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Francia, credito d'imposta internazionale per il cinema

L'articolo 131 della legge finanziaria 2009 ha introdotto l'agevolazione per i film stranieri girati in Francia

cartina geografica della francia

L'articolo 131 della legge 27 dicembre 2008, n. 1425 (legge finanziaria per il 2009) ha introdotto un credito d'imposta per i film stranieri girati in Francia. L'agevolazione è stata codificata agli articoli 220 quaterdecies e 220 Z bis del Codice Generale delle Imposte e dopo il semaforo verde della Commissione europea (decisione del 2 luglio 2009-aiuto di Stato N 106/2009) troverà attuazione mediante l'emanazione di un apposito decreto.

Autorizzata per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 2009, la misura è stata notificata dal governo francese a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del trattato CE, che autorizza gli aiuti per la promozione della cultura quando non alterano le condizioni degli scambi e della concorrenza in un modo contrario all'interesse comune. Il nuovo incentivo fiscale consiste in un credito d'imposta pari al 20 per cento dei costi ammissibili sostenuti per le riprese e le operazioni di post-produzione di opere cinematografiche girate in Francia da imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, assoggettate all'imposta francese sulle società (IS), che partecipano alla realizzazione dell'opera in qualità di produttore esecutivo di imprese di produzione estere.

L'ambito soggettivo
Sono ammesse al beneficio le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, assoggettate all'IS in Francia - costituite quindi in forma societaria - che assumono la qualifica di produttore esecutivo a seguito della stipula di un contratto con imprese di produzione estere. 
     
L'ambito oggettivo
Le opere cinematografiche o audiovisive devono appartenere al genere "fiction" o "animazione". Sono escluse quelle a carattere pornografico o che istigano alla violenza e quelle utilizzate a scopi pubblicitari. 

Le condizioni di ammissibilità
La fruizione del credito d'imposta è subordinata al rispetto da parte delle imprese beneficiarie delle disposizioni in materia di legislazione sociale, a pena di inammissibilità. Inoltre le opere cinematografiche agevolabili devono presentare cumulativamente i seguenti requisiti:

  • non beneficiare dei finanziamenti alla produzione erogati dal Centro nazionale della Cinematografia (CNC);
  • comportare costi ammissibili in misura pari o superiore a un milione di euro e per le opere appartenenti al genere "fiction" le riprese sul territorio francese devono avere una durata minima di cinque giorni;
  • presentare, nel loro contenuto drammatico, degli elementi collegati alla cultura, al patrimonio o al territorio francese.

La sussistenza dell'ultimo requisito è accertata mediante una tabella di punti e una griglia di criteri fissati dalle autorità francesi e approvati dalla Commissione europea che saranno recepiti con decreto ministeriale.

I costi ammissibili
Ai fini della determinazione del credito d'imposta rilevano:

  • i compensi corrisposti agli autori e i relativi  oneri contributivi;
  • i compensi corrisposti agli artisti-interpreti (titolari e sostituti) e i relativi oneri contributivi;
  • le retribuzioni corrisposte al personale addetto alla regia e alla produzione e i relativi oneri contributivi;
  • le spese sostenute per prestazioni di terzi (tecnici e altri prestatari operanti nel campo della creazione cinematografica o audiovisiva);
  • spese di trasporto e di ristorazione originate dalla produzione dell'opera sul territorio francese. 

Complessivamente i costi ammissibili non possono superare l'80 per cento del budget di produzione. Gli autori, gli artisti, gli interpreti e il personale addetto alla regia e alla produzione devono essere di nazionalità francese o risiedere in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in uno Stato che ha firmato la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica del Consiglio europeo del 2 ottobre 1992 o in uno Stato terzo con cui l'Unione europea ha firmato un accordo relativo al settore audiovisivo. I cittadini stranieri residenti in Francia sono considerati di nazionalità francese ai fini dell'applicazione del credito d'imposta.

La misura del credito d'imposta
Il credito d'imposta spetta nella misura del 20 per cento dei costi ammissibili e, comunque, fino ad un massimo di 4 milioni di euro per ogni opera cinematografica. I contributi pubblici ricevuti dalle imprese di produzione esecutiva sono esclusi dalla base di calcolo per la determinazione della misura del credito spettante. L'importo complessivo degli aiuti pubblici (contributi, aiuti regionali) compresi i crediti d'imposta ottenuti per la produzione della medesima opera cinematografica o audiovisiva, non possono superare il 50 per cento del budget di produzione dell'opera.

Gli aspetti procedurali
Per fruire del credito d'imposta, le imprese interessate devono presentare al Cnc un'istanza attestante il rispetto delle condizioni richieste corredata da specifica documentazione, in particolare il contratto stipulato con l'impresa di produzione estera, la lista dettagliata del personale addetto, lo statuto e il certificato di iscrizione al registro delle imprese e un'autocertificazione attestante il rispetto della normativa sociale. Un comitato di esperti presso il Cnc provvede all'esame delle domande e al rilascio di un'autorizzazione provvisoria alla fruizione del credito d'imposta che dovrà essere confermata alla fine dei lavori di ripresa o di post-produzione con una lettera di autorizzazione definitiva.

L'utilizzo e la rilevanza del credito d'imposta
Il credito d'imposta non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società e deve essere scomputato dall'imposta dovuta per gli esercizi in cui le spese sono state contabilizzate. Se in un esercizio l'importo del credito d'imposta supera l'imposta dovuta, l'eccedenza costituisce un credito verso l'Erario che viene rimborsato. L'impresa francese beneficiaria riversa l'importo rimborsato all'impresa straniera (in base agli accordi contrattuali intercorsi tra le due imprese). Il credito è inalienabile e incedibile, tuttavia, può essere dato i garanzia ad un istituto bancario nel rispetto delle condizioni previste dal codice monetario e finanziario.
Nel caso in cui l'autorizzazione definitiva del Cnc non è concessa entro i 12 mesi successivi alla data in cui sono completati gli ultimi lavori di ripresa in Francia, l'impresa è tenuta a restituire la parte di credito d'imposta fruito e non autorizzato mediante il versamento della corrispondente imposta non pagata.

La decorrenza
Le spese ammissibili che danno diritto al beneficio sono soltanto quelle sostenute a decorrere dalla data in cui l'istanza perviene al Cnc e comunque quelle sostenute non oltre il 31 dicembre 2012. Tuttavia, solamente per l'anno 2009, le imprese che hanno cominciato a girare le opere cinematografiche prima dell'adozione della procedura ufficiale possono presentare un'istanza di autorizzazione provvisoria alla fruizione del credito d'imposta per tutte le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 

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