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Dal mondo

CRS: Seychelles e Ghana aderiscono
allo scambio di informazioni

I due Paesi hanno sottoscritto l’accordo finalizzato a adottare il nuovo standard deciso in sede Ocse

accordo internazionale
L’MCAA è un accordo multilaterale che insieme al nuovo standard di trasmissione, denominato Common Reporting Due Diligence Standard (CRS), consente lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti finanziari.
 
Lo stato dell’arte
Tale accordo è stato sottoscritto per la prima volta da 51 Stati, tra cui l’Italia, nel corso del meeting annuale del Global Forum Ocse, che si è svolto a Berlino il 28 e il 29 ottobre del 2014. Il 19 novembre 2014 anche la Svizzera ha sottoscritto l’accordo e con la recente firma di Seychelles e Ghana gli Stati firmatari sono diventati 54. Di questi, 49 Stati si sono impegnati a implementare la prima trasmissione di dati entro settembre 2017 (cd. Early Adopters Group), mentre i restanti hanno formalizzato il loro impegno per il mese di settembre dell’anno successivo.
 
Fondamenti giuridici del nuovo scambio automatico di informazioni
L’MCAA, rientrando nell’ambito dello scambio automatico d’informazioni regolato dall’Ocse, trova la propria base giuridica:
  • nell’articolo 26 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni, secondo la versione più aggiornata, approvata dal Consiglio dell’istituzione il 17 luglio 2012. ed illustrata nel paragrafo 9, lettera b) della nuova versione Commentario al modello Ocse di Convenzione;
  • nell’articolo 6 della Convenzione multilaterale concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Ocse, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988 e modificata dal protocollo emendativo fatto a Parigi il 27 maggio 2010.
 
La ratifica da parte italiana della Convenzione
Con riferimento all’Italia la Convenzione multilaterale è stata ratificata con la legge n. 19 del 10 febbraio 2005, entrando il vigore il primo maggio 2006; il protocollo modificativo è stato ratificato dalla legge n. 193 del 27 ottobre 2011 ed è entrato in vigore il primo maggio 2012; l’articolo 26 del modello Ocse è contenuto nelle varie Convenzioni bilaterali stipulate.
 
Le singole disposizioni in dettaglio
L’articolo 6 della Convenzione stabilisce che “Per talune categorie di casi ed in conformità alle procedure determinate di comune accordo, due o più Parti si scambiano automaticamente le informazioni di cui all’articolo 4”. Il paragrafo 1 dell’articolo 4 prevede che “le parti si scambiano tutte le informazioni,…, che siano prevedibilmente pertinenti per l’Amministrazione o l’applicazione delle rispettive leggi nazionali relative alle imposte oggetto della presente Convenzione”.
Nel Commentario all’articolo 6 della Convenzione si afferma che, per diventare operativo, questa tipologia di scambio necessita di una preventivo accordo tra le Autorità competenti, per definire quali dati trasmettere ed in che modo (paragrafo 65). Al fine di consentire ciò, l’Ocse ha predisposto un modello di accordo tra Autorità competenti, nonché il tracciato standardizzato per la trasmissione informatica dei dati, raccomandandone l’utilizzo da parte degli Stati membri (paragrafo 65), anche delle successive versioni aggiornate.
 
La struttura del nuovo standard di scambio di informazioni
Fino ad oggi lo scambio automatico ha riguardato informazioni in merito al realizzo, da parte di soggetti residenti in uno Stato, delle varie tipologie di componenti reddituali previste dagli articoli da 6 a 21 del modello Ocse di Convenzione, in Stati esteri diversi da quello di residenza. Si tratta, pertanto, di informazioni relative al conseguimento di redditi o proventi aventi natura reddituale come dividendi, interessi, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, ecc.
Considerato che negli ultimi anni è aumentata l’esigenza tra gli Stati di scambiarsi informazioni in ambito finanziario, nel corso del G20 di Brisbane, in Australia, il 15 e il 16 novembre scorso i Leader hanno approvato il nuovo standard.
Risulta opportuno evidenziare come tale modalità faccia seguito all’analogo sistema di trasmissione implementato dagli Stati Uniti con la normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), a cui l’Italia ha aderito sottoscrivendo, il 10 gennaio 2014, il corrispondente accordo applicativo (Intergovernmental Agreement - IGA), ad oggi in corso di ratifica presso il Senato. In tal senso, gli Stati Uniti hanno scelto di non aderire, in questo momento, al CRS.
 
La struttura del modello
Il nuovo modello di scambio automatico di financial account information si compone del:
  • Common Reporting and Due Diligence Standard (CRS) che indica concretamente le informazioni oggetto di trasmissione tra gli Stati aderenti, le modalità di invio, nonché gli obblighi di adeguata verifica (due diligence), a carico delle istituzioni finanziarie chiamate a fornire tali dati;
  • modello di Competent Authority Agreement che definisce le norme che regolano lo scambio stesso. Formalizzando le modalità di scambio, al fine di assicurare un corretto flusso di informazioni, il CAA costituisce il punto di collegamento tra il CRS ed il fondamento giuridico dello scambio d’informazioni  (punto 17). Questo tipo di accordo operativo, oltre che bilaterale, può essere anche multilaterale costituendo così l’MCAA (punto 16).
 
Per gli Stati dell’Unione europea, ad avviso dell’Ocse, la base normativa di questa modalità di trasmissione potrebbe essere costituita dalla stessa legislazione comunitaria (punto 16). A questa osservazione, l’Europa ha risposto in maniera puntuale con la direttiva n. 2014/107/Ue del Consiglio del 9 dicembre 2014, la quale, modificando la direttiva 2011/16/Ue, ha previsto lo scambio automatico di informazioni recependo completamente il CRS.
 
L’accordo multilaterale sulle informazioni finanziarie
Il modello di accordo multilaterale in materia di informazioni finanziarie. L’MCAA si compone di otto articoli.
 
Definizione dei termini utilizzati nell’accordo 
In particolare viene definito come Reportable Account (conto oggetto di comunicazione) un rapporto detenuto presso un istituzione finanziaria che, sulla base delle procedure di adeguata verifica, è stato considerato come detenuto da uno o più persone oggetto di comunicazione all’altro Stato di residenza del beneficiario del conto.
 
Le informazioni oggetto di scambio
Più precisamente: il nome, l’indirizzo, il numero di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita; il numero di conto; il nome e l’eventuale numero di identificazione dell’istituzione finanziaria; il saldo o il valore del conto (compreso, il valore del contratto di assicurazione) alla fine dell’anno; l’importo totale lordo degli interessi, dei dividendi e degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, nonché i proventi lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell’anno solare.
 
Termini e modalità dello scambio
In proposito, il paragrafo 2, prevede che le informazioni relative ad un dato periodo d’imposta vengano trasmesse entro il nono mese dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento. In particolare la collaborazione tra le Autorità competenti, la riservatezza e sicurezza dei dati trasmessi, la consultazione tra le Autorità competenti sull’interpretazione e sull’eventuale modifica dell’accordo stesso, la notifica dell’accordo. Ed è in questo articolo che si concretizza il vantaggio di un accordo multilaterale rispetto ad uno bilaterale. Infatti, con la sottoscrizione del MCAA lo scambio di informazioni ha effetto fra tutti quei Paesi firmatari che abbiano inviato al Body Secretariat Ocse le opportune notifiche, con effetto nei confronti di tutti gli Stati firmatari. Infine il ruolo del Body Secretariat Ocse.
 
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