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Corea: sulle merci importate
il transfer pricing non "pesa"

I giudici tributari con una sentenza hanno stabilito che il valore in dogana non è influenzato dagli aggiustamenti

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Il contratto stipulato tra l'importatore coreano e l'esportatore includeva una clausola di revisione del prezzo secondo cui se l'importatore non fosse riuscito a realizzare il margine di profitto "normale", a causa di una fluttuazione inattesa del tasso di cambio o delle differenze tra il volume atteso e il volume effettivo delle vendite, il prezzo unitario dei prodotti importati avrebbe potuto essere successivamente modificato. Il valore dell'euro, nel corso del 2009, si è inaspettatamente apprezzato al punto che il prezzo unitario dei prodotti importati è aumentato, riducendo così  il margine di profitto del contribuente coreano.
 

L'evoluzione della situazione
In concreto, nel dicembre 2009, in applicazione della clausola di revisione, l'esportatore, accettando di ridurre il prezzo unitario dei prodotti importati del 5% a causa della fluttuazione del tasso di cambio, ha corrisposto all'importatore coreano 15 milioni di euro. Dunque, il contribuente ha chiesto il rimborso dei dazi doganali versati in eccedenza sul maggior prezzo unitario originario rispetto al minor prezzo unitario definito con l'adeguamento dei prezzi di trasferimento.
 

Il ruling presentato all'autorità doganale e il ricorso al giudice
Il Korea Customs Service, in un ruling dell'agosto 2011, avanzato dal contribuente per conoscere il parere delle dogane in merito alla questione se un aggiustamento dei prezzi di trasferimento successivo all'importazione potesse modificare il valore in dogana dei prodotti importati, ha risposto che l'importo che viene successivamente corrisposto o percepito dall'esportatore (per un aggiustamento dei prezzi di trasferimento), a causa di un aumento o di una diminuzione dell'utile operativo dell'importatore, non può essere considerato come importo effettivamente corrisposto o percepito per i prodotti importati e quindi non influisce sul valore in dogana degli stessi. Il contribuente si è quindi rivolto alla giustizia tributaria.
 

La decisione dei giudici tributari
I giudici tributari in via introduttiva hanno rilevato che le modalità di calcolo del prezzo di libera concorrenza ai fini dell'imposta sul reddito e del valore in dogana delle merci importate da imprese associate differiscono tra loro e, in relazione alla fattispecie in discussione, hanno quindi richiamato il commentario 4.1 sulle clausole di revisione dei prezzi del Technical Committee on Customs Valuation contenuto in un compendio pubblicato dal World Customs Organization "The Customs Valuation compendium - WTO agreement and texts of the technical committee on customs valuation".
 

La conclusione del commentario
Posto che il valore in dogana dei beni importati si basa sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, il commentario 4.1 (punto sei) si limita a precisare che, se le clausole di revisione del  prezzo hanno esplicato il loro pieno effetto già al momento della valutazione, non sorgono problemi in quanto il prezzo effettivamente pagato o da pagare è noto, mentre la situazione è diversa nel caso in cui clausole di revisione del prezzo siano legate a variabili che entrano in gioco dopo che le merci sono state importate. In ogni caso, il commentario aggiunge che le clausole di revisione del prezzo non dovrebbero, per il solo fatto di essere state apposte, precludere la possibilità di applicare l'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul Commercio 1994.
 

Modifica del prezzo e definizione del valore in dogana
Nell'interpretazione della Corte, la modifica del prezzo successiva all'importazione in applicazione della clausola di revisione del prezzo potrebbe, in linea di principio, essere considerata ai fini della definizione del valore in dogana, a condizione che tale clausola espliciti chiaramente ed in maniera accurata il metodo per calcolare l'aggiustamento.
Ciò nondimeno, la Corte ha osservato che, nel contratto stipulato tra il ricorrente e l'esportatore, la clausola di revisione del prezzo è troppo genericamente formulata e non è fornisce dettagli sufficienti in quanto  si limita a stabilire che il prezzo può essere aggiustato se l'importatore non riesce a realizzare il margine di profitto ritenuto congruo a causa di una inaspettata fluttuazione dei tassi di cambio.
 

La conclusione dei giudici
I giudici, aderendo alla posizione del Korea Customs Service, hanno deciso che, nella fattispecie, l'importo percepito dall'importatore dopo la dichiarazione di importazione, per ricondurre i prezzi d'acquisto al "valore normale", a causa della diminuzione del profitto operativo dell'importatore, è irrilevante per la determinazione del prezzo effettivamente pagato o da pagare e di conseguenza non deve essere preso in considerazione per stabilire il valore in dogana dei beni importati ai sensi dell'articolo 30 della legge doganale.


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