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In Australia scambio di informazioni a rilascio condizionato

Il riferimento è al practice statement PS LA 2007/13 pubblicato il 7 luglio scorso dall’Australian Taxation Office

I practice statement sono documenti rivolti esclusivamente ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria e quello recentemente pubblicato si rivolge alle service line dell’Amministrazione che intendano ricevere o inviare informazioni alle Autorità fiscali estere. Il 7 luglio l’Australian taxation Office (Ato) ha reso noto il practice statement PS LA 2007/13 il cui scopo è illustrare le procedure per lo scambio di informazioni secondo le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppia imposizione stipulate dall’Autralia in merito all’applicazione dell’Iva (good and service tax, in acronimo Gst). I practice statement sono documenti rivolti esclusivamente ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria e il practice statement in oggetto si rivolge alle service line dell’Amministrazione che intendano ricevere o inviare informazioni alle autorità fiscali estere. Le procedure contemplate non attengono allo scambio volontario di informazioni non coperto dalle disposizioni delle Convenzioni contro la doppia imposizione per il quale i funzionari dell’Amministrazione devono attenersi alle istruzioni contenute nel practice statement PS LA 2007/14.

Il contenuto del practice statement
Il PS LA 2007/13 stabilisce come principio generale che le informazioni relative all’applicazione dell’Iva che identificano direttamente o indirettamente un soggetto o un’entità non possono essere inviate alle Autorità fiscali estere; tuttavia nel caso in cui lo Stato estero abbia stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione con l’Australia che disciplini espressamente lo scambio di informazioni relativo all’Iva e successivamente all’approvazione da parte del Gst Exchange of Information Section (Gst Eoi) tali informazioni potranno essere inviate all’Autorità estera. In termini generali, tutte le Convenzioni contro la doppia imposizione che si ispirano al Modello di Convenzione Ocse contengono un articolo rubricato "Exchange of information" che stabilisce quanto segue: "The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeable relevant to the administration or enforcement of the provision of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes to which this Convention applies insofar the taxation under those laws is not contrary to this Convention".

La posizione del Fisco australiano
L’Ato ha ribadito l’importanza di due concetti generali nell’applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ovvero che lo scambio di informazioni deve essere relativo alle imposte contemplate nella Convenzione e che le stesse devono essere rilevanti per la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa o delle norme interne degli Stati Contraenti. Con riferimento al primo aspetto, ovvero che le informazioni devono essere attinenti alle imposte contemplate nella Convenzione, l’Ato ha chiarito che se la Convenzione prevede espressamente lo scambio in merito all’Iva potranno essere inviate le informazioni correlate. Lo scambio di informazioni potrà avvenire anche a seguito della presenza sul territorio australiano di rappresentanti e delegati dell’Autorità fiscale estera che abbiano ottenuto l’autorizzazione dal Commissioner of Taxation. L’Amministrazione finanziaria australiana ha inoltre chiarito che possono essere inviate anche le informazioni relative all’Iva non disciplinate dalle Convenzioni contro la doppia imposizione. Si tratta in particolare di informazioni che non sono accessibili al pubblico o informazioni che non consentano di identificare direttamente un contribuente (persone fisiche o entità giuridiche).

La richiesta di informazioni e l’autorizzazione
Per ciò che concerne la richiesta di informazioni alle Autorità fiscali estere secondo quanto previsto dalle Convenzioni contro la doppia imposizione, i funzionari dell’Ato devono attenersi a una procedura stringente che prevede l’ottenimento della preventiva autorizzazione da parte del Gst Eoi. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutti gli elementi per identificare le transazioni oggetto di verifica e i soggetti coinvolti: informazioni generali relative al funzionario che presenta la richiesta di autorizzazione; presupposti che hanno condotto alla verifica fiscale; indicazione delle procedure eventualmente già seguite per l’ottenimento delle informazioni; nome del funzionario Gst coinvolto nella procedura; nome del funzionario addetto agli accessi e alle verifiche; indicazione del Paese estero con cui  l’Australia ha stipulato una Convenzione contro la doppia imposizione; informazioni che consentano al Gst Eoi e all’autorità competente fiscale dello Stato estero di comprendere i motivi della richiesta di informazioni; corretta identificazione delle informazioni richieste con riferimento ai periodi di imposta oggetto di verifica; il rapporto esistente tra le informazioni richieste e la necessità di applicare correttamente le norme interne dello Stato richiedente; indicazione dei termini entro il quale devono essere fornite le informazioni richieste.

La procedura e la registrazione
Non appena la richiesta di scambio di informazioni è presentata all’autorità fiscale estera il Gst Eoi provvederà a informare il funzionario competente sulla data in cui tale richiesta è stata ricevuta dall’autorità estera e sulla data in cui le informazioni potranno essere ricevute dall’Amministrazione finanziaria. L’esito della procedura dello scambio di informazioni è indicato in un apposito registro denominato Indirect Tax Information Request Register, costantemente aggiornato dal Gst Eoi.  
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