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Dal mondo

In Francia "sanzionare"... c’est plus facile

L’Ordonnance n. 1512 del 7 dicembre 2005, ha abrogato circa cinquanta articoli del codice tributario francese

L’obiettivo è da un lato semplificare il sistema delle sanzioni e dall’altro predisporre un apparato coerente e moderno in linea con le esigenze della collettività. Riduzione dell’interesse da ritardo e della forbice della sanzione, riorganizzazione e armonizzazione terminologica i principali capisaldi di una riforma che modifica il sistema previgente.
Nel sistema fiscale francese, l’accettazione e l’adesione spontanea agli obblighi fiscali (quello che in termini anglossassoni suona come tax compliance) viene perseguita anche attraverso la predisposizione di un apparato sanzionatorio coerente e moderno. Conseguentemente, la giustificazione del dovere di pagare le imposte e di subire i controlli diviene maggiormente credibile. Nonostante le diffuse modificazioni che nel corso degli anni hanno interessato il sistema tributario, specialmente a seguito dell’introduzione del regime Iva intracomunitario, le sanzioni amministrative erano ancora disciplinate da una legge del 1987. L’obiettivo attuale è sì quello di semplificare e di imprimere maggiore coerenza al sistema delle sanzioni ma anche rendere le stesse più naturali, più "vicine" al contribuente, modernizzandone il linguaggio.
Panoramica della riforma
La riforma introdotta dall’Ordonnance n. 1512 del 7 dicembre 2005, che ha abrogato circa 50 articoli del codice tributario francese, tenta di centrare gli obiettivi predetti attraverso alcuni capisaldi:
- riduzione dell’interesse da ritardo: consiste nel prezzo dovuto dal contribuente in ragione del tempo trascorso dal termine utile per il pagamento di quanto dovuto. Tale obbligazione è sancita nella parte iniziale del codice dedicata alle sanzioni, per sottolineare che l’interesse da ritardo costituisce un mezzo di reintegrazione patrimoniale, distinto dalla sanzione vera e propria, e per ribadire che si tratta di una conseguenza di generale applicazione. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2006 ha ridotto il tasso di interesse allo 0,4 per cento mensile a partire dal 1° gennaio 2006 (quello fino al 31 dicembre 2005 era dello 0,75 per cento). Ha inoltre previsto un tasso di interesse ridotto: in caso di regolarizzazione spontanea, il tasso applicabile, infatti, è pari al 70 per cento del tasso normale.
- riorganizzazione delle sanzioni comuni: le sanzioni applicabili alla generalità delle infrazioni sono state raggruppate in nove categorie, con relativa rubrica del codice. Le sanzioni comuni sono: violazioni relative alle dichiarazioni; violazioni relative agli altri documenti; ritardo nel pagamento delle imposte; ostacolo ai controlli; violazioni commesse da terzi dichiaranti; violazioni delle regole di fatturazione; mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione o pagamento per via telematica; mancato rispetto delle condizioni alle quali sono subordinate le agevolazioni fiscali; illegittimo rilascio di documenti che permettono a terzi di beneficiare di un’agevolazione.
- riduzione della forbice della sanzione: sono previste sei percentuali di ammende forfetarie in luogo di undici. Nondimeno, i tassi di maggiorazione dei diritti si intendono fino al 100 per cento anziché al 150 per cento;
- armonizzazione terminologica: il termine "penalità" riveste carattere generico e comprende l’insieme costituito dalle maggiorazioni, dalle ammende e dall’interesse da ritardo che, come detto, non è una sanzione. Il termine "sanzione", invece, comprende le maggiorazioni e le ammende. Le maggiorazioni sono delle sanzioni proporzionali applicate ai diritti. Le ammende sono delle sanzioni forfetarie o proporzionali ad una somma diversa dai diritti.

Le modifiche più rilevanti
Per meglio comprendere le modifiche intervenute, la seguente tabella riassume il regime sanzionatorio previgente (Loi del 8 juillet 1987):

1) Mancanza della sottoscrizione o ritardo nella presentazione della dichiarazione o di altri atti





2) Infedeltà della dichiarazione
- Comportamenti sorretti da buona fede: interesse da ritardo pari al tasso dello 0,75 per cento mensile.
- Comportamenti sorretti da malafede: interesse da ritardo pari al tasso dello 0,75 per cento mensile più il 40 per cento.
- Comportamenti fraudolenti o elusivi: interesse da ritardo pari al tasso dello 0,75 per cento mensile più l’80 per cento.

3) Opposizione al controllo fiscale
Interesse da ritardo pari al tasso dello 0,75 per cento mensile più maggiorazione del 150 per cento.


Le novità della riforma

Fra le modifiche più rilevanti possono essere ricordate le seguenti:
- soppressione della maggiorazione dell’80 per cento dovuta in mancanza della dichiarazione 30 giorni dopo la seconda messa in mora;
- la nozione di "malafede" è sostituita da quella di "omissione volontaria" (tuttavia, tale trasformazione terminologica non modifica la qualificazione giuridica delle infrazioni e pertanto la maggiorazione del 40 per cento sarà applicata e motivata sulla base degli stessi presupposti di prima. Si tratta, evidentemente, solo di un cambiamento terminologico poiché in passato il termine "malafede" è stato frequentemente mal accettato dal contribuente che tendeva ad attribuirgli eccessiva importanza e pressione psicologica);
- le maggiorazioni del 40 per cento (in caso di omissione volontaria) e dell’80 per cento (in caso di elusione), in luogo della maggiorazione del 100 per cento prevista per l’opposizione ai controlli, saranno applicate a tutte le restituzioni di somme ottenute indebitamente dal contribuente, specialmente nel caso di un rimborso Iva non spettante;
- in caso di mancato rispetto dell’obbligo di presentare la dichiarazione o di effettuare i pagamenti per via telematica, la maggiorazione prevista è pari allo 0,2 per cento con minimo di 60 euro;
- in assenza di imposte da pagare, la dichiarazione redatta su supporto cartaceo in luogo del mezzo elettronico è punibile con un’ammenda del 15 per cento per documento (l’ammenda va da un minimo di 60 a un massimo di 150 euro per l’insieme dei documenti sottoscritti e prescritti per assolvere all’obbligo dichiarativo. Ad esempio, se un contribuente presenta sei dichiarazioni mensili Iva su supporto cartaceo invece che su quello elettronico commetterà sei ammende da 60 euro ciascuna, per un totale di 360 euro. Si tratta di nuove disposizioni previste a causa dell’introduzione e dello sviluppo dell’obbligo di presentare la dichiarazione ed effettuare il pagamento delle imposte per via telematica);
- in caso di dichiarazioni Iva delle operazioni di autoliquidazione in relazione ad operazioni di acquisto intracomunitarie per le quali l’impresa applica essa stessa l’imposta derivante dall’acquisto da un altro operatore comunitario ma opera immediatamente la detrazione dell’Iva corrispondente, cioè acquisti di prodotti destinati a essere rivenduti in Francia con l’applicazione dell’Iva, l’omissione nella dichiarazione di questo tipo di operazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione ma è applicata l’ammenda del 5 per cento dell’Iva relativa all’operazione (tale ammenda può essere oggetto di una transazione alle condizioni di legge);
- soppressione di alcune violazioni fra le quali la maggiorazione dell’80 per cento per mancanza di dichiarazione della tassa sui veicoli di società.
Applicazione temporale della nuova disciplina
L’applicazione delle nuove disposizioni alle sanzioni prenotate per la riscossione ma non definitive che annullano o riducono una sanzione può comportare molto più contenzioso. Ciò perché si tratta, ormai, di un obbligo a cui l’Amministrazione non può sottrarsi, tenuto conto del recepimento dell’evoluzione della giurisprudenza uniforme che ha stabilito l’applicazione alle sanzioni amministrative tributarie del principio di diritto penale noto come "favor rei", ossia l’applicazione immediata delle disposizioni più favorevoli al trasgressore e del principio di non retroattività della legge penale più grave. In virtù di questi due principi, sono state previste le seguenti disposizioni transitorie:
- le violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2006 sono in ogni caso punite con le sanzioni previste dal nuovo decreto legge;
- le nuove disposizioni si applicano retroattivamente, trattandosi di sanzioni non definitive, alle violazioni commesse prima del 1° gennaio 2006 quando prevedono una sanzione più lieve di quelle prima applicabile, ovvero quando non puniscono più il comportamento;
- le vecchie sanzioni continuano ad applicarsi alle infrazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore di quelle nuove nel caso in cui queste ultime prevedano una sanzione superiore alle previgenti.
Dopo che l’Amministrazione fiscale francese ha decisamente intrapreso la strada del miglioramento del civismo fiscale e della qualità del servizio reso al contribuente, con la riforma delle sanzioni intende far meglio accettare la propria attività di controllo.




*Jean-Paul Catanese
- Dirigente della Direction Générale des Impôts di Francia. Attualmente è in missione biennale presso gli uffici delle direzioni centrali dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito dello scambio di funzionari tra le Amministrazioni finanziarie degli Stati dell’Unione europea.
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