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Avviso ai litiganti

Lo scopo è raggiunto e l’atto è valido
anche se la notifica è dichiarata nulla

La presentazione del ricorso sana il vizio nella procedura di consegna perché dimostra che il contribuente è a conoscenza del provvedimento dell’Agenzia

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SINTESI: La validità di un avviso di accertamento dipende dall’esistenza dei requisiti stabiliti dalle singole leggi d’imposta e non dalla ritualità della sua notificazione, che integra un atto distinto e successivo esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa dell’ente impositore. La sua notificazione dunque, quand’anche affetta da nullità, rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che l’art. 60, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, richiama espressamente le “norme stabilite dagli artt. 137 e ss. c.p.c.”, così rendendo applicabile l’art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156, prevede appunto che la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo.


Ordinanza n. 26762 del 25 novembre 2020 (udienza 19 dicembre 2019)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Napolitano Lucio – Est. Federici Francesco
La validità di un avviso di accertamento non dipende dalla ritualità della sua notificazione – La notificazione integra un atto distinto e successivo finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva – La notificazione anche se nulla rimane sanata con effetto ex tunc dal tempestivo ricorso del contribuente

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