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Finlandia, riformata la disciplina sulle controllate estere

Dal 1° gennaio è stata modificata la normativa dando attuazione al dispositivo di una sentenza della Corte Ue

il lago di saimaa_finlandia

La Finlandia dal 1° gennaio ha riformato le norme nazionali sulle controlled foreign Companies (cosiddette CFC)  adeguandosi alla sentenza del 12 settembre 2006 della Corte di Giustizia europea relativa alla causa C-196/04 (Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd / Commissioners of Inland Revenue). In breve, la sentenza citata interpretava gli articoli 43 e 48 del Trattato UE come ostativi all'inclusione nella base imponibile di una società residente in uno Stato Membro degli utili prodotti dalla impresa estera partecipata in altro Stato Membro esclusivamente in conseguenza di un livello di tassazione inferiore in tale altro Stato rispetto al primo.

Le motivazioni della Corte
L'applicazione di una misura di questo tipo è legittima, secondo la Corte, soltanto per le costruzioni di puro artificio ed è pertanto da escludere ogni qual volta esistano elementi oggettivi e verificabili che comprovino l'esistenza della partecipata e l'esercizio di effettiva attività economica. Sintetizzando, la normativa finlandese sulle Cfc non sarà più applicabile: ai soggetti giuridici residenti in un Paese dello Spazio economico europeo, posto che sia stata recepita la direttiva Ue (77/799/CEE), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette ed indirette, o in altro Stato che abbia  sottoscritto con la Finlandia un accordo bilaterale che comunque garantisca lo scambio di informazioni ai fini fiscali. L'unico Paese che non soddisfa tali requisiti in Europa risulta essere il Liechtenstein. Inoltre, altra condizione richiesta ai fini della disapplicazione della normativa Cfc consiste nell'effettiva localizzazione della partecipata nel Paese nel quale risulta residente, nonché lo svolgimento di un'effettiva attività economica determinabile sulla base di circostanze oggettive quali la disponibilità di immobili, impianti, attrezzature e personale; ai soggetti residenti in Paesi con cui la Finlandia ha sottoscritto una convenzione fiscale contro le doppie imposizioni, purché tali soggetti siano sottoposti  ad una pressione fiscale che non differisce sensibilmente da quella finlandese e non abbiano beneficiato di particolari agevolazioni fiscali nel Paese di residenza. Il ministero delle Finanze finlandese emanerà a breve un decreto contenente una cosiddetta "black list" concernente  quegli Stati o territori la cui aliquota effettiva sui redditi societari è inferiore ai ¾ rispetto a quella adottata in Finlandia.

Le altre principali novità
Tra queste figurano la quota minima di partecipazione (diretta o indiretta) al capitale sociale (o al rendimento delle attività) dell' impresa estera partecipata che, ai fini dell'applicabilità della normativa Cfc, passa dal 10 al 25 per cento. Le stabili organizzazioni che saranno soggette alla normativa finlandese sulle Cfc, purché esse siano situate in un Paese differente rispetto alla casa madre ed il reddito attribuibile alla stabile organizzazione non venga tassato nel Paese di residenza della casa madre stessa. Il credito per le imposte assolte dall'impresa estera partecipata che sarà accordato alle imprese residenti soggette alla normativa Cfc e computato separatamente per ciascuno Stato (cosiddetta per country limitation) e per ciascuna fonte di reddito. Il contribuente, può chiedere che l'eventuale eccedenza di credito venga riportata in avanti per il successivo anno d'imposta.  Le perdite realizzate dalle Cfc potranno, invece, essere riportate in avanti per ben dieci anni anziché, come precedentemente previsto, per cinque anni.
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