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Dal mondo

Francia: novità e modifiche fiscali
nella manovra correttiva

Iniziato l'iter parlamentare della finanziaria rettificativa che contiene provvedimenti per varie tipologie di imprese

sede parlamento
Le società cooperative operaie di produzione, risultanti dalla trasformazione di precedenti società e per le quali i soci non lavoratori si impegnano al momento della trasformazione e alle condizioni che saranno dettate da un decreto a cedere una quota delle partecipazioni così da consentire ai soci lavoratori l’acquisizione della maggioranza del capitale sociale entro il settimo anno successivo a quello in cui avviene la trasformazione, potranno beneficiare del regime agevolativo vigente per le società cooperative e partecipative (SCOP). L’obiettivo è assicurare la continuità aziendale e la conservazione del capitale proprio. E questo a condizione che il capitale sia detenuto in misura pari almeno al 50% dai soci lavoratori. Infatti le SCOP fruiscono della non imponibilità degli utili netti distribuiti ai soci lavoratori, della possibilità di costituire, alla chiusura di ogni esercizio sociale e in franchigia di imposta, un fondo per investimenti pari al 50% delle somme accantonate alla riserva speciale di partecipazione e dell’esenzione dalla contribuzione economica territoriale (CET, introdotta dal 1° gennaio 2010 in sostituzione della taxe professionnelle). Le società interessate potranno beneficiare delle agevolazioni anche se per i primi sette esercizi di attività successivi a quello avviene la trasformazione non risulta soddisfatta la condizione relativa alla percentuale di detenzione; alla fine del settimo esercizio la maggioranza del capitale dovrà essere detenuta dai soci lavoratori pena la restituzione, unitamente agli interessi, del risparmio di imposta fruito.

Il regime DEFI e la proroga dell’incentivo
Il regime DEFI (dispositif d’encouragement fiscal à l’investissement), istituito dalla legge di orientamento dell’agricoltura del 5 gennaio 2001, prevede un credito di imposta a favore dei proprietari di aree boschive che eseguono lavori di piantagione e opere di miglioria destinati al rinnovamento delle risorse boschive. Le spese sostenute per tali lavori danno diritto ad un credito di imposta in misura pari al 18% delle spese sostenute nel limite massimo di 6.250 euro per le persone celibi, vedove o divorziate e di 12.500 euro per i coniugi, con possibilità di riporto dell’eccedenza di plafond non utilizzata nei 4 periodi d’imposta successivi. Se l’investimento è realizzato mediante un groupement forestier (società forestale), il beneficiario dell’agevolazione è tenuto a conservare la proprietà delle aree e ad applicare per 8 anni un piano autorizzato di gestione del terreno ovvero, se i lavori sono realizzati dalla società forestale, a mantenere la partecipazione per 4 anni. Inoltre, con il “DEFI contratto” i proprietari di aree boschive inferiori a 25 ettari che contrattualizzano l’offerta di legno con la filiera e presentano un piano di gestione adeguato hanno diritto ad un credito di imposta pari al 18% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2013.
La legge finanziaria rettificativa propone la proroga dell’incentivo fino al 31 dicembre 2017 e la maggiorazione al 25% della misura del credito di imposta nel caso in cui il beneficiario partecipi ad una società di produzione. Per i redditi relativi ai periodi di imposta compresi tra il 2014 e il 2017, tra i costi sostenuti per l’acquisizione dei terreni saranno ammissibili quelli i relativi all’acquisizione di porzioni di terreno di superficie inferiore a quattro ettari ciascuna che permettono di portare la superficie complessiva dell’unità di gestione a più di quattro ettari. Infine, a favore delle imprese di prima trasformazione del legno, è prevista la reintroduzione di un’aliquota maggiorata del 30% nel calcolo delle quote di ammortamento decrescenti di taluni beni materiali acquistati tra il 13 novembre 2013 e il 31 dicembre 2016.
 
Modifiche al credito di imposta per la creazione di videogiochi
Le imprese che creano videogiochi possono beneficiare di un credito di imposta in misura pari al 20% dei costi afferenti l’attività di sviluppo e creazione del videogioco, a condizione che il costo di sviluppo sia superiore a 150.000 euro e il videogioco risponda a specifici requisiti.
Per fruire del credito d’imposta, le imprese interessate devono ottenere, dietro presentazione di apposite istanze al Centro nazionale della cinematografia (CNC), una prima autorizzazione provvisoria rilasciata all’inizio del processo di creazione del videogioco ed un’autorizzazione definitiva entro i 36 mesi successivi alla prima; a tale data il videogioco deve essere ultimato, pena la restituzione del credito d’imposta provvisoriamente fruito.
Le modifiche proposte prevedono l’abbassamento a 100mila euro della soglia richiesta per poter accedere all’agevolazione. Inoltre, poiché i tempi di produzione dei videogiochi, soprattutto di quelli più importanti a livello mondiale in termini di budget, di quantità vendute, di impiego e redditività (identificati con la tripla A) vanno dai quattro ai sette anni, per i giochi i cui costi di sviluppo sono superiori a 10 milioni di euro si prevede che il termine per ottenere l’autorizzazione definitiva sia innalzato a 72 mesi e che sono ammissibili esclusivamente i costi sostenuti nei 36 mesi precedenti alla data in cui è ottenuta l’autorizzazione definitiva.
 
Modifiche al regime della exit tax
In coerenza con le modifiche contenute nella legge finanziaria per il 2014 in materia di tassazione delle plusvalenze mobiliari, anche alle plusvalenze latenti su partecipazioni, valori, titoli e crediti che rientrano nel campo di applicazione della exit tax sarà applicata, per i trasferimenti di domicilio fiscale all’estero intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, la tassazione progressiva (in luogo di quella proporzionale al 19%) e l’abbattimento della base imponibile in funzione del periodo di detenzione (50% dal secondo e fino al settimo anno, 65% a partire dall’ottavo anno di detenzione). Inoltre, nel rispetto del principio comunitario della libertà di stabilimento, in base al quale il prelievo di imposta su una plusvalenza realizzata da un soggetto residente in uno Stato membro non può essere superiore all’imposta che sarebbe dovuta su una plusvalenza realizzata da un soggetto che non ha mai lasciato il territorio nazionale, si prevede che le minusvalenze realizzate al momento della cessione effettiva dei valori mobiliari, in relazione ai quali si è generata una plusvalenza latente per effetto del trasferimento del domicilio fiscale all’estero, possano essere imputate sulla base imponibile definitiva delle plusvalenze latenti che sarà determinata all’atto della cessione dei beni. Infine, nel caso di donazione di beni, la disposizione in materia di onere della prova, secondo la quale il contribuente che ha trasferito il proprio domicilio in un altro Stato membro dell’Unione europea deve provare che la donazione non è stata fatta al solo fine di beneficiare di uno sgravio di imposta, sarà applicata ai soli contribuenti che hanno trasferito il proprio domicilio in Stati non appartenenti all'Unione europea oppure in Paesi non aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo. Le suddette modifiche saranno applicate per i trasferimenti di domicilio posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2014.
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