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Avviso ai litiganti

Sufficienti presunzioni “semplici”
quando la dichiarazione è omessa

Il contribuente può sempre dimostrare che il reddito ricostruito dall’ufficio non è stato prodotto o è inferiore

foglio bianco

SINTESI: In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell’Amministrazione è disciplinato non già dall’art. 39 del DPR n. 600 del 1973, bensì dall’art. 41, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui al citato DPR n. 600 del 1973, art. 38, comma 3 -, le quali determinano un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio (cfr., in tal senso, Cass. n. 14930 del 2017).

Ordinanza n. 35074 del 17 novembre 2021 (udienza 16 settembre 2021)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta E. Luigi – Est. Manzon Enrico
Accertamento delle imposte sui redditi – Omessa dichiarazione da parte del contribuente – L’Ufficio determina il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza ai sensi dell’art. 41 del DPR n. 600 del 1973 – L’ufficio può fare ricorso al metodo induttivo avvalendosi anche di presunzioni semplici, prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza – L’onere della prova contraria grava sul contribuente

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