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Dal mondo

Cina: certificazione a due vie
per le imprese estere controllate

Il Fisco fornisce chiarimenti sulla individuazione della residenza fiscale delle imprese estere controllate

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Lo  State Administration of Taxation (SAT), dando seguito alla circolare Guo Shui Fa [2009] No. 82, ha recentemente emesso il comunicato n. 45 “Measures for the Administrations of Income Tax on Chinese Controlled Resident Enterprises Registered Outside China (For Trial Implementation)”. L’intento è di fornire chiarimenti amministrativi e procedimentali sulla individuazione della residenza fiscale delle imprese estere controllate.
Una impresa estera controllata viene definita come una impresa registrata in un Paese o territorio (inclusi Macao, Hong Kong e Taiwan) al di fuori dei confini della Repubblica Popolare cinese e controllata da un soggetto residente in Cina.
Ai fini fiscali una impresa estera controllata è ritenuta residente in Cina se qui se ne individua la sede di direzione effettiva (place of effective management), in conformità alla tie break rule di cui all’articolo 4 del modello Ocse di convenzione fiscale, prevista in caso di conflitto di attribuzione tra Stati.
 
Le modalità per individuare la residenza
Sono due le modalità tramite le quali può essere appurata la residenza fiscale di una impresa estera controllata: l’impresa stessa può presentare volontariamente istanza all’amministrazione finanziaria cinese ovvero l’amministrazione finanziaria può fissare in Cina la residenza fiscale di una impresa estera controllata in esito ad una attività di controllo.
 
Istanza volontaria
L’impresa istante al fine di ottenere dall’amministrazione finanziaria cinese una certificazione sulla effettiva residenza  deve produrre la seguente documentazione:
- documentazione comprovante la personalità giuridica dell'impresa,
- informazioni sulla struttura organizzativa del gruppo e sulle operazioni commerciali poste in essere,
- il report della società di revisione relativo al precedente anno d’imposta autenticato da un notaio,
- documentazione comprovante il luogo in cui il management responsabile della produzione e/o delle operazioni commerciali esercita le sue funzioni ed assume le decisioni,
- documentazione attestante la residenza degli amministratori e del senior management per il periodo d’imposta in corso ed il precedente, 
- delibere del consiglio di amministrazione e verbali di riunione considerati rilevanti per l’accertamento della residenza con riferimento al criterio del place of effective management per il periodo d’imposta in corso ed il precedente.
L’Amministrazione finanziaria, su espressa richiesta dell’impresa estera, potrà concedere che la sede di direzione effettiva in Cina sia fissata nella sede del socio di controllo, anche se esse non dovessero in concreto coincidere.
 
Gli obblighi dell'impresa estera “residente”
L’impresa estera controllata, di cui è stata individuata in Cina la sede di direzione effettiva, sarà soggetta all’imposta societaria sui redditi secondo le stesse regole a cui soggiacciono le imprese cinesi e sarà obbligata al rispetto dei medesimi obblighi contabili e di redazione di bilancio in conformità con le leggi ed i regolamenti cinesi. 
Un ulteriore effetto che si esplica in capo alla impresa “estera”, riconosciuta come fiscalmente residente in Cina, consiste nell’obbligo di prelevare le ritenute alla fonte sui flussi di passive income  (interessi, dividendi, royalty) “in uscita” a favore di soggetti non residenti nella Repubblica popolare cinese (pertanto anche se residenti nello stesso Stato in cui la società estera controllata è stata costituita ed è registrata). 
Specularmente, se l’impresa “estera”, riconosciuta dal Sat come fiscalmente residente in Cina, percepisce flussi passivi di reddito di fonte cinese (che teoricamente sarebbero da considerarsi “in uscita” dalla Cina e da assoggettare a ritenuta alla fonte) potrà essere esentata dall’applicazione della ritenuta presentando copia del suo certificato di status di residente al pagatore.
 
La doppia imposizione in caso di dual residence
Per quel che concerne i problemi di doppia imposizione giuridica che si generano in caso di dual residence, il comunicato n. 45 si limita a precisare che l’impresa estera controllata, qualora lo Stato estero coinvolto sia un treaty partner e non condivida che il place of effective management dell’impresa sia in Cina, potrà chiedere di avviare una procedura amichevole (mutual agreement procedure) secondo l’articolo 25 del modello OCSE di convenzione fiscale.
 
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