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Avviso ai litiganti

La telefonata dal cellulare
non è esente da tassazione

Si tratta di una concessione governativa per la quale valgono le stesse regole previste per le “radio-trasmittenti”

SINTESI: L’abrogazione dell’art. 318 del DPR. n. 156 del 1973, ad opera dell’art. 218 del D.Lgs. n. 259 del 2003, non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 del DPR n. 641 del 1972, tariffa allegata, in quanto la relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del D.Lgs. n. 259 citato. Va, infatti, esclusa - come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con l’art. 2, comma 4, del DL n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 50 del 2014, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al D.Lgs. n. 259 citato (attuativo, in particolare, della Dir. 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. n. 269 del 2001 (attuativo della Dir. 1999/5/CE).

Ordinanza n. 31228 del 3 novembre 2021 (udienza 14 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Conti Roberto Giovanni – Est. Delli Priscoli Lorenzo
L’abrogazione dell’art. 318 del DPR. n. 156 del 1973, ad opera dell’art. 218 del D.Lgs. n. 259 del 2003 non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 del DPR n. 641 del 1972 tariffa allegata – La relativa previsione è riprodotta nell’art. 160 del D.Lgs. n. 259 del 2003

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