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Dal mondo

La direttiva Atad sbarca a Cipro.
Al via le prime misure antielusive

Approvata dalla House of Representatives la legge che recepisce le disposizioni contenute nella Direttiva europea

cipro e bandiera dell'ue

Vita dura per schemi elusivi e pianificazione fiscale aggressiva. Dopo aver già interessato quasi tutti i Paesi europei, il processo di implementazione delle disposizioni contenute nella Direttiva Ue Atad (Anti Tax Avoidance Directive) del luglio 2016 ha coinvolto anche Cipro. Dal 25 aprile 2019, infatti, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nazionale della Legge 63(I)/2019, sono pienamente operative tre misure per il contrasto a fenomeni elusivi, anche se il pieno recepimento della direttiva richiederà un ulteriore passaggio da realizzare entro la fine del 2019. L'adesione di Cipro rappresenta un ulteriore tassello all'interno del quadro di riforme varato dalla Commissione europea con la Direttiva Ue 2016/1164 (modificata dalla Direttiva 2017/952). L'obiettivo è quello di adeguare, in un contesto di armonizzazione dei regimi fiscali esistenti, la normativa dei Paesi membri ai principi espressi con le 15 Actions del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) di Ocse e G20.

Le novità introdotte dalla riforma cipriota
Sulla scorta delle indicazioni contenute nella Direttiva 2016/1164, le nuove norme, che hanno effetto dal 1° gennaio 2019, introducono nel sistema fiscale cipriota tre istituti: la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, una regola generale anti abuso (GAAR) e la disciplina sulle CFC (Controlled Foreign Companies). Le novità sono applicabili alle società e agli altri soggetti che in base alle norme fiscali risultano assoggettati all’imposta sulle società, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. L’entrata in vigore delle restanti disposizioni previste dalla Direttiva Atad, invece, è prevista il 1° gennaio 2020. Si tratta delle previsioni che riguardano l’imposizione in uscita (exit tax) e i disallineamenti da strumenti ibridi (hybrid mismatches).

Le società controllate estere (CFC)
Il concetto di Controlled Foreign Companies (CFC) è di nuova introduzione nel sistema fiscale cipriota. La norma si pone come ostacolo alla delocalizzazione di attività a favore di strutture (subsidiary) residenti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata. In base alla Direttiva Atad, la disciplina CFC opera con l’attribuzione per trasparenza, ai soli fini fiscali, del reddito (o di una parte di esso) dalla controllata estera alla società controllante residente, al verificarsi di talune circostanze. In base alla nuova disposizione introdotta dal Governo cipriota, la disciplina CFC risulta applicabile alle società residenti e a quelle non residenti che hanno una stabile organizzazione a Cipro. Nella definizione di società controllata estera rientrano, invece, le società non residenti e le stabili organizzazioni estere di società residenti qualora i profitti godano di un regime di esenzione a Cipro. Il regime CFC scatta in presenza di due  condizioni che attengono al controllo societario e al regime fiscale del Paese estero. La prima si realizza quando i soggetti residenti ai quali si applica la normativa (in proprio o congiuntamente alle consociate) detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 50% in termini di diritti di voto, capitale o attribuzione degli utili. Per la seconda condizione, invece, si considera privilegiato un livello di imposizione effettivo inferiore al 50% di quello determinabile applicando la normativa interna. In presenza di livelli minimi di profitto sono tuttavia previste circostanze che conducono all'inapplicabilità della normativa. Nell’ipotesi in cui sia applicabile la disciplina CFC, il reddito complessivo (non distribuito) del soggetto estero incrementerà la base imponibile della società residente. La quota di profitto (utile o perdita) che si trasferisce è limitata alla parte generata attraverso la gestione di asset e rischi correlati a funzioni significative effettivamente esercitate da parte della società cipriota. Il meccanismo punta a neutralizzare i casi di pianificazione fiscale non genuina, giustificati unicamente dall’ottenimento di vantaggi fiscali, generati dalla scissione tra il soggetto che possiede gli asset e sopporta i rischi e quello che dichiara il reddito. Il valore del reddito della CFC trasferito è calcolato applicando il principio di libera concorrenza (arm’s lenght principle) definito in base alla normativa interna, che nel corso del 2019 recepirà le indicazioni Ocse sul Transfer Pricing.

Limitazione alla deducibilità degli interessi
Un altro presidio di contrasto ai fenomeni elusivi introduce un tetto alla deducibilità dei costi (interessi e costi correlati) sui finanziamenti. In sostanza, la quota di costi di finanziamento in surplus rispetto agli interessi attivi è deducibile nell’esercizio di competenza per un importo non superiore al 30% del risultato EBITDA rettificato, ovvero il profitto ante imposte aumentato del risultato della gestione finanziaria, delle svalutazioni e degli ammortamenti inerenti le immobilizzazioni materiali e immateriali. La limitazione non opera per eccedenze fino a 3 milioni di euro ed è previsto il riporto in avanti, fino ad un massimo di 5 esercizi, della quota di interessi eccedenti non deducibili nell’esercizio e della capacità (30% EBITDA rettificato) non sfruttata. Nella definizione di prestito rientrano sia i finanziamenti stipulati con società consociate sia quelli con terze parti. L’applicazione della norma è contraddistinta da esclusioni e casi particolari. La disciplina, per esempio non si applica alle società "isolate” ovvero che non aderiscono a consolidati di gruppo e che non hanno imprese consociate o stabili organizzazioni e a quelle che operano nel settore finanziario. Far parte di un gruppo societario cipriota come definito dalla norma interna, invece, costituisce un’ipotesi particolare. In questo caso, infatti, la limitazione opera obbligatoriamente a livello aggregato e non per singola entità.

La norma generale anti abuso
Infine, è stato introdotto nella legge fiscale cipriota, il General Anti-Abuse Rule (GAAR). Secondo questo principio generale,  il Fisco può non tenere conto di una o più operazioni che, essendo state poste in essere con lo scopo principale (o uno degli scopi principali) di beneficiare di un vantaggio fiscale, non appaiano veritiere (genuine) sulla base degli elementi e delle circostanze di fatto (es. per assenza di valide ragioni economiche).

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