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Comunitaria 2009, dopo il sì della Camera quello del Senato

Con 146 voti a favore e 2 astenuti, il disegno di legge è stato rinviato al primo ramo del Parlamento

legge comunitaria

L'approvazione in Senato, in linea con il timing procedurale, segna un momento decisivo nello stato di avanzamento dei lavori di definizione del provvedimento che, come è noto, costituisce non soltanto il principale mezzo di attuazione della normativa comunitaria ma anche lo strumento attraverso cui sono disciplinati modalità e tempi di trasposizione delle direttive.

La legge comunitaria
Disciplinata dalla legge 9 marzo 1989, n.86 (c.d. legge La Pergola) e novellata con la legge n. 11 del 4 febbraio 2005 concernente le norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, la legge comunitaria è espressione dell'impegno periodico del governo nell'attività di recepimento della normativa comunitaria e di adattamento da parte dell'ordinamento interno.
Il recepimento della normativa comunitaria avviene tramite la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del ministro per le Politiche comunitarie, di un apposito disegno di legge la cui peculiarità risiede nella predisposizione di disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti, se in contrasto con gli obblighi che derivano dalla nuova normativa di matrice comunitaria, ovvero oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia.

Ordinamento interno e comunitario
La predisposizione del disegno di legge comunitaria impegna, dunque, il ministro per le Politiche europee nel delicato compito di verificare, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento e delle osservazioni delle regioni, lo stato di conformità dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario, lo stato delle eventuali procedure d'infrazione, nonché il numero delle direttive attuate o da attuare per via amministrativa e di quelle attuate per via regolamentare.

La finalità delle misure
L'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario imposto dalla legge comunitaria viene tradotto nel provvedimento normativo attraverso diverse misure dirette a:

  • modificare norme vigenti in contrasto con obblighi comunitari e a implementare norme attuative di direttive comunitarie divenute oggetto di procedure d'infrazione;
  • conferire attuazione diretta alla normativa comunitaria, tramite delega al Governo, ovvero autorizzazione al Governo stesso ad attuare la stessa  per via amministrativa e tramite regolamento;
  • introdurre disposizioni recanti i principi fondamentali per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome degli atti comunitari nelle materie di propria competenza legislativa;
  • predisporre disposizioni che garantiscano l'intervento legislativo dello Stato ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza da parte delle regioni.

Ulteriori norme sono finalizzate a dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione europea ovvero autorizzano il governo ad attuare in via regolamentare le direttive.

Le disposizioni di rilievo
Nel corpus della comunitaria 2009 sono molte le disposizioni di rilievo. Di specifico rilievo in materia di attribuzioni della Commissione affari esteri sono, inoltre, le disposizioni per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea. Meritano di essere evidenziate quelle che intervengono sulla definizione delle competenze recata dalla citata legge n. 11/2005 e, in particolare, quelle dirette a potenziare il ruolo di indirizzo del Parlamento nei confronti del governo con la finalità di assicurare la posizione dell'Italia in seno al Consiglio dei ministri dell'Unione europea e nelle relazioni con le altre istituzioni comunitarie. Relativamente alla delimitazione dei profili di competenza si prevede, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il ministro per le Politiche europee riferisca regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi ricevuti, trasmettendo ogni sei mesi alle Camere una relazione. Il ruolo del Parlamento è rafforzato in quanto coinvolto nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso
Nella finalità di rendere più efficace  l'interattività tra le istituzioni viene posto a carico del governo l'obbligo di informativa nei confronti del  Parlamento anche in merito alle procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia. Alle Camere saranno, in particolare, presentate distinte informative con l'indicazione degli esiti dati dal governo ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo formulati sia dal Parlamento in considerazione della complessiva e organica revisione della normativa generale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e delle procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona.

Cooperazione in materia penale
Significativo è, poi, l'inserimento di disposizioni per l'attuazione, mediante decreto legislativo, delle decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia materia penale. Le quattro decisioni quadro cui dare attuazione sono le seguenti:

  • 2001/413 Gai del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
  • 2002/946/Gai del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso del transito e dei soggiorni illegali;
  • 2004/757/Gai del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;
  • 2008/841/Gai del 24 ottobre 2008, relativi alla lotta contro la criminalità organizzata

In particolare, per l'attuazione della decisione quadro in materia di lotta alle frodi, viene conferita la delega al governo per l'introduzione di disposizioni incriminatrici di specifiche condotte quali la produzione, predisposizione e commercio di strumenti e programmi informatici esclusivamente destinati alla falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e al trasferimento elettronico illecito di denaro. A ciò si accompagna l'inserimento di una delega specifica relativamente  a due decisioni quadro per le quali non è ancora scaduto il termine di attuazione: la decisione quadro sulla lotta alla criminalità organizzata e la decisione quadro sul riconoscimento e sull'esecuzione delle sentenze di condanna in altri Paesi dell'Unione europea, a fini di esecuzione.

Il recepimento delle direttive
Il disegno di legge comunitaria 2009, come le due ultime leggi comunitarie, contiene, in particolare, importanti disposizioni in materia di recepimento delle direttive disponendo che per le direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, il governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede comunitaria, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge.
La delega legislativa riguarda le direttive comprese negli allegati A e B (quest'ultimo individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere dei competenti organi parlamentari).
Tra le direttive che figurano negli allegati A e B (riportate in seguito) rilevano la modifica della direttiva sul regolamento nei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, gli obblighi di comunicazione per le società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere i bilanci consolidati, l'Iva in relazione all'evasione fiscale legata all'importazione.

Allegato A

  • 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (versione codificata);
  • 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione);
  • 2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio
  • 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele - termine di recepimento: 1 aprile 2010.

 
Allegato B

  • 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);
  • 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);
  • 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali - termine di recepimento: 19 dicembre 2010;                   
  • 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive - termine di recepimento: 12 dicembre 2010;                   
  • 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente - termine di recepimento: 26 dicembre 2010;                   
  • 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa al lavoro tramite agenzia interinale - termine di recepimento: 5 dicembre 2011;
  • 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; termine di recepimento: 13 luglio 2010.
     
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