La convenzione è stata redatta in lingua inglese ed in generale rispecchia il modello di Convenzioni contro le doppie imposizioni elaborato dall'Ocse nel 2008. L'Italia, oltre a non avere stipulato alcuna convenzione con l'Isola di Man, ha inserito il Paese sia nella black list di cui al decreto ministeriale del 23 gennaio 2002 relativo al regime di indeducibilità dei costi provenienti da paradisi fiscali (articolo 110 c0. 10 del Tuir), sia nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001 relativo alla disciplina sulle società controllate estere (articoli 167 e 168 del Tuir).
Ritenute alla fonte
Le ritenute sui flussi di reddito sono applicabili, in base alla convenzione, nelle misure di seguito indicate. Sui dividendi la ritenuta massima è del 15% ma è prevista l'esenzione da ritenuta se la società percipiente detiene almeno una partecipazione del 10% per un periodo ininterrotto di almeno 12 mesi oppure, in alternativa e nel rispetto di certi requisiti, se i dividendi provengono da un fondo pensione. In base alla normativa interna belga non viene applicata ritenuta in uscita sui dividendi se il percettore è una società che detiene il 25% del capitale sociale o dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Sugli interessi è prevista una ritenuta massima del 10% ma anche in questo caso la ritenuta può essere omessa se gli interessi sono pagati in relazione a talune tipologie di prestiti garantiti. Non è invece prevista alcuna ritenuta sui canoni.
I servizi professionali resi nell'altro Paese
Una particolarità del trattato consiste nella previsione di una disciplina per i servizi professionali indipendenti analoga a quella contenuta nell'art. 14 del modello di Convenzione ONU. La norma richiamata, in particolare, prevede che il reddito che un soggetto consegue da questo tipo di attività svolte nell'altro Stato sono tassate solamente nel Paese di residenza a meno che egli non disponga nell'altro stato di una base fissa a sua disposizione che gli permette di svolgere queste attività, oppure se permane nell'altro Paese per un periodo di almeno 183 giorni su un periodo di 12 mesi che inizia o termina in un esercizio fiscale. In questi casi, la tassazione del Paese dove viene prodotto il reddito è concorrente con quella del Paese di residenza.
I metodi contro le doppie imposizioni
L'Isola di Man applica il metodo del credito di imposta per evitare o ridurre la doppia imposizione internazionale. E' inoltre prevista l'esenzione totale sui dividendi percepiti da una società residente nell'Isola di Man che ha detenuto una partecipazione del 10% su una società belga per almeno 12 mesi. Il Belgio applica invece il metodo dell'esenzione con progressione tuttavia l'esenzione non viene concessa alle società belghe se l'imposizione dell'Isola di Man è inferiore al 10%. Lo stesso vale anche per i dividendi provenienti dall'Isola di Man che non hanno scontato alcuna tassazione. In questi casi, tuttavia, l'imposta viene calcolata su un reddito ridotto ad un terzo del suo ammontare.
Un confronto con l'Italia
Il Belgio non è nuovo alla stipula di convenzioni contro le doppie imposizioni con Paesi che sono considerati paradisi fiscali dalla disciplina italiana. Noto è anche il caso della Convenzione stipulata con Hong Kong anni addietro. Nel rispetto di determinate condizioni i dividendi possono fluire dal Belgio all'Isola di Man senza ritenuta alcuna permettendo quindi il fluire degli utili verso il mondo offshore. Tale manovra non può invece essere implementata con una società italiana che, nel momento in cui paga dividendi all'Isola di Man, si vedrebbe costretta ad operare la ritenuta alla fonte del 27% prevista dall'articolo 27, comma 3, del Dpr 600/73.