Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Avviso ai litiganti

La società se è in attività
deve pur incassare qualcosa

In caso contrario è corretto il comportamento del Fisco che la considera non operativa e spetta al contribuente provare il contrario

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SINTESI: In materia di società di comodo, i parametri previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 35 del DL n. 223 del 2006, convertito nella L. n. 248 del 2006, sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi, il cui mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando, poi, al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l’esistenza di situazioni oggettive (e straordinarie), specifiche ed indipendenti dalla sua volontà, che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di reddito minimo presunto (cfr., in tal senso, Cass. n. 21358 del 2015).

Ordinanza n. 31259 del 3 novembre 2021 (udienza 6 ottobre 2021)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Luciotti Lucio – Est. Caprioli Maura
Società di comodo – I parametri previsti dall’art. 30 della L. n. 724 del 1994 sono fondati sulla correlazione tra il valore di determinati beni patrimoniali ed un livello minimo di ricavi e proventi – Il loro mancato raggiungimento costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società – È onere del contribuente fornire la prova contraria

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