforzo di solidarietà ai contribuenti più ricchi. In particolare attraverso l’assoggettamento dei redditi che derivano dall’esercizio dell’attività di impresa o professionale a un prelievo eccezionale in misura pari al 18% della frazione di reddito superiore a un milione di euro.
Insieme alla nuova aliquota marginale del 45%, al contributo di solidarietà straordinario del 4% sui redditi elevati introdotto nel 2012 e al prelievo contributivo sui redditi che derivano da attività produttiva previsto in misura pari all’8%, i redditi da attività produttiva subiranno una tassazione complessiva del 75%. In quanto prelievo di natura eccezionale, il contributo sarà applicato limitatamente ai redditi prodotti nei periodi di imposta 2012 e 2013 con maggiori entrate stimate pari a 210 milioni di euro per ciascun anno di applicazione. 
 
Riforma dell’imposta di solidarietà sul patrimonio
Attualmente gli scaglioni e le corrispondenti aliquote per il calcolo dell’imposta di solidarietà sul patrimonio (ISF) sono soltanto due:


Valore netto tassabile Aliquota
Da 1.300.000 € a 3.000.000 € 0,25%
Oltre 3.000.000 € 0,50%

Per far concorrere i patrimoni più alti al risanamento dei conti pubblici, il governo ha anche proposto di assoggettare a tassazione la capacità contributiva procurata dalla detenzione di un patrimonio mediante l’applicazione, per l’ISF dovuta a decorrere dal 2013, delle seguenti aliquote progressive.

Valore netto tassabile Aliquota
Inferiore a 800.000 € 0%
Da 800.001 € a 1.310.000 € 0,50%
Da 1.310.001 € a 2.570.000 € 0,70%
Da 2.570.001 € a 5.000.000 € 1,00%
Da 5.000.001 € a 10.000.000 € 1,25%
Oltre 10.000.000 € 1,50%

 
Per attenuare poi gli effetti che derivano dall’innalzamento delle soglie di tassazione, per i contribuenti con patrimonio netto tassabile compreso tra 1,31 e 1,41 milioni di euro è prevista una riduzione d’imposta (décote). Sarà rivista la determinazione della base imponibile (costituita dall’insieme dei beni, diritti e valori che compongono il patrimonio alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta) in modo da limitare la deduzione del passivo ai soli debiti relativi ad attivi imponibili. Sarà reintrodotto il meccanismo c.d. di plafonamento dell’ISF secondo cui l’imposta dovuta non può essere superiore al 75% della somma dell’ISF, delle imposte dovute sui redditi (compresi quelli di capitale precedentemente esclusi dal computo) e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al periodo d’imposta precedente; se l’importo della somma supera questa percentuale, la differenza viene dedotta dall’ISF dovuta. Saranno previste infine specifiche modalità di controllo e sanzionatorie da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’incremento di gettito della misura è stimato in 1 miliardo di euro dal 2013. 

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