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Australia: regole nuove in dogana
per le istanze sul “giusto” valore

Pubblicata dalla Amministrazione doganale una nuova circolare con nuovi adempimenti per il transfer price

logo amministrazione doganale australiana
L’Amministrazione doganale, Australian Customs and Border Protection Service (CBP), ha pubblicato il Practice Statement B_IND08 “Valuation Transfer Pricing Policy” con cui sono state aggiornate le  indicazioni procedurali per la presentazione di una richiesta di valuation advice relativa alla determinazione del valore in dogana di beni importati da parti correlate all’estero.
La circolare in esame sostanzialmente sostituisce il Practice Statement 21 del 2009 e rende più stringenti gli oneri probatori a carico degli  importatori per il rispetto delle norme doganali sulla determinazione del valore in dogana.  Il nuovo Practice Statement, in particolare, richiede nuovi e ulteriori adempimenti documentali da allegare all' istanza di valutazione.
 
Il valore di transazione e il valore in  dogana
La determinazione del valore doganale si basa sul valore della transazione in conformità ai  criteri dettati dal World Trade Organization (WTO) nell’ Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) del 1994. Il valore della transazione definito all’articolo 1 del GATT è “…il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci all'atto della vendita per l'esportazione nel paese d'importazione…
 
Le indicazioni del codice doganale comunitario
Il codice doganale comunitario (CDC), che recepisce le indicazioni del GATT, si esprime nello stesso senso (art 29 e ss. del Reg. CEE n. 2913/1992 o art. 41 del Reg. CE n. 450/2008, ovvero il codice doganale aggiornato) disponendo che «il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità». Occorre poi tenere in considerazione che il prezzo di transazione subisce comunque una serie di aggiustamenti in aumento o in diminuzione in applicazione di specifiche norme doganali.
 
Il significato nella pratica
Il valore di transazione (in altre parole il prezzo pagato o da pagare per i beni oggetto della dichiarazione di importazione) sia in riferimento all’articolo 1 del Agreement on Implementation of Article VII del GATT che della lett. d) dell’ articolo 41 del CDC aggiornato viene tuttavia accettato solo se sono soddisfatte alcune condizioni. Tra queste, ai fini della presente trattazione, va evidenziata la condizione dettata dall’articolo 1 dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 in base alla quale il valore in dogana è il valore di transazione a patto che  “compratore e venditore non siano collegati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile ai fini doganali a norma del paragrafo 2”. Analogamente la lett. d) dell’articolo 41 CDC (ex articolo 29) dispone che il valore di transazione si applica purché  il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo. Cosa si intenda per “parti collegate” è poi definito rispettivamente dall’ articolo 15 del GATT e dall'articolo 143 del regolamento di attuazione del codice doganale comunitario (Reg. CE 2454/93).
Nel caso in cui il valore della transazione non possa essere utilizzato, per determinare il valore doganale, si fa ricorso a metodi alternativi di determinazione del valore dei beni.
 
Il TP Valution Advice
Un valuation advice (VA) emesso dal CBP rappresenta una sorta di risposta a interpello che garantisce all’ importatore istante che le modalità di determinazione del valore in dogana dichiarato al momento dell'importazione non siano messe in discussione dall’ Amministrazione doganale per cinque anni, a condizione che i fatti e le circostanze illustrati nella domanda non cambino.
Lo scopo di un VA consiste in due operazioni:
  • identificare  il metodo  applicabile per la determinazione del valore in dogana dei beni o merci importate, in conformità alle indicazioni della section 159 del  Custom Valuation Act 1901 che ammette  i seguenti metodi:  transaction value method,  identical goods value method,  similar goods value method, computed value method, deductive (contemporary sales) value method, deductive (later sales) value method, vii) deducted (derived goods sales) value method, fall-back value method;
  • confermare o modificare gli aggiustamenti (in aumento o diminuzione) proposti dal contribuente al valore dichiarato in dogana  nel rispetto della normativa doganale.
Un VA, come anticipato, ha una validità di cinque anni dalla data dal rilascio  e può essere revocato al ricorrere di una serie di  circostanze (cfr.  punto 1.5 del Transfer Pricing VA validity and conditions del practice statement B_IND08)
 
Il ruolo dello studio di TP e dell’APA ai fini delle imposte dirette
Come sinteticamente illustrato in precedenza, nel caso in cui le parti della operazione transfrontaliera siano correlate, occorre  valutare l’accettabilità del valore della transazione (ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare) quale valore doganale.  Il paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 1 del Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade del 1994 stabilisce che nel determinare se il valore di transazione è accettabile (ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo), il fatto che il compratore ed il venditore siano collegati non costituisce di per sé un motivo sufficiente per considerare inammissibile il valore di transazione. In tal caso, devono essere esaminate le circostanze proprie della vendita ed il valore di transazione è comunque accettato purché i legami tra le parti della transazione non abbiano influenzato il prezzo.
Ciò premesso, si evince che la determinazione del valore doganale delle operazioni tra parti correlate si ispira ai medesimi principi che sovraintendono la determinazione del valore di libera concorrenza ai fini delle imposte dirette (il riferimento è all’articolo 9 delle convenzioni internazionali redatte secondo il Modello OCSE altrimenti identificato come valore “normale” secondo la terminologia dell'articolo 9, co. 3, richiamato dall'articolo 110, co. 2 del Testo unico delle Imposte sui Redditi). Ciò nonostante la valutazione doganale spesso conduce a risultati che non coincidono con il valore di libera concorrenza che deriva dalle valutazioni di transfer pricing ai fini fiscali. Del resto, tra le due valutazioni (fiscale e doganale) corrono differenze per quanto attiene al momento impositivo, alle finalità del controllo e soprattutto alle metodologie applicabili che, come noto agli addetti ai lavori, differiscono anche sensibilmente.
 
Le difficoltà per i contribuenti
Le asimmetrie tra i due approcci, come si può immaginare, complicano non poco l’operato dei contribuenti. Nel 2010 un significativo passo in avanti nel processo di armonizzazione tra  disciplina fiscale e doganale si è ottenuto con l’intervento del Technical Committee on Custom Valuation del Word Customs Organization che ha pubblicato il Commentario 23.1, che consente l’utilizzo di un cosiddetto studio di transfer pricing ai fini dell’esame delle circostanze proprie della vendita ai sensi della normativa doganale. La rilevanza dello studio di transfer pricing non è però automatica, ma va valutata caso per caso (Accordingly, the use of a transfer pricing study as a possible basis for examining the circumstances of the sale should be considered on a case by case basis. As a conclusion, any relevant information and documents provided by an importer may be utilized for examining the circumstances of the sale. A transfer pricing study could be one source of such information).
 
Dogana australiana e organizzazione mondiale delle dogane (WCO)
Nelle nuove indicazioni di prassi dell’amministrazione doganale australiana, rispetto alla posizione espressa dal WCO, l'organizzazione mondiale delle Dogane, ai fini della richiesta di valuation advice,  lo studio di transfer pricing assume un rilievo ancora maggiore. Infatti, nel segno della continuità rispetto al precedente practice statement del 2009,  il contribuente è espressamente invitato ad allegare all’istanza, sia lo studio di transfer pricing, elaborato ai fini delle imposte dirette,  sempre che includa informazioni sul valore  delle merci importate che l’eventuale richiesta di advance pricing agreement presentata alla Amministrazione fiscale. 
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