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Dal mondo

Francia: è il Fisco protagonista
della legge finanziaria 2012 (3)

Il ridimensionamento del deficit è la priorità indicata nel progetto di legge presentato alla fine di settembre

incentivi per risparmio energetico
Alloggi, salute e ambiente sono le tre aree di intervento in cui troveranno applicazione le misure fiscali previste nel progetto di legge finanziaria, in continuità con le priorità strategiche fissate dalla manovra d’estate. In questa puntata l’attenzione è focalizzata sul risparmio energetico, le agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap, l’ambiente e la revisione degli scaglioni di reddito.
 
Il risparmio energetico
Situazione attuale
La legge 3 agosto 2009, c.d. legge Grenelle, ha fissato l’obiettivo di diminuire entro il 2020 del 38% il consumo energetico delle abitazioni esistenti mediante il completo  rinnovamento di 400.000 abitazioni per ogni anno a decorrere dal 2013. Esistono già due agevolazioni adatte al raggiungimento di questo obiettivo: 
- il credito di imposta per il risparmio energetico, istituito a decorrere dal 2005, relativo alle spese sostenute per l’acquisto o la realizzazione di attrezzature, materiali e apparecchi volti ad ottenere un risparmio energetico ed ecologico nelle unità immobiliari esistenti, adibite ad abitazione principale. La misura del credito d’imposta è diversa in funzione del tipo di intervento (apparecchi di recupero e trattamento delle acque pluviali e di attrezzature per il raccordo all’impianto di riscaldamento quando questo è alimentato da energia proveniente da fonti rinnovabili o da un impianto di cogenerazione; caldaie a condensazione, materiale isolante e apparecchi regolatori di calore; impianti di riscaldamento o di produzione di energia tramite fonti rinnovabili; spese di manodopera per lavori di isolamento termico delle pareti opache; spese sostenute per acquisire la certificazione energetica). Dalla sua introduzione ne hanno beneficiato oltre 6 milioni di abitazioni;
- l’eco-prestito a tasso zero, introdotto a decorrere dal 1° aprile 2099, per finanziare sia i lavori destinati a garantire una performance energetica minima delle unità immobiliari già esistenti adibite ad abitazione principale, sia un insieme di lavori omogenei destinati al miglioramento della prestazione termica (isolamento termico dei tetti oppure delle mura esterne o delle pareti vetrate che danno sull’esterno, installazione o sostituzione dell’impianto di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria, installazione di impianti di riscaldamento o di produzione dell’acqua calda sanitaria che utilizzano fonti di energia rinnovabili). La parte di lavori realizzata con l’eco-prestito non è cumulabile con il credito d’imposta previsto per gli interventi di risparmio energetico. Dalla sua introduzione ne hanno beneficiato oltre 150.000 abitazioni.
Nel 2011 si è verificato un calo delle spese dedicate al risparmio energetico che si è rivelato meno attrattivo soprattutto in considerazione del fatto che i tempi di ritorno degli investimenti superano anche i trenta anni.
 
Situazione futura
Per riequilibrare il ritorno degli investimenti e continuare a contribuire alla riduzione del consumo energetico come previsto dalla c.d. legge Grenelle, la misura del credito di imposta per il risparmio energetico è aumentata di 10 punti percentuali in caso di più interventi eseguiti contemporaneamente, mentre l’agevolazione non spetterà più a decorrere dal 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della nuova regolamentazione in materia termica) per gli interventi realizzati su abitazioni ultimate da meno di due anni. L’eco-prestito a tasso zero viene prorogato da dieci a quindici anni per le spese di installazione, regolazione o sostituzione dei sistemi di riscaldamento o di installazione di attrezzature che utilizzano una fonte di energia rinnovabile. Inoltre, è prevista la possibilità di cumulare le due agevolazioni a condizione che il reddito fiscale di referenza (RFR, cfr. supra) del foyer fiscal sia inferiore a 30.000 euro.
Le misura permetterà di economizzare 105 milioni di euro nel 2013. 
 
Persone anziane e dei portatori di handicap 
Situazione attuale
Il credito di imposta si applica ai seguenti tipi di intervento:
- spese di installazione o sostituzione di attrezzature speciali per persone anziane e per i portatori di handicap (nella misura del 25%);
- spese relative all’acquisto di ascensori con trazione elettrica a frequenza variabile (nella misura del 15%);
- spese relative alla prevenzione di rischi tecnologici (nella misura del 15%).
L’agevolazione concerne le spese sostenute tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2011 sia per l’acquisto del materiale sia per i costi di manodopera, per un importo massimo complessivo, riguardante anche annualità non consecutive, di 5.000 euro per i celibi e 10.000 euro per i coniugati e i conviventi, aumentato di 400 euro per ogni familiare a carico.
 
Situazione futura
Al fine di consentire la permanenza presso il proprio domicilio di persone anziane, portatori di handicap o persone non autosufficienti, il Governo propone una proroga dell’agevolazione per le tipologie di spesa sopra indicate, sostenute tra il 1° gennaio 20102 e il 31 dicembre 2014. La misura del credito d’imposta per la seconda categoria di spese è aumentata al 25%. 
   
Le quote di emissione di gas a effetto serra (mercato ETS)
Situazione attuale
Gli Stati membri dell’Unione europea sono tenuti ad assegnare gratuitamente delle quote di emissione di gas ad effetto serra secondo un piano che è stato trasmesso alla Commissione europea nel 2007 per il periodo 2008-2012.
Ciascun piano nazionale prevede una “riserva nuovi entranti” (RNE) per le installazioni industriali create nel corso del periodo o per le estensioni di siti esistenti.
La dotazione francese della RNE relativa al periodo 2008-2012, confrontata con il censimento dei progetti industriali, si è rivelata insufficiente.
L’esaurimento di questa riserva di quote penalizza l’attrattività industriale della Francia e potrebbe impedire la realizzazione di nuovi progetti, in quanto i “nuovi entranti” sarebbero svantaggiati in rapporto alle installazioni esistenti. Emission Trading Scheme: introdotto con la Direttiva 2003/87/CE ed avviato nel gennaio del 2005, il sistema comunitario di scambio di quote di emissione di gas obbliga oltre 12000 installazioni industriali europee a gestire le proprie emissioni di biossido di carbonio. A ciascuna installazione viene assegnato un quantitativo annuo di permessi o EU Allowances (EUA). Ciascun EUA è pari ad 1 tonnellata di CO2 (successivamente saranno coinvolti anche gli altri gas-serra). Le emissioni coperte rappresentano quasi il 50% delle emissioni totali dell’Ue. Per ogni periodo ogni Stato Membro redige un Piano Nazionale di Allocazione (PNA) in cui sono definiti i criteri di allocazione e le quote allocate per ogni installazione coinvolta. Gli impianti devono monitorare e certificare le proprie emissioni annuali. Quelli che emettono un numero maggiore di emissioni possono acquistare permessi da altre installazioni.
 
Situazione futura
Al fine di assicurare che la riserva di quote di emissione di gas ad effetto serra destinate ai “nuovi entranti” sia sufficiente, nel quadro del piano nazionale di allocazione delle quote (PNAQ), si propone di introdurre nel 2012 una tassa annuale eccezionale a carico delle imprese soggette al sistema comunitario di scambio di quote di emissione (“Emission Trading Scheme”).
Sarebbero assoggettate alla tassa solo le imprese che hanno beneficiato dei sussidi più importanti nel periodo coperto dal piano nazionale (PNAQ) e, in particolare, quelle che sfruttano una o più installazioni ed esercitano una delle categorie di attività espressamente previste dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 (che stabilisce un sistema di scambio d quote di emissione di gas ad effetto serra all’interno della Comunità), nel caso in cui dette installazioni beneficiano, per il periodo 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2012, delle quote di emissione di gas ad effetto serra almeno di 60.000 tonnellate di CO2.
La tassa sarebbe esigibile a decorrere dal 1° gennaio 2012 e verrebbe applicata sull’ammontare del volume d’affari realizzato nell’anno precedente con una aliquota compresa tra lo 0,08 e lo 0,12%.
 
La revisione degli scaglioni di reddito
Gli scaglioni di reddito previsti per il calcolo dell’imposta sul reddito (IR) relativa al periodo d’imposta 2011 sono aggiornati in considerazione dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo escluso il tabacco (2,1% per il 2011) secondo la seguente tabella:


 

Scaglioni di reddito
Anno 2010
Aliquota

 

Scaglioni di reddito
Anno 2011
Aliquota
Da 0 a 5.963€ 0% Da 0 a 6.088€ 0%
da 5.964€ a 11.896€ 5,50% da 6.088€ a 12.146€ 5,50%
da 11.897€ a 26.420€ 14% da 12.147€ a 26.975€ 14%
da 26.421€ a 70.830€ 30% da 26.976€ a 72.317€ 30%
oltre 70.830€ 41% oltre 72.317€ 41%
 


Seconda puntata
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