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Dal mondo

BEPS: sui risultati del progetto,
sì al monitoraggio da Ocse e G20

Concordato un sistema di valutazione per verificare che le indicazioni siano adeguatamente recepite dagli Stati

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) è un progetto congiunto sviluppato dai Paesi appartenenti all'OCSE e al G20, lanciato nel settembre del 2013, e mirato a una revisione completa del sistema di tassazione fiscale internazionale. L’obiettivo è assicurare che i profitti delle imprese vengano tassati laddove le attività economiche sono svolte ed il valore aggiunto è effettivamente creato.

Il progetto “BEPS Inclusive Framework”
Considerata la delicatezza e l’importanza della complessa fase di attuazione delle misure del pacchetto BEPS, i Paesi membri dell’OCSE e del G20 hanno concordato l’avvio di un progetto denominato “BEPS Inclusive Framework”, presentato a Shangai nel meeting del 26 e 27 febbraio 2016, per l’implementazione congiunta, il monitoraggio e la valutazione delle iniziative da assumere per il recepimento delle raccomandazioni BEPS. Ai lavori sono invitati a partecipare tutti i Paesi aderenti interessati ed un primo incontro dei partecipanti è previsto a Kyoto il 30 giugno e il primo luglio 2016.

Le attività avviate in ambito europeo
In tale contesto si inserisce anche una serie di lavori avviati dall’Unione europea, mirati, tra l’altro, ad implementare a livello comunitario i risultati del progetto BEPS.
Il 28 gennaio scorso la Commissione europea ha pubblicato una proposta di direttiva “antiabuso” (Anti Tax Avoidance Directive) contenente disposizioni che in gran parte investono le tematiche affrontate dall’OCSE, ed una proposta di modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa tra Stati membri volta ad introdurre lo scambio automatico di informazioni di natura fiscale sulle multinazionali operanti nell’Unione europea (Country by Country Reporting).

Le finalità del progetto
L’elaborazione di un progetto di così ampia portata muove dalla necessità di contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile e di allocazione arbitraria dei profitti nelle giurisdizioni che consentono una tassazione più favorevole, posti in essere dalle imprese multinazionali in un contesto operativo sempre più globalizzato e digitalizzato.
Infatti, alla luce dei molteplici cambiamenti avvenuti nello scenario economico globale sono emersi i limiti di un sistema tributario internazionale caratterizzato dall'assenza di coordinamento, dalla presenza di asimmetrie tra i diversi regimi tributari nazionali e dalla forte carenza informativa da parte delle Amministrazioni fiscali dei singoli Stati rispetto a realtà aziendali operanti al livello trans-nazionale.
Su queste basi, nei due anni successivi al lancio del progetto, è stato elaborato un pacchetto composto da 15 Action confluite nei Final Report, pubblicati il 5 ottobre scorso.
Le quindici azioni del progetto contengono misure volte a:
  • stabilire nuovi standard minimi a cui i paesi aderenti devono adeguarsi;
  • rivedere gli standard esistenti;
  • fornire nuovi approcci su cui far convergere le legislazioni fiscali domestiche, mirati principalmente a garantire il riallineamento della tassazione con la localizzazione delle attività produttive e la creazione del valore.
Inoltre, alcune azioni del pacchetto sono volte ad incrementare la collaborazione e la trasparenza tra le Amministrazioni fiscali nazionali, quali strumenti utili a contrastare le pratiche abusive e di pianificazione fiscale dannosa che possono essere poste in essere in particolare da imprese operanti in gruppi multinazionali.

L’implementazione del progetto BEPS
Alcune delle misure previste dal pacchetto BEPS sono direttamente applicabili, in particolare le azioni da 8 a 10, che costituiscono un aggiornamento delle Linee guida in materia di transfer pricing, alle quali vengono apportate modifiche volte ad allineare sempre di più l’allocazione dei profitti con la creazione del valore in merito alle transazioni che hanno ad oggetto beni immateriali (Action 8), alla corretta ripartizione dei rischi assunti dalle parti coinvolte nelle transazioni (Action 9) e alle transazioni ad alto rischio, in particolare servizi infragruppo e spese di regia che possono prestarsi ad un’allocazione dei costi strumentale ai fini dello “spostamento” delle basi imponibili (Action 10).
Le altre misure necessitano, ai fini della loro implementazione, di modifiche alle legislazioni fiscali nazionali e alle convenzioni fiscali internazionali.
La definizione di Stabile organizzazione contenuta nell’Action 7, finalizzata a renderla più aderente alle dinamiche di mercato sviluppatesi in epoca recente, richiede il recepimento a livello convenzionale e di legislazioni nazionali.
Sempre in materia di convenzioni internazionali l’Action 15 promuove lo sviluppo di uno strumento multilaterale per modificare gli accordi bilaterali e l’Action 14 propone l’implementazione di nuovi standard di risoluzione delle controversie tra Stati.
Altri interventi avranno impatto sui trattati bilaterali contro le doppie imposizioni. In particolare l’Action 6 che mira all’introduzione nei trattati di una specifica clausola “antiabuso” volta ad evitare i fenomeni di “treaty shopping”.

La disciplina nazionale
Per quanto riguarda la disciplina nazionale, l’Italia, ad esempio, deve adeguare le proprie norme tributarie, tra l’altro, in tema di “Hybrid mismatch arrangements”, ovvero strumenti che, a causa delle asimmetrie tra le legislazioni fiscali dei diversi Stati, consentono doppie deduzioni, ovvero doppie non imposizioni di taluni componenti di costo o flussi di reddito (Action 2), di imprese controllate estere (Action 3), di deducibilità di oneri finanziari nelle transazioni finanziarie infragruppo (Action 4), di introduzione di nuovi obblighi informativi a carico delle imprese per il contrasto a forme di pianificazione fiscale aggressiva (Action 12) ed in tema di transfer pricing (Action 13).



 
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