SINTESI: Ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del DPR n. 917 del 1986, in tema di imposte dirette si considerano residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, sicché l’Amministrazione finanziaria è legittimata all’emissione dell’atto impositivo senza necessità di attivare un contraddittorio preventivo, in sé non previsto, mentre incombe sul contribuente dimostrare di avere reciso ogni rapporto significativo con il territorio dello Stato, trovando applicazione il principio dell’unicità del domicilio ex art. 43 c.c. (cfr. Cass. n. 961 del 2015).
Ordinanza n. 17748 del 22 giugno 2021 (udienza 15 aprile 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Giudicepietro Andreina
Art. 2, comma 2-bis, del DPR n. 917 del 1986 – Si considerano residenti in Italia i cittadini cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato – L’Amministrazione finanziaria è legittimata all’emissione dell’atto impositivo senza necessità di un contraddittorio preventivo – Spetta al contribuente fornire la prova di avere reciso ogni rapporto con il territorio dello Stato