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Dal mondo

eBay, intermediario o centro commerciale?

Considerare eBay un vero e proprio broker. Sembra questa l’intenzione dell’Agenzia americana delle Entrate 

Intervenuta sulla questione concernente la definizione dell’attività della celebre società on-line, sarebbe propensa a valutarla come un servizio di aste. Questa autorevole "opinione", tuttavia, non è immune da conseguenze sul piano fiscale. Con l’avvento dell’e-commerce, il fenomeno delle aste on-line è diventato una realtà ampiamente consolidata nel mercato delle vendite. È sufficiente pensare all’approdo sul web di famose case d’asta, come Sotheby’s o Christie’s, o alla circostanza secondo cui negli Stati Uniti, ormai, il reddito di centinaia di migliaia di persone dipende dalle vendite di beni sui siti di live auction. L’asta, nella sua forma tradizionale, consiste nella vendita pubblica di uno o più beni al migliore offerente e ha come obiettivo principale ottenere il prezzo più elevato per l’oggetto posto in vendita, attraverso il confronto diretto, e talvolta immediato, fra i potenziali acquirenti. In estrema sintesi, la struttura generale dell’istituto in esame prevede lo svolgimento della predetta attività presso appositi locali, in specifici giorni ed entro termini predeterminati.

Il prezzo di vendita: i metodi di fissazione
Per quanto attiene alle modalità di fissazione del prezzo di vendita, occorre distinguere il metodo "britannico" da quello "olandese". Il primo, e più usato, prevede la fissazione da parte del banditore del prezzo minimo, o base d’asta, a partire dalla quale si accettano le offerte al rialzo da parte dei clienti. Il secondo metodo, diversamente, consente l’indicazione del prezzo massimo richiesto: in mancanza di adeguate offerte il venditore può decidere di ribassare il prezzo fino al punto in cui trova l’acquirente. Nel contempo però, si stanno affermando modelli "inversi" di aste, cosiddetti comparison shopping, in cui, l’offerente dopo aver osservato il bene indica il livello di prezzo minimo e massimo che è disposto a pagare laddove il venditore, in base alle informazioni sullo stato delle offerte, fissa un prezzo. Infine, si stanno attestando le versioni on-line dei gruppi d’acquisto, cosiddetti group buying, in cui i partecipanti all’asta si associano acquistando lotti di grande quantità, al fine di ottenere prezzi migliori dalle società fornitrici di beni o servizi, per poi suddividere quanto ottenuto in funzione delle quote preventivamente stabilite. E’ possibile distinguere, poi, con riferimento al soggetto che esercita l’attività di venditore (cd. banditore), la fattispecie in cui l’asta viene direttamente condotta da questi (in cui è possibile acquistare beni di proprietà dello stesso venditore o di terzi) e l’asta in cui il banditore svolge, unicamente, il compito di mettere a disposizione il sito web e la sua struttura per la vendita all’asta senza essere direttamente coinvolto nella procedura.

Asta tradizionale e asta su Internet: il caso e-Bay
La principale differenza tra un’asta tradizionale (t-auction) e un’asta in Internet (e-auction), in verità, è rappresentata dalla circostanza per cui la seconda si svolge on-line mediante il sistema elettronico. Tanto premesso, per eliminare le "disparità fiscali" tra le attività commerciali on-line e quelle off-line, l’Agenzia delle Entrate del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America (Internal Revenue Service), avrebbe l’intenzione di estendere l’attuale normativa sulle attività d’asta tradizionali e le conseguenti applicazioni ai medesimi dei relativi obblighi amministrativi alla più nota piattaforma on-line: eBay. Il provvedimento, che ha iniziato ad essere discusso al Congresso, presso la House Ways and Means Committee, dalla seconda metà di marzo di quest'anno, secondo Matthew Beck, portavoce del partito democratico, punta ad eliminare la situazione discriminatoria secondo cui chi commercia sul web può decidere se dichiarare o meno all’IRS le sue entrate, al contrario del negoziante on-street, al quale tale scelta è preclusa. Per tali ragioni, l’Agenzia statunitense delle Entrate , secondo quanto riportato in data 19 febbraio 2007 dal quotidiano "Financial Times", dal primo gennaio 2008, intenderebbe ottenere delle informazione precise e dettagliate, sulle vendite effettuate, dal database di PayPal, l’azienda controllata da eBay che fornisce servizi di pagamento elettronico.

Le finalità del provvedimento
Obiettivo dell’esecutivo statunitense sarebbe "controllare i borselli elettronici dei contribuenti americani" per recuperare almeno 2 miliardi di dollari di potenziale riscossione aggiuntiva, mediante il riscontro dei dati finanziari dei seller, gli utenti, che superano un certo volume di scambi previsto (100 transazioni all’anno ovvero 5000 dollari, o 3.850 euro o 2.565 sterline, di valore economico veicolato). In realtà, le indagini del United States Department of the Treasure riguardo gli utenti PayPal, stando alle fonti governative, sono in corso già dal 1999, data in cui fu emessa, da un Tribunale federale dello Stato della California, un’ingiunzione volta a chiedere l’accesso sui dettagli di alcuni account della predetta piattaforma di pagamento on-line.

Le origine storiche di eBay
Effettivamente, dal 1995, quando il suo fondatore di origine iraniana Pierre Omidyar, programmatore del software d’asta, riuscì a vendere come suo primo articolo un puntatore laser (per giunta rotto!), eBay ha conquistato nell’ambito delle vendite su internet una posizione dominate, tanto da divenire l’ottavo gruppo commerciale del pianeta. Mission dell’azienda, è fornire una piattaforma comune per gli scambi commerciali nella quale tutti gli users, registratisi (gratuitamente) al sito web, possono acquistare o vendere in tutto il mondo "praticamente" qualsiasi oggetto, sia esso nuovo o usato. Gli acquisti possono concludersi mediante due modalità: attraverso la funzione del "compralo subito/buy it now", che consente la vendita di un oggetto ad un prezzo determinato, o mediante il meccanismo delle aste on-line.

Le modalità di funzionamento dell’asta su eBay
Semplificando, ipotizziamo che Tizio intenda porre all’asta un determinato oggetto stabilendo quale prezzo base di partenza 10 euro e come termine di scadenza dell’offerta 10 giorni. Ipotizziamo, altresì, che Caio decida di comprare l’oggetto rilanciando per una quantità pari (10 euro) o superiore al prezzo base (es. 15 euro). In tal modo Caio, nel caso in cui nessun altro compratore intenda partecipare all’asta rilanciando l’offerta, risultando il miglior offerente, allo scadere dei 10 giorni, si aggiudicherebbe il bene. In verità il software, per aumentare la possibilità di aggiudicazione dell’asta, dà facoltà all’utente di porre un tetto di spesa massima (ad es. 20 euro) che non viene rivelato agli altri offerenti e al venditore. Il sistema, a questo punto, confronta le offerte. Nell’ipotesi in cui un secondo compratore (Sempronio) dovesse porre un tetto superiore al prezzo base (ad es. 18 euro), il sito provvederà in modo del tutto automatico a rilanciare l’offerta di Caio fino al minimo necessario (cd. offerta per procura), purché questo sia inferiore a quanto da questi stabilito (e cioè 20 euro, nel caso di specie). In seguito al rilancio di Sempronio per la somma di 18 euro l’offerta risulterà posizionata su 19 euro a favore di Caio. Per tutta la durata dell’asta i partecipanti sono costantemente avvisati delle variazioni dei prezzi e degli eventuali rilanci (con e-mail o sms direttamente sul cellulare) in modo tale da poter intervenire nuovamente nella contrattazione. Alla chiusura dell’asta l’oggetto è aggiudicato al maggiore offerente, mentre il "perdente" non deve pagare nulla. Banditore e aggiudicatario, successivamente, raggiungeranno virtualmente un accordo finale sul metodo di pagamento e sulla modalità di spedizione. Quando il venditore riceverà il pagamento (generalmente col metodo PayPall) spedirà la merce al compratore che, dal suo canto, una volta ricevuta la merce, gli attribuirà un feedback, cioè un voto di affidabilità che consente di creare una vera e propria reputazione tra i diversi utenti. Stessa referenza sarà attribuita dal venditore al compratore.

L’evasione fiscale
Secondo Capitol Hill, molti utenti (contribuenti) che realizzano denaro tramite le proprie transazioni su eBay non denunciano i guadagni ottenuti e, incamerando anche la parte di introito che teoricamente sarebbe destinata alle casse dello Stato, evadono il fisco. Per contrastare tale fenomeno, gli agenti della Irs, mediante il database di PayPal, vorrebbero ricostruire un giro internazionale di danaro che "naviga" invisibilmente indisturbato dagli Usa verso altri Paesi per poi tornare oltre oceano attraverso gli account elettronici.

La posizione di alcuni tributaristi Usa
In verità eBay avrebbe dovuto fornire questo genere di informazioni già da tempo. La questione, che ruota tutta intorno alla definizione dell’attività della nota piattaforma on-line, è stata sollevata da alcuni esperti tributaristi. Secondo quest’ultimi il servizio d’asta promosso dal colosso americano rientrerebbe nella tipica figura del "broker" che, in quanto tale, è tenuto a denunciare gli introiti degli operatori, come sostituto d’imposta.

La normativa italiana
Nella (domestica) procedura fiscale, ad esempio, la categoria degli intermediari finanziari ex decreto legislativo n. 461 del 1997, interviene in via principale sul regime sostitutivo, che viene regolato solo in via residuale o per ipotesi particolare nella dichiarazione annuale dei redditi da parte del contribuente. Pertanto, la scelta del regime di risparmio amministrato, prevede, più "comodamente", l’applicazione delle rispettive imposte sostitutive direttamente da parte dell’intermediario. Il cliente, in questo caso, provvederà di persona agli investimenti, ma delegherà gli adempimenti fiscali al broker che agirà come sostituto d’imposta trattenendo prima e versando all’erario poi la "tassa sul guadagnato".

La finalità della norma
La ratio sottesa alla disciplina dell’istituto in esame, propria del diritto tributario, deve rinvenirsi nell’esigenza di economicità nell’amministrazione dei tributi. Spesso il legislatore, infatti, preferisce concentrare gli obblighi verso l’Amministrazione finanziaria su un solo soggetto (il sostituto/broker/eBay) anziché su una pluralità di soggetti (i contribuenti sostituiti/clienti/buyer). In tal modo, al fine di contrastare anche il fenomeno dell’evasione fiscale vengono semplificati l’accertamento e la riscossione dell’imposta, escludendo qualsiasi rapporto tra gli Uffici finanziari e una sterminata platea di individui, ai quali, in realtà, si riferisce la capacità contributiva colpita dal tributo.

La posizione di eBay
A detta di eBay, quest’ultimo non rientra tra i servizi di intermediario, bensì tra un servizio in asta-stile più simile ad un shopping center, ragion per cui spetta al venditore con un elevato volume di scambi e feedback (cd. powerseller), piuttosto che a chi presta un mero servizio affine ad un centro commerciale, dichiarare correttamente i propri guadagni e pagare le tasse sull’oggetto venduto. In altri termini, eBay si considera unicamente come un facilitator che fornisce un mercato dove i compratori ed i venditori si incontrano virtualmente per "fare commercio". Di conseguenza l’individuazione delle caratteristiche delle transazioni effettuate su Internet è un aspetto critico per la discussione delle problematiche fiscali prodotte dal commercio elettronico.

Le problematiche connesse
L’argomento in esame involge diverse problematiche. Innanzitutto la difficoltà/opportunità di inquadrare il servizio di asta on-line fra le attività proprie di un intermediario.Vi è, poi, la necessità di coinvolgere eBay nel processo di monitoraggio senza però creare uno svantaggio concorrenziale al gruppo (in passato altre società, tra cui Visa e Mastercard, una volta chiamate in causa nel corso di accertamenti fiscali su larga scala non esitarono a fornire tutti i dati richiesti dal governo americano). Ulteriore questione riguarda l’aspetto della privacy (cedendo al Fisco i nominativi dei propri clienti, infatti, eBay si comporterebbe come un vero e proprio big brother del Fisco con grave violazione dei diritti alla riservatezza e delle informazioni personali degli utenti). Altro aspetto determinante, infine, concerne la difficoltà di monitorare ogni singola transazione accompagnata dall’esigenza di controllare quantomeno i maggiori powersellers "invisibili", salvaguardando l’attività dei piccoli venditori o dei semplici collezionisti.

La posizione dell’Ocse
Il Technical Advisory Group dell’Ocse, nel corso del meeting "Treaty Characterization of E-Commerce Payments" del febbraio 2000, ha individuato talune categorie tipiche di transazioni, tra le quali le aste on-line, ed indicato i criteri di classificazione dei pagamenti derivanti da tali accordi, ai fini dei trattati contro le doppie imposizioni. Sul punto, il Tag ha assunto che tutti i pagamenti effettuati in connessione alle varie transazioni identificate siano ricevuti nel corso dello svolgimento di un’attività di business, indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua il pagamento sia esso stesso un business. Pertanto, il provider (eBay) consente di visualizzare on-line i beni acquistabili tramite il meccanismo dell’asta. L’utente acquista il bene direttamente dal proprietario dello stesso, e non dall’impresa che gestisce il sito web. Il venditore remunera il provider con una percentuale del prezzo di vendita o con un corrispettivo fisso. Ne consegue che il pagamento derivante da tali transazioni possiede i requisiti per rientrare nell’applicabilità dell’art. 7 ("utili delle imprese") del modello Ocse, che giustappunto è relativo ai business profits.

L’attività dei compratori
Per quanto concerne, infine, l’attività dei compratori on-line che giornalmente fanno business per divertimento/passione/passatempo occorre svolgere talune considerazioni. Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate statunitense le regole da seguire, per comprendere se una tale attività possa comportare un onere fiscale, sono chiare: se ad esempio Tom acquista un vecchio disco di vinile di Elvis Presley in un garage, cioè presso una vendita di oggetti antichi, per 50 dollari e lo rivende su eBay (o altrove) per 100 è chiaro che ha realizzato un "utile" di 50 dollari che in quanto tale deve essere segnalato all’Irs come reddito e pagare all’Erario come realizzo. In realtà, tale circostanza vale soltanto per chi svolge un’attività di vendita on-line costante che include taluni fattori, finalizzati a determinare se un hobby che genera ricchezza possa essere considerato, praticamente/fiscalmente, un’attività commerciale. Tali fattori sono la continuatività (e quindi la condizione attraverso cui l’attività hobbistica venga svolta in modo professionale ed efficiente), la temporaneità (e cioè la considerazione secondo cui il buyer/collector impieghi la maggior parte del tempo in tale attività) e, infine, la redditività (e quindi la circostanza per cui il reddito personale derivi essenzialmente dalla predetta attività "lavorativa").

L’orientamento dottrinale in Italia
Nel nostro ordinamento, alcuni autori sostengono che, per risolvere la questione della occasionalità/professionalità dell’attività in esame, non esistendo un limite preciso oltre il quale presumere che il commercio d’asta on-line venga svolto come impresa, ci si dovrebbe rifare al principio secondo cui un’attività di vendita abituale, cioè organizzata con continuità e non occasionalmente, (anche per il tramite di eBay ed anche riguardante solo oggetti usati) configuri attività di impresa commerciale, con i riflessi di natura fiscale, ai sensi dell’articolo 2195 del codice civile.
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