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Dal mondo

Beps: pubblicata dall’Ocse
la bozza dell’action 6 del progetto

Il documento reca le modalità di attuazione e le proposte di modifica al modello contro le doppie imposizioni

action plan Ocse
L’organizzazione con sede a Parigi ha pubblicato il Discussion Draft intitolato “Preventing the granting of treaty benefits in inapropriate circumstances” contenente proposte di modifiche al modello di Convenzione Ocse contro le doppie imposizioni per prevenire le pratiche di c.d. treaty abuse e treaty shopping.  
 
Il contesto di riferimento
Il Draft si inserisce nel più vasto Action plan on Base Erosion and Profit Shifting (meglio noto con l’acronimo BEPS), avviato su impulso del G20, presentato il 20 maggio 2013 alla riunione del Consiglio ministeriale dell’Ocse, e finalizzato a ostacolare il fenomeno dell’erosione della base imponibile. L’action plan individua 15 aree (actions) di azione, indicando termini e metodologie di intervento nonché le risorse da mettere in campo.Tra queste azioni, l’action 6 è volta specificamente al contrasto delle pratiche c.d. treaty abuse e in particolare di treaty shopping. Con tale terminologia si intende indicare le pratiche di pianificazione fiscale internazionale dirette ad utilizzare in modo distorto le Convenzioni contro le doppie imposizioni al solo fine di ottenere vantaggi in ambito tributario fino ad arrivare ad ottenere una doppia non imposizione. 
 
Il progetto BEPS action 6
Per contrastare le pratiche di treaty abuse, indicate come “one of the most important sources of BEPS concerns”, l’action 6 ha individuato tre linee guida d’azione:
  • sviluppo di disposizioni convenzionali e di raccomandazioni concernenti l’elaborazione di norme nazionali che impediscano l’estensione di benefici derivanti dai trattati a soggetti che non avrebbero diritto ad usufruire dei benefici;
  • chiarimenti in merito al fatto che i trattati non devono essere usati per generare doppia non-imposizione;
  • identificazione delle c.d “tax policy considerations” delle quali gli stati dovrebbero tener conto prima di procedere alla conclusione di una convenzione bilaterale in materia fiscale.  
 
Il contenuto del Discussion Draft
Il Discusison Draft pubblicato il 14 marzo contiene le proposte dell’OCSE per implementare le tre linee guida sopra ricordate. In sintesi il draft evidenzia la necessità di distinguere tra:
  • casi in cui vi è un’elusione delle disposizioni dei trattati stessi;
  • casi in cui vi è un’elusione della normativa domestica mediante l’uso distorto dei trattati.
Al fine di contrastare l’elusione delle norme dei trattati viene suggerito di includere nel preambolo delle convenzioni bilaterali un chiaro riferimento alla volontà degli Stati contraenti di prevenire e contrastare i fenomeni di treaty abuse. Inoltre, il draft suggerisce di includere nei trattati una vera e propria clausola anti abuso di portata generale idonea a garantire il principio per cui i benefici derivanti da una convenzione fiscale non devono essere usufruiti nel caso in cui l’obiettivo principale (“one of the main purposes”) della transazione e/o accordo posto in essere sia quello di trarre vantaggio della disposizione del trattato in contrasto con lo scopo del trattato stesso. Infine, per contrastare il fenomeno del treaty shopping vengono proposti una serie di criteri stringenti per individuare le “qualified persons” che possono usufruire dei benefici previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni.
 
Le raccomandazioni dell’Ocse
Per quanto riguarda il contrasto ai casi di elusione della normativa domestica occasionata dall’uso distorto dei trattati, l’Ocse sottolinea invece come non sia sufficiente una modifica della disciplina convenzionale ma occorrano altresì emendamenti alla normativa nazionale dei singoli Stati. In particolare l’Ocse ricorda le strategie elusive che possono essere ricomprese nella Thin Capitalization, nel c.d. transfer mispricing, nella doppia residenza o nella doppia non imposizione. In questo caso nel draft viene sottolineata la necessità di assicurare che norme convenzionali non precludano l’applicazione di specifiche norme domestiche antiabuso dove esistenti. Viene inoltre ricordato come questo aspetto si intrecci con l’action 2 (Neutralise the effects of hybrid mismatch arrengements), l’action 3 (Streghten CFC rules), l’action 4 (Limit base erosion via interest deductions and other financial payments) e l’action 8, 9 e 10 riguardanti il Transfer Price.
La pubblicazione del Discussion Draft è stata accompagnata, come prassi dell’Ocse, dall’invito al mondo del business, accademico e governativo a trasmettere i propri commenti alle proposte. Tali commenti sono attesi entro il 9 aprile 2014.
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