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Fondi pensione e versamenti no-profit, Estonia e Uk nel mirino Ue

Sotto esame dell'esecutivo dell'Unione la deducibilità dei versamenti ai fondi pensione e il trattamento fiscale di quelli al no profit

La Commissione europea continua la sua attività di controllo relativamente al rispetto delle normative dei diversi Stati membri, rispetto ai principi cardini dell'ordinamento comunitario. Con due distinti comunicati del 27 novembre scorso, Bruxelles ha reso noto l'apertura di due procedimenti nei confronti di Estonia e Regno Unito messi sotto accusa, rispettivamente, per le disposizioni interne relative ai versamenti contributivi ai fondi pensione e per le agevolazioni fiscali riconosciute sulle erogazioni liberali corrisposte a fondazioni ed enti non lucrativi. In entrambi i casi, il Supremo organo esecutivo europeo ritiene che la normativa nazionale prevede disposizioni sfavorevoli per i soggetti domiciliati fiscalmente all'estero, a dispetto di quanto affermato dai alcuni principi fondamentali dell'ordinamento europeo. La parola passa ora alle Autorità degli Stati membri che, entro due mesi, dovranno fornire le relative giustificazioni pena l'apertura di un contenzioso dinanzi gli euro giudici.

Il caso dell'Estonia
Le accuse mosse all'Estonia da parte della Commissione europea trovano origine dalla disparità di trattamento prevista per i versamenti a titolo di liberalità erogati a enti non profit e fondazioni nazionali rispetto a quelli esteri. Infatti, mentre le donazioni agli enti con finalità non lucrative domestici inclusi in una lista speciale godono di diverse agevolazioni e benefici fiscali, agli enti domiciliati fiscalmente in un altro Paese dell'Unione europea tali benefici non sono riconosciuti. Bruxelles ritiene tale disparità di trattamento non giuridicamente fondata e, conseguentemente, a mezzo avviso motivato, ha invitato le Autorità estoni ad apportare alla normativa di specie le relative modifiche. Se il Governo estone non fornirà alle Autorità europee giustificazioni esaurienti entro il termine di due mesi, la Commissione europea potrà richiedere l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia europea.

Le accuse alla Gran Bretagna
Oggetto dell'avviso motivato nei confronti del Regno Unito è la deducibilità fiscale dei contributi versati ai fondi pensione nazionali, rispetto a quelli esteri. Mentre i contributi versati ai fondi nazionali sono sempre deducibili ai fini delle imposte sui redditi, in alcuni casi la normativa britannica non riconosce lo stesso trattamento di favore per i versamenti contributivi effettuati nei confronti dei fondi pensione domiciliati in un altro paese dell'Unione europea. Più in particolare, Londra non consente di dedurre i versamenti effettuati ai fondi pensione esteri che non abbiano fornito alcune informazioni alle Autorità fiscali inglesi, quali la data a partire dalla quale la pensione sarà corrisposta, il valore della stessa pensione ecc. Anche in questo caso, se il Governo britannico non fornirà le relative giustificazioni, entro due mesi la Commissione europea potrà adire al Supremo organo di giustizia europeo.

Le ragioni di Bruxelles
Sia per l'avviso motivato emesso nei confronti dell'Estonia, che per quello inviato alle Autorità inglesi, Bruxelles ha ravvisato violazioni ai principi cardine dell'ordinamento comunitario. Nel caso estone, infatti, la Commissione europea ritiene che escludere i versamenti effettuati agli enti non lucrativi non residenti dai benefici fiscali accordati alle liberalità corrisposte alle non-profit organisations residenti comporti una violazione al principio della libera circolazione di capitali di cui all'art. 56 del Trattato Cee. Più articolate, invece, sono le ragioni addotte da Bruxelles in riferimento al procedimento aperto nei confronti della Gran Bretagna. Le autorità esecutive europee, infatti, ritengono che inibire la deducibilità fiscale dei versamenti contributivi effettuati ai fondi esteri rappresenta un ostacolo per tutti i lavoratori non residenti che prestano servizio in Inghilterra e, conseguentemente, non rispetta il principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 39 della fonte normativa europea. In aggiunta Bruxelles ravvisa nelle disposizioni in disamina violazioni ad altri due principi cardine dell'ordinamento comunitario, ovvero la libertà di stabilimento e la libera prestazioni di servizi disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 43 e 49 del Tratto Cee.
 

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